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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34834/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo, deducendo mediatamente l’invalidità o l’omessa notifica di alcune cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione e provenienti anche da enti impositori diversi dall’Agenzia delle entrate. In primo grado la domanda era stata accolta solo per alcune cartelle, ritenute non provate come notificate; in appello la decisione era stata parzialmente riformata. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di prescrizione; con il secondo ha lamentato violazione delle regole sulla libera valutazione della prova per avere il giudice di merito attribuito valore probatorio a copie di avvisi di ricevimento e a copie di consegna delle notifiche via PEC. La Corte, però, ha affrontato in via preliminare l’ammissibilità stessa dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella, rilevando il difetto di interesse ad agire perché non risultava allegata alcuna specifica situazione rientrante nelle ipotesi in cui la normativa consente l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella non validamente notificata.

La decisione

La Corte ha ritenuto assorbiti i due motivi di ricorso dal rilievo preliminare del difetto di interesse ad agire del contribuente all’impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella di pagamento non notificata o invalidamente notificata è ammissibile solo se il contribuente dimostra uno specifico interesse ad una tutela giurisdizionale immediata, nei limiti previsti dalla disciplina vigente.
  • La novella sull’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 non ha natura di interpretazione autentica e non opera come generale sanatoria retroattiva, ma specifica e concretizza i casi in cui l’interesse ad agire sussiste.
  • Quando difetta l’interesse ad agire nell’impugnazione del ruolo o dell’estratto di ruolo, i motivi di ricorso che investono il merito della notifica o altre questioni sostanziali restano assorbiti.
  • In presenza di una questione preliminare di inammissibilità rilevabile d’ufficio e non bisognosa di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo.
  • La tutela anticipata contro il ruolo costituisce eccezione rispetto al principio generale per cui l’atto esattoriale va contestato secondo i meccanismi ordinari e solo quando la legge riconosca un concreto pregiudizio attuale meritevole di tutela.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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