L.R. Liguria 29/2007
Disposizioni per la tutela delle risorse idriche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ligure disciplina le modalità di manutenzione dei depuratori, i criteri di assimilazione delle acque reflue industriali a quelle domestiche e l’adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane ai trattamenti appropriati. Prevede programmi d’intervento, tempistiche e autorizzazioni con durata collegata alla realizzazione degli adeguamenti, nel rispetto del d.lgs. 152/2006 e con un termine massimo di programmazione al 22 dicembre 2015.
Tutela delle risorse idriche e disciplina di depuratori, scarichi e assimilazione delle acque reflue industriali
Tutela delle risorse idriche e disciplina degli scarichi in Liguria
La legge regionale della Liguria interviene per garantire la tutela qualitativa delle risorse idriche, regolando in particolare la manutenzione dei depuratori, l’assimilazione di talune acque reflue industriali alle domestiche e l’adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane ai trattamenti appropriati previsti dalla normativa statale.
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei depuratori
Quando gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti di depurazione comportano l’interruzione del servizio o una riduzione dell’efficacia depurativa, l’Autorità d’ambito deve individuare, per ogni scarico industriale che recapiti in rete fognaria, il carico in flusso di massa degli inquinanti caratterizzanti e indicare le misure che il titolare dello scarico deve adottare per contenere al massimo il carico inquinante.
Gli interventi programmati devono essere eseguiti, di regola, nella stagione invernale, nei periodi di minore apporto di inquinanti. La durata degli interventi è concordata tra il gestore del depuratore, l’ARPAL e la Provincia territorialmente competente.
Il gestore è tenuto a comunicare preventivamente l’avvio degli interventi a Provincia, Comune, Autorità d’ambito, ARPAL e Azienda sanitaria competente, indicando durata prevista e eventuali misure imposte ai titolari degli scarichi.
Assimilazione delle acque reflue industriali alle domestiche
Ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali che presentano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nell’allegato A.
La Giunta regionale può modificare il contenuto dell’allegato A con proprio atto, nel rispetto della disciplina statale in materia di scarichi.
Adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane
Gli scarichi di acque reflue urbane soggetti alla disciplina richiamata devono essere sottoposti a trattamento appropriato secondo le indicazioni dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, in coerenza con i Piani d’ambito.
Per attuare tale adeguamento, le Autorità d’ambito territoriale ottimale predispongono e approvano un programma degli interventi corredato da cronoprogramma e piano finanziario, con l’indicazione delle risorse necessarie.
Il programma non può prevedere interventi oltre il 22 dicembre 2015. La Giunta regionale, sentita l’ARPAL e sulla base del programma e delle proprie attività di programmazione, stabilisce la tempistica dei singoli interventi che richiedono il trattamento appropriato.
Autorizzazione allo scarico e durata
L’autorizzazione allo scarico è rilasciata solo se nella domanda sono indicati la tempistica di adeguamento al trattamento appropriato e il relativo piano finanziario, in conformità con l’atto regionale che fissa la tempistica dei singoli interventi.
La durata dell’autorizzazione coincide con il tempo necessario alla realizzazione degli interventi indicato nell’atto regionale; se tale tempo è inferiore a quattro anni, l’autorizzazione dura per quel periodo, altrimenti ha durata quadriennale.
Ambito temporale e attualità della disciplina
La norma contiene un vincolo temporale espresso per la programmazione degli interventi sugli scarichi urbani, che non potevano essere previsti oltre il 22 dicembre 2015. Per questa ragione, la parte relativa a tale programmazione risulta oggi sostanzialmente esaurita e non più operativa nella pratica.
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