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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3322/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato l'appello incidentale della Olearia avverso avvisi di accertamento recanti maggiori IRES, IRAP e IVA per gli anni 2004 e 2005. Durante il giudizio è intervenuto il fallimento della società e il Curatore ha depositato una dichiarazione di rinunzia al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Ha rilevato che la rinunzia del Curatore non risultava preceduta dall'autorizzazione del comitato dei creditori prevista dall'art. 35 legge fallimentare, difetto che impedisce l'effetto estintivo dell'atto; tuttavia la dichiarazione di rinunzia ha manifestato la sopravvenuta mancanza di interesse, configurando l'inammissibilità del ricorso (principio applicato anche nei casi di rinunzia sottoscritta solo dal difensore senza mandato speciale). Le spese di giudizio sono compensate per adesione dell'Avvocatura dello Stato e non è stato imposto il doppio contributo, essendo la causa di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 35 legge fallimentare

    Occorre l'autorizzazione del comitato dei creditori perché il Curatore possa validamente rinunciare al processo; la mancanza di detta autorizzazione incide sull'idoneità dell'atto a produrre i suoi effetti tipici

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    La rinunzia al ricorso deve rispettare i requisiti formali (sottoscrizione della parte o del difensore con mandato speciale). Se mancano tali presupposti, l'atto non produce necessariamente l'estinzione formale del processo ma può rivelare la sopravvenuta carenza di interesse e determinare l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Se una società è in stato di fallimento, il Curatore ha bisogno dell'autorizzazione del comitato dei creditori per rinunciare validamente a un ricorso; in mancanza la rinunzia può essere inefficace sul piano formale
  • Una rinunzia firmata solo dal difensore senza mandato speciale non estingue automaticamente il processo, ma può comunque dimostrare la sopravvenuta assenza di interesse e portare all'inammissibilità del ricorso
  • La dichiarazione esplicita di mancanza di interesse da parte del Curatore rafforza la valutazione di sopravvenuta carenza di interesse e giustifica l'inammissibilità
  • Le parti possono concordare la compensazione delle spese: se la controparte vi aderisce, il giudice può disporre la compensazione
  • Non si applica il cosiddetto doppio contributo quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una causa sopravvenuta
  • Per evitare rischi procedurali, il Curatore dovrebbe ottenere preventivamente l'autorizzazione prevista dalla normativa fallimentare e il difensore dovrebbe essere munito di mandato speciale se deve rinunciare o transigere in nome della fallita

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