Cassazione Civile, Ordinanza n. 04294/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso avviso di accertamento IRES per l'anno 2010 nei confronti di una società, recuperando a tassazione complessivamente euro 1.721.386,00 per: indebita variazione in diminuzione di euro 1.048.381,59 (di cui euro 500.000,00 riferiti a una pretesa riduzione di debito verso un fornitore e euro 548.381,59 per chiusura di posizioni contabili di altri fornitori), costi non di competenza, accantonamenti indeducibili e perdite su crediti ritenute non dimostrate. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso solo sulla posta di euro 500.000,00; la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva confermato integralmente l'avviso. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulla ripresa di euro 500.000,00; 2) violazione degli artt. 88 e 109 TUIR e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. sulla ripresa di euro 548.381,59, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valutato le prove; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente quanto al rilievo sui costi/sanzioni e sulla perdita su crediti; 4) violazione dell'art. 101 TUIR e della circolare AE n. 32/E/2013 in tema di perdite su crediti; 5) omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla violazione dell'art. 7 d.lgs. 472/1997 e alla sproporzione del carico sanzionatorio rispetto all'imposta accertata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i primi quattro motivi: il primo perché la CTR si era pronunciata entro il perimetro del thema decidendum, potendo ricostruire autonomamente i fatti senza violare l'art. 112 c.p.c.; il secondo e il quarto perché la ricorrente, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in cassazione; il terzo perché la motivazione della sentenza di appello, letta nel suo complesso, non era affetta da motivazione apparente o da radicale nullità. È stato invece accolto il quinto motivo, poiché la CTR non aveva esaminato la censura relativa alla sproporzione e alla mancanza di motivazione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 472/1997; tale omissione integrava vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale motivo e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omessa pronuncia
Il divieto di ultrapetizione non impedisce al giudice di decidere sulla domanda con autonoma ricostruzione dei fatti o applicando una norma diversa, purché restino immutati petitum e causa petendi; integra vizio rilevante l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta e decisiva.
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4
In cassazione il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; la critica alla valutazione delle prove e della fattispecie concreta non è deducibile come violazione di legge, ma semmai nei limiti del vizio motivazionale.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la violazione di legge va indicata attraverso le affermazioni in diritto censurate, mentre il vizio motivazionale richiede l'indicazione del fatto storico omesso e decisivo.
Richiamato nel contesto della ripresa a tassazione di sopravvenienze attive ritenute indebitamente non tassate.
Richiamato nel contesto della deducibilità e competenza dei componenti negativi di reddito.
La perdita su crediti è deducibile solo se l'inesigibilità risulta da elementi certi e precisi; una semplice rinuncia al credito è deducibile solo se giustificata da effettiva irrecuperabilità, altrimenti è atto di liberalità indeducibile.
Richiamati dalla ricorrente per contestare il riparto e la valutazione della prova, ma la Corte ha ribadito che la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 111 Cost.
Invocato per denunciare un vizio di motivazione che la Corte ha escluso, rilevando che non ricorreva una motivazione apparente o inesistente.
La nullità della sentenza per mancanza di motivazione è configurabile solo in presenza di anomalia motivazionale radicale, non nel caso di semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
La censura sulla sproporzione del trattamento sanzionatorio e sulla sua motivazione deve essere esaminata dal giudice di merito; l'omesso esame integra omessa pronuncia.
Cass., Sez. Un., 11 marzo 2014, nn. 8053 e 8054
Richiamate per delimitare le ipotesi di motivazione apparente o di anomalia motivazionale idonee a determinare nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa: il sindacato di legittimità riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta, non l'apprezzamento del materiale istruttorio.
- L'art. 112 c.p.c. è violato solo quando il giudice ometta di pronunciarsi su una domanda o eccezione ritualmente proposta, oppure pronunci oltre i limiti del petitum e della causa petendi; non vi è violazione se il giudice decide la domanda con una diversa ricostruzione dei fatti o con una diversa qualificazione giuridica.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto, sia incomprensibile o presenti contrasti irriducibili; non è sufficiente che la parte non condivida la valutazione compiuta dal giudice di merito.
- La perdita su crediti è deducibile solo se l'inesigibilità del credito risulta da elementi certi e precisi; la mera allegazione di solleciti di pagamento inevasi o di affermazioni non documentalmente supportate non basta.
- La doglianza relativa alla sproporzione e alla motivazione delle sanzioni tributarie, se ritualmente proposta in appello, richiede una specifica pronuncia del giudice; il suo mancato esame integra omessa pronuncia censurabile in cassazione.
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