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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04297/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero ha impugnato in Cassazione il decreto con cui il tribunale territoriale aveva respinto la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU, dell'art. 4 della Carta di Nizza, degli artt. 8 e 32 del d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il giudice di merito avrebbe negato la tutela senza considerare adeguatamente il rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali in caso di rimpatrio e senza svolgere un corretto giudizio comparativo sulla sua integrazione sociale in Italia, omettendo inoltre il dovere di cooperazione istruttoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il tribunale aveva motivato in modo congruo il diniego della protezione umanitaria, osservando da un lato che il richiedente non aveva allegato episodi specifici di violazione dei diritti umani nel paese d'origine e, dall'altro, che in Italia non aveva dimostrato l'esistenza di una rete familiare o sociale né l'avvio di un effettivo percorso di integrazione. La doglianza, secondo la Corte, mirava in sostanza a sollecitare una nuova valutazione istruttoria e di merito, estranea ai compiti della Cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell'intimato; dichiarata altresì la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    È la norma processuale richiamata come base dell'impugnazione del decreto del tribunale in materia di protezione internazionale/umanitaria.

  • art. 3 CEDU

    Richiamato dal ricorrente come parametro violato per l'asserita esposizione al rischio di trattamento inumano o degradante in caso di rimpatrio.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela della vita privata e familiare e alla valutazione dell'integrazione in Italia.

  • art. 4 Carta di Nizza

    Invocato a sostegno della protezione contro trattamenti inumani o degradanti.

  • artt. 8 e 32 d.lgs. 25/2008

    Richiamati dal ricorrente quali disposizioni del sistema di protezione internazionale e dei doveri istruttori del giudice.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Invocato come base normativa della protezione umanitaria/permesso per motivi umanitari.

  • art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Richiamato per il divieto di espulsione o respingimento verso Paesi in cui la persona rischi gravi violazioni dei diritti fondamentali.

  • art. 370 c.p.c.

    La Corte osserva che il Ministero non si era costituito con controricorso, ma solo con atto di costituzione inidoneo allo scopo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla memoria del ricorrente e al procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In materia di protezione umanitaria, il giudice di merito deve compiere una valutazione comparativa tra la situazione personale del richiedente nel Paese di origine e il grado di integrazione raggiunto in Italia; il diniego è adeguatamente motivato quando il richiedente non allega specifici episodi di lesione dei diritti fondamentali e non prova un effettivo radicamento nel territorio nazionale.
  • In Cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o del merito delle condizioni personali e sociali del richiedente, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
  • La doglianza che si limiti a contestare l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione fattuale, senza evidenziare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti, è inammissibile.
  • La mancata costituzione dell'intimato con controricorso impedisce la regolazione delle spese in suo favore, ma non incide sull'ammissibilità del ricorso né sull'applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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