Cassazione Civile, Ordinanza n. 02522/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'amministrazione finanziaria notificò a un contribuente tre avvisi di accertamento per le annualità 2009, 2010 e 2011, contestando redditi di capitale non dichiarati corrispondenti agli importi lordi di assegni versati su conti correnti a lui intestati presso una banca di San Marino. Il contribuente impugnò gli atti sostenendo che i fondi accreditati non fossero di sua disponibilità, ma della società per cui egli e altri soggetti operavano; dedusse che le somme erano proventi di vendite non contabilizzate della società e richiamò dichiarazioni rese da altri soggetti alla Guardia di Finanza, nonché il fatto che per annualità successive l'Ufficio aveva emesso accertamenti nei confronti della società e non dei singoli. La Commissione tributaria regionale accolse parzialmente l'appello solo per il 2009, escludendo le movimentazioni anteriori all'1 luglio 2009. Il contribuente propose ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2009, degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per errata applicazione della presunzione di evasione e per mancato corretto apprezzamento delle prove contrarie; nullità della sentenza per motivazione apparente; omesso esame di fatti decisivi relativi alle dichiarazioni di terzi e agli accertamenti successivi nei confronti della società. L'Agenzia resistette e propose ricorso incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui aveva escluso l'applicazione della presunzione e del raddoppio dei termini per le movimentazioni anteriori al 1 luglio 2009. La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso principale, affermando che la presunzione legale relativa opera sui fondi accreditati su conti personali intestati al contribuente e che la prova contraria offerta non era idonea a superarla; ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendo applicabile l'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 anche all'annualità 2009 e applicabile il raddoppio dei termini di accertamento ex comma 2-bis. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente, con condanna alle spese.
La decisione
Il ricorso principale del contribuente è stato rigettato perché i motivi non hanno scalfito la presunzione di disponibilità dei fondi accreditati sui conti a lui intestati, né la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta apparente o carente; il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato accolto perché la presunzione di evasione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 e il raddoppio dei termini di cui al comma 2-bis sono stati ritenuti applicabili anche all'annualità 2009, dato che il termine dichiarativo scadeva nel 2010 e il termine ordinario di accertamento non era ancora decorso quando intervenne la disciplina. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso di primo grado del contribuente. Le spese sono state poste a carico del contribuente e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009
introduce una presunzione legale relativa di evasione per investimenti e attività finanziarie detenute in Stati della black list; la prova contraria è libera ma deve essere concretamente idonea a superare la regola presuntiva; la norma è sostanziale e non retroattiva, ma può applicarsi all'annualità 2009 perché i relativi obblighi dichiarativi scadevano nel 2010
art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 78/2009
ha natura procedimentale e determina il raddoppio dei termini di accertamento se, al momento della sua entrata in vigore, il termine ordinario non era ancora decorso per l'annualità interessata
richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici; la Corte valorizza il ragionamento probabilistico fondato sull'id quod plerumque accidit
richiamato per le presunzioni semplici; le prove contrarie devono avere forza sufficiente a vincere la presunzione di disponibilità dei fondi intestati al contribuente
richiamato come parametro di censura sulla valutazione delle prove, ma la Corte ritiene adeguato l'apprezzamento del giudice di merito
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
dedotto per asserita motivazione apparente, ma la Corte esclude la nullità della sentenza d'appello
richiamato nel motivo sul vizio di motivazione/nullità, senza che la censura sia accolta
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione, ma la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente
richiamato per individuare il termine ordinario di accertamento, rispetto al quale è stato ritenuto operante il raddoppio dei termini
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente
Massime di principio
- La presunzione legale relativa di evasione per attività finanziarie detenute in Paesi della black list opera anche quando le somme affluiscano su conti correnti personali intestati al contribuente; per vincerla non basta allegare che le somme appartenevano a terzi o a una società, occorrendo una prova contraria concreta e persuasiva.
- Quando l'Ufficio contesta fondi accreditati su un conto personale, la regola presuntiva di disponibilità dell'intestatario è coerente con l'id quod plerumque accidit; le allegazioni difensive devono dunque superare un elevato livello di plausibilità probatoria.
- Le dichiarazioni rese da soggetti che abbiano un interesse a spostare la responsabilità fiscale su un ente collettivo hanno efficacia probatoria debole e non sono, da sole, sufficienti a superare la presunzione di intestazione/disponibilità delle somme.
- L'autonomia dei periodi d'imposta impedisce di trarre automaticamente argomenti decisivi da accertamenti relativi ad annualità diverse: la legittimità dell'atto va valutata sui fatti e sulle prove riferiti al singolo periodo oggetto di accertamento.
- La disciplina del comma 2 dell'art. 12 d.l. n. 78/2009 è sostanziale e non retroagisce in senso improprio, ma può applicarsi all'annualità 2009 se, al momento di entrata in vigore della norma, gli obblighi dichiarativi relativi a quell'annualità non erano ancora scaduti.
- Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dal comma 2-bis ha natura procedimentale e si applica se, all'entrata in vigore della disposizione, il termine ordinario per l'annualità interessata non è già spirato.
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