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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04292/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il fallimento di una società immobiliare ha impugnato davanti al TAR Veneto la delibera comunale di approvazione di un secondo piano degli interventi, con il quale il Comune aveva rideterminato la pianificazione dell'edificabilità di alcune aree di proprietà della società fallita. Il TAR ha respinto il ricorso e il fallimento ha proposto appello al Consiglio di Stato. Nel corso dell'appello, dopo la rinuncia all'istanza cautelare e la cancellazione della causa dal ruolo, il Consiglio di Stato ha dichiarato la perenzione del giudizio per inattività della parte, ritenendo decorso oltre un anno senza iniziative processuali. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deducendo: 1) il radicale stravolgimento della disciplina dell'interruzione del processo e della perenzione, sostenendo che la cancellazione dall'albo del difensore del Comune avrebbe dovuto determinare interruzione del processo e che la conoscenza legale dell'evento non poteva farsi decorrere dal mero deposito di una nota nel fascicolo di parte; 2) la lesione del diritto di difesa e dell'effettività della tutela, contestando l'interpretazione del Consiglio di Stato che avrebbe equiparato la conoscenza legale dell'evento interruttivo al deposito documentale in segreteria. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come attinenti alla giurisdizione, in realtà denunciassero meri errores in procedendo e di interpretazione delle norme processuali, quindi non sindacabili dalle Sezioni Unite nei confronti dei provvedimenti dei giudici speciali di ultimo grado. La Corte ha ribadito che il ricorso per motivi di giurisdizione è ammissibile solo per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, ossia per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, mentre non consente di rimettere in discussione errori sull'applicazione delle norme processuali o sul calcolo del termine di riassunzione/perenzione. Ha inoltre richiamato la compatibilità di questo assetto con il diritto UE alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzionale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 79-80 cod. proc. amm.

    Le norme sull'interruzione del processo amministrativo sono state richiamate dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che la loro dedotta violazione integri un vizio attinente alla giurisdizione sindacabile in cassazione.

  • artt. 299 ss. cod. proc. civ.

    Richiamati dal ricorrente in tema di interruzione del processo; la Corte ha chiarito che eventuali errori nella loro applicazione restano errori processuali e non eccessi di potere giurisdizionale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo, in caso di soccombenza del ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato insieme al comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e rigettato/inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni del giudice speciale di ultimo grado è ammissibile solo se si deduce un difetto assoluto o relativo di giurisdizione, cioè una violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
  • Non è possibile trasformare in motivo di giurisdizione la denuncia di errori del giudice speciale nell'applicazione di norme processuali, nel computo dei termini o nell'individuazione del dies a quo di perenzione o riassunzione: si tratta di errores in procedendo non sindacabili dalle Sezioni Unite.
  • La mancata considerazione di un evento interruttivo o l'erronea individuazione del momento di conoscenza legale di tale evento non integra, di per sé, un eccesso di potere giurisdizionale, ma al più una violazione processuale interna alla giurisdizione esercitata.
  • Il limite del sindacato della Cassazione sui provvedimenti dei giudici speciali di ultimo grado non è superato nemmeno invocando una pretesa compressione del diritto di difesa, se la doglianza investe in sostanza la sola interpretazione di norme processuali.
  • L'assetto che circoscrive il controllo della Cassazione ai soli limiti esterni della giurisdizione è compatibile con il diritto dell'Unione europea, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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