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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37492/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ufficio finanziario aveva notificato alla società, operante dall'estero nella raccolta di scommesse tramite centri dati sul territorio italiano, un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2012, ritenendola soggetto obbligato in solido con il titolare del centro di raccolta che operava per conto del bookmaker estero. La società aveva impugnato l'atto deducendo, nei gradi di merito e poi in cassazione, la nullità della sentenza per omessa pronuncia e l'illegittimità della pretesa per mancata traduzione in inglese dell'avviso, per assenza del presupposto soggettivo e territoriale del tributo, per violazione del diritto unionale e del principio di legittimo affidamento, per contrasto della disciplina interna con il divieto IVA di imposte sul volume d'affari diverse dall'IVA, nonché per la mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori. La ricorrente aveva inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sull'omessa pronuncia perché, pur a fronte della mancata presa di posizione della CTR su alcune questioni, le censure erano comunque infondate nel merito e la decisione impugnata conteneva un rigetto implicito. Ha affermato che, per l'anno d'imposta 2012, l'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche dai bookmaker esteri che gestiscono scommesse raccolte in Italia senza concessione, e che la norma interpretativa del 2010 ha reso soggetto passivo chiunque gestisca, anche telematicamente, per conto proprio o di terzi, scommesse di qualsiasi genere, con obbligazione solidale del soggetto per conto del quale l'attività è svolta. Ha escluso altresì la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando la giurisprudenza UE che non ravvisa discriminazione tra operatori nazionali ed esteri. Quanto alle sanzioni, ha negato l'applicabilità dell'obiettiva incertezza normativa al 2012, poiché tale incertezza è stata ravvisata solo per periodi anteriori alla norma di interpretazione autentica. Le spese sono state compensate e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia su specifiche questioni non determina accoglimento del motivo quando la decisione adottata implica comunque il rigetto della domanda o eccezione.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Invocato dalla ricorrente per la mancata traduzione dell'avviso; la Corte non accoglie la censura perché la società ha comunque compreso e contrastato la pretesa.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    "Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse"

    La disposizione, letta alla luce della norma interpretativa del 2010, include anche chi gestisce scommesse senza concessione, per conto proprio o di terzi, anche tramite mezzi telematici.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010

    È norma di interpretazione autentica che estende la soggettività passiva all'operatore che gestisce scommesse senza concessione; per i rapporti successivi al 2011 legittima l'imposizione anche nei confronti dei bookmaker esteri.

  • art. 1, comma 66, lett. a), L. n. 220/2010

    L'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza o inefficacia della concessione.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998

    Richiamato quale base del riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

  • art. 16 D.M. 10 marzo 2006 n. 111

    Prevede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014

    Indica un imponibile forfetario collegato alla raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    La Corte esclude che la disciplina nazionale sia discriminatoria o restrittiva verso i bookmaker esteri.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    La doglianza sul contrasto con il divieto di imposte sul volume d'affari diverse dall'IVA è respinta, non emergendo incompatibilità della disciplina dell'imposta unica sulle scommesse.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale richiesto non è disposto perché la Corte ritiene già chiarita dalla giurisprudenza unionale la compatibilità della disciplina nazionale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa è riconosciuta solo per periodi anteriori alla norma interpretativa del 2010, non per il 2012.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato per l'esimente in materia di sanzioni, ma non applicabile nel periodo d'imposta controverso.

  • art. 5, comma 1, L. n. 472/1997

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulle sanzioni; la Corte ne esclude l'utilità nel caso concreto.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    Invocato per l'obiettiva incertezza e il legittimo affidamento; la Corte non lo reputa idoneo a escludere le sanzioni per il 2012.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata anche in presenza di error in procedendo.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Richiamato come fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non comporta automaticamente cassazione quando la decisione adottata contenga una statuizione implicita di rigetto del motivo o dell'eccezione, oppure quando il motivo sia comunque infondato nel merito.
  • L'imposta unica sulle scommesse colpisce l'organizzazione e la raccolta del gioco come prestazione di servizi svolta sul territorio italiano, non la sola giocata in sé; il presupposto impositivo è quindi connesso all'attività gestoria e alla raccolta delle scommesse.
  • La norma di interpretazione autentica del 2010 ha chiarito che soggetto passivo dell'imposta unica è anche chi gestisce scommesse senza concessione, per conto proprio o di terzi, anche con strumenti telematici e anche se il bookmaker è stabilito all'estero.
  • Per i periodi d'imposta successivi al 2011, la soggettività passiva del bookmaker estero privo di concessione è pienamente operante; l'illegittimità costituzionale rilevata per annualità anteriori al 2011 non si estende ai rapporti successivi o protrattisi oltre tale data.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria opera solo quando, al momento della violazione, vi sia un reale e oggettivo dubbio interpretativo non ancora risolto da una norma di interpretazione autentica; essa non è applicabile quando il periodo d'imposta ricade dopo il chiarimento legislativo.
  • Non sussiste incompatibilità tra la disciplina italiana dell'imposta unica sulle scommesse e i principi UE di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi quando il prelievo si applica indistintamente a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando il punto di diritto europeo sia già stato chiarito dalla giurisprudenza unionale pertinente e non residuino dubbi interpretativi rilevanti per la decisione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

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