Cassazione Civile, Ordinanza n. 04336/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un ente pubblico poi soppresso. In corso di causa, all'udienza dell'11 novembre 2011, il procuratore dell'ente originario dichiarava la soppressione per legge dell'ente e la successione di un altro ente pubblico, con conseguente interruzione del processo. Nel periodo concesso per la riassunzione interveniva però un'ulteriore soppressione del primo ente successore e il trasferimento dei relativi rapporti all'INPS. La società creditrice notificava allora all'INPS un atto volto a far dichiarare estinto il giudizio. Il Tribunale riteneva decorso il termine per riassumere anche nei confronti dell'INPS e dichiarava estinto il processo; la Corte d'appello, invece, accoglieva l'appello dell'INPS, affermando che il nuovo ente subentrato non poteva considerarsi già a conoscenza dell'evento interruttivo e che, quindi, il termine per la riassunzione non era decorso nei suoi confronti, rimettendo la causa al primo giudice. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 300 e 305 c.p.c., sostenendo che la soppressione dell'ente subentrante non poteva incidere sul termine di riassunzione già decorrente dalla precedente dichiarazione di interruzione e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'art. 299 c.p.c. alla fattispecie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Ha affermato che la soppressione di un ente pubblico costituito in giudizio comporta l'interruzione del processo dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione dell'evento, con decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c. anche nei confronti dell'ente subentrato; tuttavia, se in pendenza di tale termine interviene una ulteriore soppressione dell'ente subentrato con successione di altro ente, il termine per la prosecuzione o riassunzione nei confronti di quest'ultimo decorre solo dalla sua conoscenza legale dell'evento interruttivo. Ha quindi rigettato il ricorso principale e disposto la compensazione delle spese per la novità della questione, dando atto altresì dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l'interruzione automatica del processo quando l'evento colpisce la parte prima della costituzione in giudizio; non è la norma applicabile quando l'evento riguarda una parte già costituita e il suo procuratore ne dà dichiarazione in udienza.
l'interruzione del processo per evento che colpisce la parte costituita si produce mediante dichiarazione in udienza del procuratore o notificazione dell'evento alle altre parti.
la prosecuzione del processo interrotto presuppone l'iniziativa della parte colpita dall'evento, del suo rappresentante o dei successori e si attua con costituzione spontanea.
la riassunzione è l'attività compiuta dalla parte contrapposta a quella colpita dall'evento interruttivo.
il termine per la riassunzione o prosecuzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, non dalla mera conoscenza di fatto; l'onere di provare la tempestiva conoscenza legale grava su chi eccepisce l'intempestività.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato come disposizione che individua il testo applicabile ratione temporis per la trattazione camerale.
il difensore, quale mandatario, deve eseguire il mandato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
in caso di estinzione del mandato per morte del mandante, il mandatario deve continuare l'esecuzione se vi è pericolo nel ritardo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
richiamata quale fonte della soppressione dell'ente originario.
art. 21 del d.l. n. 201 del 2011
richiamato come disposizione che ha avviato la soppressione dell'ente successore intermedio.
legge di conversione n. 214 del 2011
richiamata per il completamento della soppressione dell'ente successore intermedio e il trasferimento dei rapporti all'INPS.
art. 21 bis
disposizione introdotta in conversione, richiamata come base della successione all'INPS.
Massime di principio
- Quando un ente pubblico costituito in giudizio viene soppresso con trasferimento dei rapporti a un successore, l'interruzione del processo si produce secondo la disciplina degli artt. 300 e ss. c.p.c. e il termine per la prosecuzione o riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento.
- La decorrenza del termine processuale per riassumere o proseguire non è necessariamente identica per tutte le parti: essa richiede che il soggetto nei cui confronti il termine deve operare abbia avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo tramite dichiarazione, notificazione o certificazione.
- Se, in pendenza del termine per riassumere, interviene una nuova successione ex lege a seguito della soppressione del primo ente subentrato, il termine verso il nuovo successore decorre solo dalla sua specifica conoscenza legale dell'evento e del processo in cui deve produrre effetti.
- In materia di interruzione del processo, il procuratore della parte colpita dall'evento è tenuto a comportarsi con la diligenza del mandatario e a coordinarsi con i successori, in funzione della tutela di chi subentra nei rapporti sostanziali e processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04291/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04292/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04293/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04294/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04297/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04299/2023 del 13/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →