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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3301/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Vicenza: il Consorzio chiedeva l'adempimento degli obblighi di cessione dei lotti derivanti dalla delibera di redistribuzione e il pagamento dei conguagli; De Franceschi si era opposto sostenendo che la delibera non lo obbligava (assenza di voto favorevole e richiamo all'art. 1108 c.c.), e che esisteva un accordo personale con Grendene che avrebbe dovuto esonerarlo dagli oneri di urbanizzazione (contestazione di interpretazione contrattuale ai sensi dell'art. 1362 c.c.). I Fabbro chiedevano il trasferimento della particella 673 o che la sentenza producesse effetti di contratto non concluso (art. 2932 c.c.) e il risarcimento per il ritardo nella consegna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto sia il ricorso principale di De Franceschi sia il ricorso incidentale dei Fabbro. Motivi essenziali: le decisioni assembleari partecipano dell'autonomia statutaria del consorzio e, se lo statuto prevede l'obbligatorietà delle delibere per i consorziati, queste possono incidere sui diritti individuali; la contestazione della delibera avrebbe dovuto essere proposta nei termini e con motivazione specifica (inammissibilità del gravame non specifico). L'accordo scritto tra De Franceschi e Grendene è ritenuto personale a quest'ultimo e non vincolante per il Consorzio; inoltre l'accordo è venuto meno per il mancato adempimento di De Franceschi. Quanto ai Fabbro, la Corte ha spiegato che il trasferimento può essere condizionato al pagamento del conguaglio ai sensi dell'art. 2932 c.c., data la funzione onerosa e perequativa delle operazioni di redistribuzione. La liquidazione del danno per ritardo è stata ritenuta congrua: il giudice ha correttamente detratto dal maggior costo di costruzione il vantaggio rappresentato dagli interessi legali che i danneggiati avrebbero potuto ottenere impiegando le somme; in mancanza di prova di investimenti più proficui si può fare riferimento equitativamente al tasso legale.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    non presente nel testo integrale, solo richiamato

    La Corte ha ritenuto che il trasferimento attuativo del piano di redistribuzione può essere condizionato al pagamento del conguaglio: il conguaglio è assimilabile a corrispettivo funzionale alla perequazione e quindi la condizione di pagamento è ammissibile.

  • art. 1108 c.c., comma terzo

    La norma sulle maggioranze in comunione non è automaticamente applicabile al consorzio quando lo statuto preveda regole diverse; qui lo statuto del consorzio prevedeva l'obbligatorietà delle delibere per i consorziati.

  • art. 1362 c.c.

    Richiama i criteri di interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto però che non fosse possibile riesaminare l'interpretazione dell'accordo personale con Grendene dopo che l'appello sul punto era stato dichiarato inammissibile e divenuto definitivo.

  • art. 1218 c.c.

    Riguarda la responsabilità per l'inadempimento; applicata come principio generale nel valutare la domanda di risarcimento per il ritardo nella consegna del bene.

  • art. 1227 c.c., comma 1

    Collegato alla liquidazione del danno e al criterio risarcitorio per l'inadempimento contrattuale; la Corte ha confermato l'approccio di tener conto di tutte le conseguenze economiche dell'inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: pesa sul danneggiato dimostrare l'effettiva disponibilità delle somme e l'effettivo danno derivante dal ritardo; in mancanza si può fare riferimento all'interesse legale.

  • art. 2041 c.c.

    richiamato nella domanda originaria

    Richiamato come possibile titolo di indennizzo/risarcimento; non ha trovato accoglimento concreto perché le richieste risarcitorie non erano state adeguatamente fondate e impugnate nei termini.

  • art. 68, D.P.R. 917/1986

    citato come riferimento giurisprudenziale

    Usato in dottrina e giurisprudenza per qualificare fiscalmente e civilisticamente la natura onerosa della redistribuzione, anche in assenza di corrispettivo espresso.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater richiamato nel dispositivo

    Norma procedurale relativa al contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo di versamento supplementare da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Le delibere di consorzi di urbanizzazione disciplinate dallo statuto sono vincolanti per i consorziati se lo statuto stesso prevede l'obbligatorietà delle decisioni assembleari; non sempre si applicano automaticamente le regole della comunione o del condominio.
  • La contestazione della validità di una delibera consortile deve essere proposta tempestivamente e con motivazione specifica; il mero gravame generico è inammissibile e può determinare il passaggio in giudicato delle statuizioni favorevoli al consorzio.
  • Gli accordi personali tra un amministratore o presidente e un singolo consorziato non vincolano il consorzio se non risultano stipulati in funzione della qualità rappresentativa o se l'atto non è stato posto in esecuzione conformemente allo statuto.
  • Nelle operazioni di redistribuzione perequativa tra proprietari il conguaglio è frequentemente considerato corrispettivo funzionale e può legittimamente costituire condizione per il trasferimento (art. 2932 c.c.).
  • Per ottenere risarcimento del danno derivante dal ritardo nella consegna di beni edificabili, il danneggiato deve dimostrare la concreta possibilità di realizzare le opere (disponibilità economiche) o, in mancanza, il giudice può fare riferimento equitativamente al tasso di interesse legale per quantificare il vantaggio non conseguito.
  • La valutazione del danno deve tener conto sia degli oneri effettivi subiti sia dei vantaggi economici derivanti dalla temporanea disponibilità delle somme; è legittima la decurtazione del danno per gli interessi che il danneggiato avrebbe potuto ottenere se non ha provato un risultato migliore.
  • Il ricorso incidentale tardivo può essere ammesso quando il gravame principale mette in discussione l'assetto di interessi stabilito dalla sentenza e l'impugnazione incidentale sarebbe pregiudicata dall'accoglimento dell'impugnazione principale.

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