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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04299/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medici)

La controversia

Un gruppo di medici che avevano frequentato corsi di specializzazione tra il 1982-1983 e il 1990-1991 aveva chiesto la condanna dello Stato al pagamento della remunerazione dovuta per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione, ovvero al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello aveva invece ritenuto non maturata la prescrizione, riconoscendo il diritto alla remunerazione per i periodi di specializzazione svolti dopo il 31 dicembre 1982 e liquidando le somme dovute. In cassazione le Amministrazioni hanno dedotto: 1) violazione delle direttive europee e delle norme interne di recepimento, sostenendo che il diritto sarebbe spettato solo a chi avesse iniziato il corso nel 1982 e non anche a chi lo avesse iniziato prima; 2) violazione delle medesime norme e dell'art. 2043 c.c., sostenendo che alcuni medici non avessero specializzazioni incluse nell'elenco normativo, che per alcuni vi fosse errore sull'oggetto della domanda e che per una posizione la richiesta fosse comunque infondata perché riferita a un periodo già coperto da borsa di studio; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., assumendo che alcuni medici fossero già coperti da giudicati esterni favorevoli e già pagati. I medici resistenti hanno a loro volta proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello avesse liquidato la somma prevista dall'art. 11 l. n. 370/1999 anziché quella, maggiore, prevista dall'art. 6 d.lgs. n. 257/1991, ritenuta più equa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei quattro Ministeri per difetto di soccombenza, perché la sentenza impugnata aveva confermato la loro carenza di legittimazione passiva; ha rigettato il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei ministri ritenendo corretta la decisione di merito sulla spettanza della remunerazione anche ai medici che avevano iniziato il corso prima del 1982 ma lo avevano proseguito dopo il 1 gennaio 1983; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei medici, perché la liquidazione operata dalla Corte territoriale era conforme alla giurisprudenza consolidata. Le spese sono state compensate tra la Presidenza del Consiglio e i ricorrenti incidentali, mentre la Presidenza del Consiglio è stata condannata a rifondere le spese ai controricorrenti che avevano resistito con autonomi atti difensivi. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato solo per i ricorrenti incidentali.

Norme richiamate

  • direttiva 75/362/CEE

    Richiamata come fonte del sistema europeo di riconoscimento delle specializzazioni mediche e del coordinamento delle relative disposizioni; la tutela economica spetta alle condizioni individuate dalla giurisprudenza UE e nazionale.

  • direttiva 75/363/CEE

    Interpretata insieme alla direttiva 82/76/CEE nel senso che la formazione specialistica iniziata prima del 29 gennaio 1982 e proseguita oltre il 1 gennaio 1983 deve essere remunerata per il periodo successivo a tale data, se la specializzazione rientra tra quelle previste.

  • direttiva 82/76/CEE

    La Corte, seguendo la CGUE, la considera fonte dell'obbligo di remunerazione adeguata per la formazione specialistica svolta dopo il 1 gennaio 1983.

  • direttiva 93/16/CEE

    Richiamata tra le direttive rilevanti nel quadro normativo delle scuole di specializzazione medica.

  • art. 11 della legge n. 370 del 1999

    È la base normativa interna del risarcimento riconosciuto ai medici per l'inadempimento dello Stato; la Corte la considera applicabile ai corsi iniziati prima del 1990-1991 e proseguiti successivamente, in coerenza con la giurisprudenza consolidata.

  • art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991

    Richiamato dalle parti come parametro della remunerazione, ma la Corte esclude che imponga la liquidazione della maggiore somma invocata nel ricorso incidentale per i periodi disciplinati dall'art. 11 l. n. 370/1999.

  • art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991

    È richiamato per affermare l'esclusione dell'applicazione della disciplina del d.lgs. n. 257/1991 ai medici che avevano iniziato il corso prima dell'anno accademico 1990-1991 e lo avevano proseguito oltre tale data.

  • art. 2043 c.c.

    Citate come norma risarcitoria generale, ma la Corte risolve la controversia alla luce della disciplina speciale sull'inadempimento statale alle direttive comunitarie.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il giudicato esterno; la censura è però dichiarata inammissibile per difetto di prova del passaggio in giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno/esterno.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte afferma che una questione non esaminata in primo grado, se intesa come eccezione di merito, deve essere espressamente riproposta in appello, altrimenti resta preclusa.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per escludere il rilievo officioso in appello di eccezioni non riproposte secondo le regole processuali.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento del giudicato interno formatosi su questioni non devolute correttamente in appello.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura relativa alla dottoressa De Lio è dichiarata inammissibile per mancata specifica indicazione di atti e documenti rilevanti.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per il divieto di produzione documentale in cassazione, salvo i documenti relativi a giudicati formatisi dopo la sentenza impugnata.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Usato per dichiarare inammissibile il ricorso incidentale, perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato solo ai ricorrenti incidentali, con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, non alla parte pubblica ricorrente principale.

Massime di principio

  • La formazione specialistica medica iniziata prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76/CEE e proseguita dopo il 1 gennaio 1983 dà diritto alla remunerazione adeguata per il solo periodo successivo a tale data, se la specializzazione rientra tra quelle contemplate dalla disciplina europea.
  • In tema di riparto dell'onere processuale, una parte che intenda contestare in appello una questione non esaminata dal primo giudice deve riproporla espressamente; se la questione era stata invece già decisa, la sua devoluzione richiede impugnazione incidentale, non la mera riproposizione.
  • Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, ma la sua esistenza deve essere provata con la produzione della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La denuncia che il giudice di merito abbia attribuito a una parte una domanda diversa da quella effettivamente proposta integra, in sostanza, un vizio di errore revocatorio e non può essere trasformata in una ordinaria censura di legittimità.
  • La censura che deduca la spettanza di una somma maggiore a titolo di risarcimento per tardivo recepimento delle direttive comunitarie è inammissibile se si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte di cassazione, salvo emergano argomenti nuovi idonei a mutare il precedente indirizzo.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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