Cassazione Civile, Ordinanza n. 09554/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti, esercenti attività di commercio al minuto di preziosi e soprattutto di orologi usati, impugnavano in cassazione la sentenza della CTR del Piemonte che aveva confermato un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, integrato anche dal rilievo di una gestione antieconomica dell'impresa. Con il primo motivo deducevano violazione dell'art. 10, comma 3-bis, L. n. 146/1998, sostenendo che il contraddittorio endoprocedimentale non si fosse realmente svolto, essendosi esaurito nella sola presentazione di una memoria e nella risposta dell'Ufficio sulla mancanza di elementi per l'accertamento con adesione. Con il secondo motivo lamentavano violazione dell'art. 62-sexies del d.l. n. 331/1993 e dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, oltre a omesso esame di elementi concreti, assumendo che le gravi incongruenze rispetto agli studi di settore non sarebbero state adeguatamente valutate alla luce della specificità dell'attività svolta. Con il terzo motivo denunciavano violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, contestando l'apprezzamento di merito secondo cui la prevalenza delle vendite di orologi usati non fosse sufficiente a superare i risultati degli studi di settore in assenza di contestazioni specifiche ulteriori.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che un contraddittorio endoprocedimentale vi era stato, con esame di memorie e documenti, e che, comunque, il vizio formale dedotto era irrilevante perché le stesse difese dei contribuenti non avevano convinto né l'Ufficio né i giudici di merito. Ha inoltre ribadito che, negli accertamenti standardizzati, il contribuente può contestare liberamente l'applicabilità degli studi di settore e offrire prova contraria, ma nel caso concreto le giustificazioni sulla peculiarità dell'attività erano state già disattese nei due gradi di merito. I motivi secondo e terzo sono stati ritenuti inammissibili, perché sollecitavano una rivalutazione del merito e delle prove sotto l'apparenza di censure di violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità, che non consente di riesaminare il merito né di censurare la motivazione se non nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 10, comma 3-bis, L. n. 146/1998
l'accertamento standardizzato mediante studi di settore richiede il contraddittorio preventivo; tuttavia, nel caso concreto, il contraddittorio risultava comunque svolto mediante memorie e documenti, sicché il vizio formale dedotto non era decisivo.
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
le gravi incongruenze tra dichiarato e studi di settore devono essere valutate alla luce della concreta realtà dell'impresa, ma la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
richiamato quale norma invocata dai ricorrenti, senza che la Corte ravvisasse una sua violazione nella decisione di merito.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
invocato per contestare l'accertamento induttivo; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.
il ricorso per cassazione non consente di riesaminare il merito; il vizio di motivazione è oggi limitato al "minimo costituzionale" e alla sola anomalia motivazionale rilevabile dal testo della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato in collegamento con l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 12 preleggi
utilizzato per interpretare la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il contraddittorio endoprocedimentale è un passaggio necessario ai fini della validità dell'atto quando l'accertamento si basi esclusivamente su tali risultanze, ma il contribuente deve comunque allegare e provare, con ampia libertà di mezzi, le circostanze specifiche che rendono inapplicabile lo standard al caso concreto.
- Se il contraddittorio si è comunque svolto mediante produzione di memorie o documenti e le deduzioni del contribuente sono state esaminate dall'Ufficio e dai giudici di merito, la dedotta irregolarità formale del procedimento perde rilievo quando non incide sull'esito sostanziale della controversia.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e della fattispecie concreta, poiché la scelta delle prove ritenute attendibili spetta al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione oggi deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità della motivazione, restando escluso il mero difetto di sufficienza argomentativa.
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