Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04336/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un ente pubblico poi soppresso. In corso di causa, all'udienza dell'11 novembre 2011, il procuratore dell'ente originario dichiarava la soppressione per legge dell'ente e la successione di un altro ente pubblico, con conseguente interruzione del processo. Nel periodo concesso per la riassunzione interveniva però un'ulteriore soppressione del primo ente successore e il trasferimento dei relativi rapporti all'INPS. La società creditrice notificava allora all'INPS un atto volto a far dichiarare estinto il giudizio. Il Tribunale riteneva decorso il termine per riassumere anche nei confronti dell'INPS e dichiarava estinto il processo; la Corte d'appello, invece, accoglieva l'appello dell'INPS, affermando che il nuovo ente subentrato non poteva considerarsi già a conoscenza dell'evento interruttivo e che, quindi, il termine per la riassunzione non era decorso nei suoi confronti, rimettendo la causa al primo giudice. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 300 e 305 c.p.c., sostenendo che la soppressione dell'ente subentrante non poteva incidere sul termine di riassunzione già decorrente dalla precedente dichiarazione di interruzione e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'art. 299 c.p.c. alla fattispecie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Ha affermato che la soppressione di un ente pubblico costituito in giudizio comporta l'interruzione del processo dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione dell'evento, con decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c. anche nei confronti dell'ente subentrato; tuttavia, se in pendenza di tale termine interviene una ulteriore soppressione dell'ente subentrato con successione di altro ente, il termine per la prosecuzione o riassunzione nei confronti di quest'ultimo decorre solo dalla sua conoscenza legale dell'evento interruttivo. Ha quindi rigettato il ricorso principale e disposto la compensazione delle spese per la novità della questione, dando atto altresì dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.c.

    disciplina l'interruzione automatica del processo quando l'evento colpisce la parte prima della costituzione in giudizio; non è la norma applicabile quando l'evento riguarda una parte già costituita e il suo procuratore ne dà dichiarazione in udienza.

  • art. 300 c.p.c.

    l'interruzione del processo per evento che colpisce la parte costituita si produce mediante dichiarazione in udienza del procuratore o notificazione dell'evento alle altre parti.

  • art. 302 c.p.c.

    la prosecuzione del processo interrotto presuppone l'iniziativa della parte colpita dall'evento, del suo rappresentante o dei successori e si attua con costituzione spontanea.

  • art. 303 c.p.c.

    la riassunzione è l'attività compiuta dalla parte contrapposta a quella colpita dall'evento interruttivo.

  • art. 305 c.p.c.

    il termine per la riassunzione o prosecuzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, non dalla mera conoscenza di fatto; l'onere di provare la tempestiva conoscenza legale grava su chi eccepisce l'intempestività.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato come disposizione che individua il testo applicabile ratione temporis per la trattazione camerale.

  • art. 1710 c.c.

    il difensore, quale mandatario, deve eseguire il mandato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

  • art. 1728 c.c.

    in caso di estinzione del mandato per morte del mandante, il mandatario deve continuare l'esecuzione se vi è pericolo nel ritardo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • legge n. 122 del 2010

    richiamata quale fonte della soppressione dell'ente originario.

  • art. 21 del d.l. n. 201 del 2011

    richiamato come disposizione che ha avviato la soppressione dell'ente successore intermedio.

  • legge di conversione n. 214 del 2011

    richiamata per il completamento della soppressione dell'ente successore intermedio e il trasferimento dei rapporti all'INPS.

  • art. 21 bis

    disposizione introdotta in conversione, richiamata come base della successione all'INPS.

Massime di principio

  • Quando un ente pubblico costituito in giudizio viene soppresso con trasferimento dei rapporti a un successore, l'interruzione del processo si produce secondo la disciplina degli artt. 300 e ss. c.p.c. e il termine per la prosecuzione o riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento.
  • La decorrenza del termine processuale per riassumere o proseguire non è necessariamente identica per tutte le parti: essa richiede che il soggetto nei cui confronti il termine deve operare abbia avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo tramite dichiarazione, notificazione o certificazione.
  • Se, in pendenza del termine per riassumere, interviene una nuova successione ex lege a seguito della soppressione del primo ente subentrato, il termine verso il nuovo successore decorre solo dalla sua specifica conoscenza legale dell'evento e del processo in cui deve produrre effetti.
  • In materia di interruzione del processo, il procuratore della parte colpita dall'evento è tenuto a comportarsi con la diligenza del mandatario e a coordinarsi con i successori, in funzione della tutela di chi subentra nei rapporti sostanziali e processuali.

Come è indicizzato

MaterieInterruzioni del processo
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.