Cassazione Civile, Ordinanza n. 10872/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, con cui l’Amministrazione ha recuperato l’imposta unica sui concorsi e sulle scommesse in relazione all’attività di raccolta svolta tramite centri trasmissione dati collegati a un bookmaker stabilito in altro Stato membro. La società ha impugnato l’atto, ma i giudici di merito hanno ritenuto dovuta l’imposta anche per la raccolta fuori dal sistema concessorio, valorizzando la disciplina nazionale e la solidarietà tra CTD e bookmaker. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, che la sentenza impugnata non avrebbe correttamente applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, la quale avrebbe reso inapplicabile la disciplina per le annualità anteriori al 2011, e che il vincolo di solidarietà non sarebbe stato paritetico ma dipendente, con conseguente assenza di soggettività passiva in capo al bookmaker estero o, comunque, illegittimità della pretesa nei confronti della ricorrente. Ha inoltre chiesto un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per verificare la compatibilità della normativa nazionale con la libertà di prestazione dei servizi e con i principi di non discriminazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha chiarito che la disciplina dell’imposta unica sulle scommesse, come interpretata dalla Corte costituzionale n. 27 del 2018 e dalla Corte di giustizia nella causa C-788/18, non esclude la debenza dell’imposta per i bookmaker esteri e per i CTD che operano per loro conto. Per l’anno 2010, la pronuncia costituzionale ha sì dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui faceva gravare l’imposta sulle ricevitorie per gli esercizi anteriori al 2011, ma ha nel contempo confermato la riferibilità del presupposto impositivo anche al bookmaker e la solidarietà tra i soggetti coinvolti. La Corte ha quindi escluso sia la nullità dell’avviso per il solo fatto che il periodo d’imposta fosse il 2010, sia l’esistenza di una solidarietà meramente dipendente. Ha anche negato la necessità di un ulteriore rinvio pregiudiziale, perché la questione era già stata definita dalla giurisprudenza unionale e costituzionale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo dovuto per legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, L. n. 288 del 1998
richiamato come parte del quadro normativo dell’imposta unica sulle scommesse.
art. 3, D.Lgs. n. 504 del 1998
norma impositiva interpretata nel senso che il presupposto può riguardare sia bookmaker sia CTD, con solidarietà passiva tra i soggetti coinvolti.
art. 1, comma 66, L. n. 220 del 2010
disposizione interpretativa che ha chiarito l’assoggettamento all’imposta anche delle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e la soggettività passiva dei soggetti operanti per conto di bookmaker privi di concessione.
art. 16 D.M. 1 marzo 2006, n. 111
richiamato per il regime degli operatori concessionari e dei relativi adempimenti fiscali.
art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190 del 2014
citato come parte del complessivo assetto normativo di riferimento.
art. 53 Cost.
evocato in relazione al principio di capacità contributiva, ritenuto non violato nei limiti chiariti dalla Corte costituzionale.
art. 56 TFUE
la Corte di giustizia ha ritenuto che non osta alla normativa nazionale che assoggetta a imposta i CTD e, in solido, i bookmaker stabiliti in altro Stato membro.
artt. 57 e 52 TFUE
richiamati nei quesiti pregiudiziali, ma la Corte ha valorizzato soprattutto l’assenza di discriminazione e di restrizione alla libera prestazione dei servizi.
art. 267 TFUE
invocato per il rinvio pregiudiziale, ma la Corte di cassazione ha escluso la necessità di un nuovo rinvio.
art. 104, secondo comma, Reg. proc. Corte di giustizia
richiamato dalla ricorrente per chiedere rinvio interpretativo alla Grande Sezione; la Corte lo ha ritenuto non necessario.
art. 158 Reg. proc. Corte di giustizia
citato nei quesiti della ricorrente in combinazione con le norme sul rinvio interpretativo.
art. 16 Statuto della Corte di giustizia
richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di rinvio alla Grande Sezione.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, la raccolta di scommesse sul territorio nazionale da parte di CTD collegati a un bookmaker estero può integrare un presupposto impositivo riferibile sia al centro operativo sia al bookmaker, con obbligazione solidale tra i soggetti coinvolti.
- La sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 va letta nel senso che l’illegittimità costituzionale riguarda solo la pretesa fiscale gravante sulle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, quando la traslazione dell’imposta non era possibile per la cristallizzazione dei rapporti negoziali; non elimina però la rilevanza del bookmaker quale soggetto tenuto al tributo.
- La solidarietà tra bookmaker e CTD è qualificata come solidarietà paritetica, poiché entrambi partecipano, pur con ruoli diversi, alla realizzazione del presupposto d’imposta; non rileva che gli atti di verifica abbiano avuto come destinatari formali le sole ricevitorie, se l’avviso è stato notificato anche al bookmaker.
- Non sussiste contrasto con l’art. 56 TFUE quando la disciplina fiscale si applica indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse nel territorio nazionale, senza differenze in base allo Stato di stabilimento del bookmaker, e non rende le attività transfrontaliere meno attraenti rispetto a quelle interne.
- Nel settore dei giochi d’azzardo, la scelta del legislatore nazionale di assoggettare a imposta anche gli intermediari operanti per bookmaker esteri può essere giustificata dagli obiettivi di tutela dei consumatori, prevenzione delle infiltrazioni criminali e recupero di base imponibile, entro i limiti di proporzionalità.
- Quando la questione di diritto unionale è già stata risolta dalla Corte di giustizia in termini chiari e la Corte costituzionale ha definito i profili di compatibilità costituzionale, non vi è spazio per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
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