Sentenza del 03/09/2025 n. 24477 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha recuperato la maggiore IVA e l’imposta sostitutiva sul mutuo ipotecario, disconoscendo il beneficio «prima casa»: A.A. era comproprietaria al 50%, in comunione ordinaria con il coniuge e in regime di separazione dei beni, di un’altra abitazione idonea situata nello stesso Comune. La contribuente ha contestato gli avvisi sostenendo che la preclusione prevista dalla Nota II-bis, lett. b), riguardasse soltanto la comunione legale tra coniugi. In Cassazione ha inoltre denunciato: ultrapetizione per avere la CTR considerato una pregressa fruizione dell’agevolazione sull’immobile in comproprietà; violazione della disciplina dell’agevolazione per l’erronea interpretazione di «comunione»; omessa pronuncia sulla richiesta di non applicare le sanzioni per incertezza normativa e giurisprudenziale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l’ultrapetizione: la CTR aveva ritenuto ostativa la comproprietà dell’altra abitazione a prescindere dall’eventuale precedente fruizione del beneficio. Ha respinto anche le censure sulla disciplina sostanziale: la lett. b) si riferisce alla comunione con il coniuge senza limitarla alla comunione legale, diversamente dalla lett. c), e dunque la comproprietà ordinaria con il coniuge di un’abitazione idonea nello stesso Comune preclude l’agevolazione. Ha respinto la censura sulle sanzioni, ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio e insussistenti obiettive condizioni di incertezza normativa; sanzioni e interessi sono dovuti. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.300, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La decisione impugnata era la sentenza della CTR della Toscana n. 556/1/2020, depositata il 3 agosto 2020, che aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla CTP di Pisa.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, art. 1, Nota II-bis, comma 1, lett. b) e c)
L'interpretazione letterale della lett. b), applicabile al caso di specie, depone, dunque, nel senso ritenuto dai giudici di appello ove nel comune stesso siano ubicati sia l'immobile da acquistare, sia altro immobile, rileva la comunione tout court tra coniugi e non soltanto la comunione legale, a differenza della successiva previsione di cui alla lett. c).
La lett. b) preclude il beneficio quando l’acquirente è titolare, anche in comunione ordinaria con il coniuge, di diritti su un’altra abitazione idonea nello stesso Comune. La limitazione alla comunione legale non può essere introdotta per via interpretativa; la lett. c), che disciplina un diverso impedimento riferito al territorio nazionale e a precedenti acquisti agevolati, menziona invece espressamente la comunione legale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella, Parte II, n. 21
La disposizione richiama la disciplina dell’agevolazione prima casa del D.P.R. n. 131/1986 per il trattamento IVA applicabile all’acquisto. Nel caso deciso, il venir meno del beneficio ha fondato il recupero della maggiore IVA.
Codice civile, art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Non va sottaciuto che trattandosi di norma eccezionale, come ogni norma relativa ad agevolazioni fiscali, essa è di stretta interpretazione; vale anche nella presente ipotesi il principio generale e inderogabile in materia fiscale, il quale prevede che, in tale campo le norme contemplanti esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell' art 14 disp. prel. cod. civ., sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.
Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non si possono estendere per analogia o interpretazione estensiva oltre i casi e le condizioni previsti dalla legge.
Codice di procedura civile, art. 112
La norma, invocata per la censura di ultrapetizione e per quella di omessa pronuncia, non è stata violata: la CTR ha deciso sulla preclusione derivante dalla comproprietà, senza fondare la decisione sulla pregressa fruizione del beneficio, e la questione sulle sanzioni è stata ritenuta implicitamente disattesa.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Richiamato in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c. nelle censure processuali, non ha condotto all’accoglimento: la Corte ha escluso sia l’ultrapetizione sia l’omessa pronuncia dedotte dalla contribuente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per l’impedimento previsto dalla Nota II-bis, lett. b), conta che l’acquirente sia comproprietario con il coniuge di un’abitazione idonea nello stesso Comune: la comunione ordinaria non è equiparata a una situazione irrilevante solo perché i coniugi hanno scelto la separazione dei beni.
- La lett. b) e la lett. c) regolano impedimenti diversi: non si deve trasferire alla lett. b) la specificazione «in regime di comunione legale» presente nella lett. c).
- Ai fini della preclusione, la Corte ha valorizzato l’idoneità dell’immobile a soddisfare le esigenze abitative e la disponibilità della casa coniugale durante il matrimonio; la quota del 50% non ha escluso l’impedimento nel caso concreto.
- Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione. In assenza di una previsione normativa espressa, non è possibile restringere o ampliare l’ambito del beneficio ricorrendo all’analogia o a un’estensione interpretativa.
- La precedente fruizione dell’agevolazione sull’immobile in comproprietà non è necessaria per applicare la preclusione della lett. b): nel caso deciso è bastata la contitolarità con il coniuge di un’altra abitazione nello stesso Comune.
- La contestazione dell’incertezza normativa non esclude automaticamente le sanzioni: occorre che sussistano obiettive condizioni di incertezza pertinenti alla fattispecie concreta; la Corte le ha escluse nel caso esaminato.
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