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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19875/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dal mancato riconoscimento di un credito IVA indicato in dichiarazione per l'anno 2008, riferito ad annualità precedenti (2006 e 2007) per euro 25.683,00. L'ufficio aveva negato l'annullamento in autotutela della cartella di pagamento, ritenendo che il credito si riferisse a periodi per i quali la dichiarazione era stata omessa e che i termini di accertamento fossero scaduti. Il giudice tributario di primo grado aveva annullato iscrizione a ruolo e cartella, valorizzando la mancata prova della rituale notifica dell'atto prodromico; la decisione era stata confermata in appello, ritenendo impugnabile il diniego di autotutela e ritenendo non provata la notifica della cartella. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) tardività del ricorso introduttivo ex art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la contribuente aveva comunque conosciuto la cartella tramite estratto di ruolo; 2) violazione delle norme sul processo tributario e sull'autotutela, deducendo che il diniego impugnato era meramente confermativo della pretesa e quindi non autonomamente impugnabile; 3) violazione delle norme sull'IVA e dell'art. 2697 c.c., contestando la fondatezza del credito riconosciuto dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente. Ha affermato che, nel processo tributario, l'impugnazione del diniego di autotutela è ammissibile solo nei limiti del controllo sulla sussistenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto; non è invece consentito usare tale impugnazione per far valere vizi dell'atto impositivo nell'interesse esclusivo del contribuente. In applicazione di tale principio, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese. I motivi primo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività dell'impugnazione della cartella; la Corte non lo esamina nel merito perché assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

  • artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati dalla ricorrente per negare l'autonoma impugnabilità del diniego di autotutela quando meramente confermativo della pretesa tributaria.

  • art. 68 d.P.R. n. 287 del 1987

    invocato insieme alle norme sul contenzioso tributario e ai principi generali in materia di autotutela.

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla fondatezza della pretesa IVA.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto alla detrazione IVA e alla pretesa riconosciuta in sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla spettanza del credito IVA.

  • art. 372 c.p.c.

    menzionato nel passaggio relativo al deposito documentale nel giudizio di legittimità per dimostrare lo specifico interesse ad agire.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in relazione all'impugnazione dell'estratto di ruolo e alla configurazione dinamica dell'interesse ad agire nei processi pendenti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il sindacato sul diniego di autotutela è limitato alla verifica di eventuali profili di illegittimità del rifiuto in relazione a ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, e non può estendersi alla tutela di un interesse individuale del contribuente volto a rimettere in discussione la pretesa tributaria ormai definitiva.
  • L'impugnazione del diniego di autotutela non è uno strumento surrettizio per contestare vizi dell'atto impositivo; quando il contribuente deduce solo doglianze relative alla fondatezza della pretesa fiscale, il ricorso è inammissibile nei limiti in cui mira a ottenere una tutela meramente individuale.
  • Nei giudizi in cui la conoscenza dell'atto deriva dall'estratto di ruolo, l'interesse ad agire va verificato secondo una nozione dinamica e deve essere specificamente allegato e dimostrato nei modi e nei tempi consentiti dal processo.
  • Quando una censura è assorbente perché definisce l'ammissibilità stessa dell'azione o dell'impugnazione, le ulteriori doglianze sul merito della pretesa o sulla tempestività dell'impugnazione restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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