Cassazione Civile, Ordinanza n. 30226/2025 del 16/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per ICI relativa all’anno 2009 emesso da un Comune nei confronti di una contribuente. In primo grado la domanda della contribuente era stata respinta, ritenendosi regolare la notifica dell’atto. In appello, la Commissione tributaria regionale ha invece riformato la decisione, affermando che non potesse applicarsi il principio di scissione degli effetti della notificazione agli atti impositivi e che, comunque, la notifica fosse tardiva perché pervenuta soltanto il 7 gennaio 2015. Il Comune ha impugnato la sentenza con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, dell’art. 14 L. n. 890/1982 e dell’art. 37, comma 27, lett. f), D.L. n. 223/2006, sostanzialmente per contestare la soluzione adottata in tema di tempestività e validità della notificazione dell’atto tributario.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito della censura. Ha rilevato d’ufficio che il ricorso per cassazione era stato notificato alla contribuente personalmente e non al suo difensore domiciliatario, nonostante la sentenza impugnata non fosse stata notificata e la parte fosse costituita nel giudizio di merito. Richiamando gli artt. 170 e 330 c.p.c. e la disciplina processuale tributaria sul domicilio eletto presso il difensore, la Corte ha affermato che, una volta eletto domicilio presso lo studio del procuratore, la notifica dell’impugnazione deve essere eseguita presso il difensore; se il difensore si è trasferito, incombe al notificante svolgere le necessarie ricerche per individuarne il nuovo recapito. Poiché tale adempimento non risultava svolto, la notificazione del ricorso è stata ritenuta viziata e il ricorso dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell’intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione di legge dedotta dal ricorrente
la censura di legittimità era formulata come violazione di norme sostanziali e di disciplina della notificazione dell’atto impositivo.
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
norma richiamata nel motivo di ricorso quale parametro sulla disciplina dell’accertamento tributario e dei relativi termini.
norma richiamata nel motivo di ricorso in tema di notificazioni.
art. 37, comma 27, lett. f), D.L. n. 223/2006
norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell’imposizione locale e dell’accertamento.
Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
la Corte lo usa per affermare che, dopo la costituzione, le notifiche dell’impugnazione vanno indirizzate al difensore costituito.
Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio
la Corte ne ricava che l’impugnazione va notificata al domicilio indicato o, in mancanza, presso il procuratore costituito secondo le regole del giudizio.
art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
la comunicazione delle variazioni di domicilio o residenza rileva per il domicilio autonomamente eletto dalla parte nel processo tributario.
l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore ha la sola funzione di indicare la sede dello studio del procuratore e non crea un autonomo onere di variazione in capo al difensore domiciliatario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
riconosce il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito negativo del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se la parte ha eletto domicilio presso lo studio del difensore costituito, l’impugnazione deve essere notificata al procuratore domiciliatario e non personalmente alla parte.
- Se il difensore domiciliatario ha cambiato studio, il notificante non può limitarsi all’esito negativo della ricerca originaria, ma deve compiere ricerche idonee a individuare il nuovo recapito prima di eseguire la notifica.
- L’elezione di domicilio presso il difensore, quando non sia un domicilio autonomamente eletto dalla parte ma la semplice indicazione dello studio del procuratore, non trasferisce sul difensore l’onere di comunicare alla controparte il mutamento di indirizzo del proprio studio.
- La violazione delle regole sulla notificazione dell’atto di impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il giudice può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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