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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04291/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità pubblica)

La controversia

La controversia trae origine da un provvedimento dell'Autorità garante che aveva sanzionato due società del gruppo ferroviario per asserito abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, ritenendo che avessero posto in essere condotte dilatorie e ostative volte a ritardare o impedire l'ingresso di un nuovo operatore nel mercato del trasporto passeggeri su rotaia. Le società sanzionate avevano impugnato il provvedimento davanti al TAR, che lo aveva annullato; in appello il Consiglio di Stato aveva invece confermato le sanzioni nei confronti delle due società operative, escludendo però la responsabilità della capogruppo. In cassazione, la società ricorrente ha dedotto motivi attinenti alla giurisdizione: difetto assoluto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale per asserita sostituzione del giudice amministrativo al regolatore; diniego di giustizia per pretesa errata applicazione dell'art. 102 TFUE; omissione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; eccesso di potere giurisdizionale per avere il Consiglio di Stato ricostruito diversamente la struttura dell'illecito rispetto all'Autorità. Anche l'altra società ferroviaria ha proposto autonomo ricorso con censure sostanzialmente analoghe, soprattutto sulla configurazione dell'abuso escludente e sulla mancata rimessione alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente rubricate come attinenti alla giurisdizione, in realtà mirassero a contestare errores in iudicando e in procedendo del Consiglio di Stato, quindi questioni non sindacabili dalle Sezioni Unite nei ristretti limiti del controllo sulla giurisdizione. Ha inoltre escluso che il Consiglio di Stato avesse superato i limiti esterni della propria giurisdizione, poiché il giudice amministrativo si era limitato a verificare legittimità, fatti e valutazioni tecniche senza sostituirsi all'Autorità nella ricostruzione del fatto. È stato infine negato rilievo all'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in questa sede, trattandosi di questione da proporre nel giudizio di merito e non nel giudizio di cassazione per motivi di giurisdizione. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 102 TFUE

    È la norma sostanziale invocata come parametro dell'asserito abuso di posizione dominante; la Corte non ne offre una nuova interpretazione, ma afferma che la sua applicazione al caso concreto attiene al merito e non alla giurisdizione.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammesso solo per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non per censurare errores in iudicando o in procedendo travestiti da vizi di giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    Richiamato come base del ricorso per motivi di giurisdizione; la Corte ribadisce che non consente il sindacato sul merito delle decisioni del giudice amministrativo.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalle ricorrenti per sostenere un diniego di giustizia; la Corte ritiene che, alla luce della giurisprudenza UE e costituzionale richiamata, il sistema italiano assicuri una tutela effettiva compatibile con la Convenzione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 6 del 2018

    È il punto di arresto che delimita l'eccesso di potere giurisdizionale ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione.

  • Corte di giustizia, sentenza 21 dicembre 2021, causa C-497/20 (Ranstad c. Italia)

    È richiamata per affermare che il diritto dell'Unione non osta alla disciplina nazionale che impedisce di contestare davanti alla Cassazione la conformità al diritto UE della sentenza del Consiglio di Stato.

  • Cass. S.U. n. 31311 del 2021

    È richiamata per ribadire che il sindacato del giudice amministrativo sugli atti dell'AGCM comprende verifica diretta dei fatti e dei profili tecnici, ma non sostituzione delle proprie valutazioni a quelle dell'Autorità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non può essere utilizzato per censurare la correttezza della decisione di merito del giudice amministrativo, né per far valere un preteso errore nell'interpretazione o applicazione del diritto sostanziale dell'Unione.
  • Il difetto assoluto o relativo di giurisdizione sussiste solo quando il giudice speciale invada la sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure pronunci su una materia attribuita ad altra giurisdizione; non ricorre quando il giudice si limiti a valutare fatti, prove e qualificazione giuridica delle condotte.
  • Nel sindacato sulla legittimità dei provvedimenti dell'Autorità garante, il giudice amministrativo può esaminare direttamente fatti e profili tecnici necessari alla decisione, ma non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Autorità quando le valutazioni rientrano nel suo margine di opinabilità.
  • L'omessa proposizione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte del giudice di ultima istanza, ove contestata, attiene al merito della decisione e non integra di per sé un vizio di giurisdizione denunciabile in cassazione nei limiti dell'art. 111, comma 8, Cost.
  • Quando il giudice amministrativo esclude la responsabilità di un soggetto e conferma quella di altri sulla base della ricostruzione dei fatti e della qualificazione giuridica delle condotte, non vi è necessariamente alterazione degli elementi costitutivi dell'illecito né sconfinamento nei poteri dell'autorità amministrativa, se la decisione resta nell'alveo della funzione giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza slealeGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileCommercialeInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

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