Cassazione Civile, Ordinanza n. 04293/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'amministrazione regionale competente in materia di risorse idriche, di una domanda volta a ottenere una concessione di derivazione di acque del torrente Cellina per produzione di energia idroelettrica, presentata inizialmente da una ditta individuale e poi oggetto di richiesta di subingresso da parte della società ricorrente. La Regione aveva respinto l'istanza in limine per tardività rispetto a precedenti domande di piccola derivazione già pubblicate e anche perché l'opera non appariva realizzabile alla luce del piano regionale di tutela delle acque, che vietava nuove derivazioni con opere di presa non impostate su traverse esistenti. La società ricorrente ha censurato la sentenza del TSAP deducendo: violazione del principio iura novit curia e dell'art. 7, comma 8, del t.u. acque; incompetenza dell'organo amministrativo che aveva adottato il provvedimento; erronea applicazione dell'art. 44 della legge regionale n. 11 del 2015 e sua illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 10 del r.d. n. 1775 del 1933; violazione del favore per le energie rinnovabili sancito dal diritto UE; erroneità del rigetto della domanda di subingresso nei motivi aggiunti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha valorizzato innanzitutto la natura plurimotivata del provvedimento amministrativo, sorretto da ragioni autonome, tra cui la tardività dell'istanza e l'incompatibilità tecnica dell'impianto con il divieto regionale di nuove derivazioni non impostate su traverse esistenti. Ha poi escluso che la questione di legittimità costituzionale della norma regionale fosse adeguatamente prospettata, perché solo abbozzata e priva dell'indicazione delle specifiche norme costituzionali asseritamente violate. Nel merito, ha confermato che la domanda era stata legittimamente archiviata perché proposta ben oltre il termine previsto dall'art. 7 del t.u. acque, e che non poteva applicarsi l'art. 10 del medesimo testo unico, poiché la disciplina regionale speciale limita l'apertura alla concorrenza alle sole ipotesi di approvvigionamento idropotabile, non alla derivazione per uso idroelettrico. La Corte ha inoltre escluso l'incompetenza dell'organo regionale che ha emesso il provvedimento, ritenendo applicabile la norma regionale che gli attribuiva la relativa competenza, e ha respinto anche la censura fondata sull'art. 12 d.lgs. n. 79 del 1999, riferito alle sole grandi derivazioni in scadenza, non a nuove richieste. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La censura è stata prospettata come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che il motivo era confuso e promiscuo, mescolando censure di diritto e di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
motivazione perplessa, incongrua e illogica
La doglianza motivazionale è stata ritenuta non decisiva e comunque infondata, poiché la sentenza di merito era sorretta da argomentazioni coerenti.
art. 7, comma 8, r.d. n. 1775 del 1933
La domanda di concessione è stata considerata tardiva perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla prima domanda incompatibile.
art. 10, r.d. n. 1775 del 1933
La Corte ha escluso che consentisse, nel caso concreto, l'ammissione della domanda tardiva in concorrenza eccezionale, perché la disciplina regionale applicabile limita tale apertura alle richieste per approvvigionamento idropotabile.
art. 12, d.lgs. n. 79 del 1999
Le previsioni di favore per la concorrenza sono state ritenute applicabili solo alle grandi derivazioni in scadenza, non alle nuove domande di concessione.
art. 42, comma 5, l.r. Friuli Venezia Giulia n. 11 del 2015
È stata ritenuta attribuire la competenza decisionale alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche, escludendo l'incompetenza dell'organo amministrativo che ha adottato il provvedimento.
art. 44, comma 2, l.r. Friuli Venezia Giulia n. 11 del 2015
È stata interpretata come norma speciale più restrittiva rispetto alla disciplina statale, che consente l'ammissione tardiva in concorrenza solo per finalità idropotabili, non per uso idroelettrico.
art. 44 del piano regionale di tutela delle acque
È stato valorizzato come fonte del divieto di nuove derivazioni la cui opera di presa, ricadente in un tratto di fondovalle, non sia impostata su traverse esistenti.
art. 117, terzo comma, Cost.
Richiamato nel ricorso e nel provvedimento di merito come base del riparto di competenza legislativa concorrente in materia di energia idroelettrica e derivazioni d'acqua.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha applicato la regola dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente nel ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo è sorretto da più rationes decidendi autonome, il rigetto delle censure contro una sola di esse rende superfluo l'esame delle altre, perché la legittimità di una sola giustificazione basta a sostenere l'atto.
- La questione di legittimità costituzionale non può essere esaminata se è solo enunciata in modo generico e non è accompagnata dall'indicazione delle specifiche norme costituzionali asseritamente violate.
- In materia di concessioni di derivazione d'acqua, la domanda presentata oltre il termine previsto dalla disciplina applicabile può essere respinta in limine, salvo che ricorrano i presupposti specifici previsti dalla legge per un'ammissione tardiva in concorrenza.
- La disciplina regionale speciale può introdurre limiti più restrittivi rispetto alla cornice statale, purché si muova nel bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti e non contrasti con i principi fondamentali applicabili al settore.
- L'incentivazione delle energie rinnovabili non opera in modo assoluto: può essere bilanciata con esigenze di tutela ambientale e di preservazione della risorsa idrica, quando la normativa speciale lo preveda in modo coerente.
- La censura di incompetenza dell'organo che ha adottato il provvedimento è infondata se la normativa applicabile attribuisce espressamente la competenza a quella struttura amministrativa.
- Le norme di favore alla concorrenza nel settore idroelettrico, se riferite alle grandi derivazioni in scadenza, non sono automaticamente estensibili a nuove richieste di concessione.
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