Cassazione Civile, Ordinanza n. 06780/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un questionario fiscale inviato a un libero professionista prima dell’avvio della procedura di emersione dei capitali detenuti all’estero, seguito da indagini bancarie e da una ripresa a tassazione di maggior reddito ritenuto occulto. In primo grado le ragioni del contribuente erano state accolte integralmente, ma in appello la decisione è stata riformata quasi del tutto, con annullamento solo parziale dell’accertamento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: 1) mancata considerazione e motivazione delle osservazioni rese nel contraddittorio endoprocedimentale; 2) erronea applicazione della presunzione bancaria ex art. 32 d.P.R. 600/1973 al libero professionista, con riferimento anche ai versamenti; 3) erronea esclusione dell’efficacia preclusiva dello scudo fiscale, sostenendo che il questionario non fosse idoneo a integrare l’avvio dell’attività accertativa; 4) errata qualificazione come redditi occulti di movimenti tra conti riferibili al medesimo contribuente, asseritamente meri giroconti; 5) omesso esame della movimentazione tra un istituto fiduciario e una banca; 6) erronea tassazione di compensi che si assumevano già assoggettati a ritenuta alla fonte, pur non esposti in dichiarazione; 7) omessa pronuncia su ulteriori movimentazioni bancarie contestate in appello; 8) erroneità della percentuale di costi forfetariamente riconosciuta dall’Ufficio; 9) erronea irrogazione delle sanzioni. La Corte ha rigettato tutti i motivi, ritenendo corretta la motivazione dell’avviso anche senza confutazione analitica delle osservazioni del contribuente, operante la presunzione bancaria sui versamenti anche per il lavoratore autonomo, non opponibile lo scudo fiscale quando alla data della dichiarazione riservata il contribuente avesse già formale conoscenza dell’avvio dell’attività accertativa, necessaria la prova analitica della non imponibilità di ciascuna movimentazione e, infine, non ravvisabile un vizio di omessa pronuncia quando la decisione impugnata sia incompatibile con la pretesa dedotta o abbia comunque esaminato la questione nel merito. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura sulla percentuale dei costi perché diretta a una rivalutazione del merito. Le sanzioni sono state confermate perché rideterminate dalla sentenza di merito tenendo conto del favor rei di cui al d.lgs. 158/2015.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i nove motivi di ricorso e ha confermato integralmente la decisione di appello che aveva mantenuto sostanzialmente ferma la ripresa a tassazione. In particolare, ha affermato che: l’Ufficio non deve confutare espressamente in accertamento le osservazioni del contribuente rese nel contraddittorio; i versamenti bancari del professionista sono soggetti alla presunzione di imponibilità se non giustificati analiticamente; lo scudo fiscale non è opponibile se, al momento della dichiarazione riservata, il contribuente aveva già formale conoscenza dell’avvio dell’attività accertativa; i movimenti tra conti del medesimo soggetto possono essere tassati se non viene data prova puntuale della loro irrilevanza fiscale; l’asserito omesso esame o l’omessa pronuncia non sussistono quando la questione sia stata comunque assorbita o respinta dalla motivazione complessiva; la doglianza sulla percentuale dei costi è devoluta al merito; la determinazione delle sanzioni è stata correttamente ricalcolata secondo il favor rei. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973
La Corte esclude che l’avviso debba contenere la confutazione analitica delle osservazioni del contribuente formulate nel contraddittorio endoprocedimentale.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
Richiamato insieme alle altre norme sul procedimento, ma non ritenuto violato perché non sussiste obbligo di motivazione analitica sulle osservazioni del contribuente.
art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non ravvisa violazione idonea a invalidare l’atto.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Le osservazioni del contribuente devono essere valutate dall’Amministrazione, ma la loro mancata menzione nell’avviso non ne comporta nullità.
La presunzione bancaria opera per i versamenti non giustificati; il professionista deve fornire prova analitica dell’estraneità delle singole movimentazioni ai fatti imponibili.
La procedura di emersione delle somme estere non è opponibile all’accertamento se il contribuente aveva già conoscenza formale dell’attività accertativa.
art. 14, comma 7, d.l. n. 350/2001
La preclusione allo scudo fiscale richiede che, alla data della dichiarazione riservata, il contribuente non abbia già formale conoscenza dell’avvio dell’accertamento.
Richiamato in relazione al calcolo dei costi e dell’imponibile, ma la censura è stata ritenuta devolutiva del merito e quindi inammissibile.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
Le movimentazioni di denaro risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili, salvo prova contraria analitica.
art. 23 e ss. d.P.R. n. 600/1973
Richiamati dal ricorrente per sostenere la tassazione alla fonte di alcuni compensi; la Corte richiede comunque prova analitica dell’avvenuto assolvimento fiscale e della corretta esposizione in dichiarazione.
Non vi è omessa pronuncia quando la risposta negativa del giudice è implicita nella motivazione complessiva e incompatibile con la domanda della parte.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Le censure sono state esaminate nei limiti del sindacato di legittimità; quelle che richiedevano rivalutazione del merito sono state respinte o dichiarate inammissibili.
Richiamato per il favor rei nella rideterminazione delle sanzioni effettuata dal giudice di merito.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, il contribuente deve fornire prova analitica e puntuale della riferibilità di ciascuna movimentazione a operazioni già fiscalmente rilevate o comunque estranee al reddito imponibile; non basta una giustificazione generica o meramente ipotetica.
- Per i versamenti bancari del professionista o lavoratore autonomo continua a operare la presunzione legale di imponibilità prevista dalla disciplina delle indagini finanziarie; è venuta meno, dopo Corte cost. n. 228/2014, solo l’equiparazione dei prelevamenti ai ricavi per tale categoria.
- L’avviso di accertamento non è nullo per il solo fatto di non riportare o confutare espressamente le osservazioni del contribuente formulate nel contraddittorio endoprocedimentale, purché tali osservazioni siano state valutate dall’Amministrazione.
- La procedura di emersione dei capitali esteri non preclude l’accertamento se, al momento della dichiarazione riservata, il contribuente aveva già formale conoscenza dell’avvio di attività istruttorie o accertative pertinenti.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la soluzione adottata dal giudice di merito è logicamente incompatibile con la domanda della parte, ovvero quando la questione risulti comunque decisa implicitamente dalla motivazione complessiva.
- Le doglianze che mirano a contestare l’apprezzamento delle prove o la quantificazione di costi e imponibile sono, di regola, inammissibili in cassazione se sollecitano una nuova valutazione del merito.
- Le sanzioni tributarie vanno ricalcolate tenendo conto dello ius superveniens favorevole al contribuente, ove applicabile, e della corretta base dei compensi accertati.
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