Sentenza del 03/09/2025 n. 24469 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ecomarmo aveva chiesto il rimborso delle accise sull’energia elettrica impiegata nei processi mineralogici presso l’impianto di Vita (TP), per il periodo 25.10.2011-10.08.2013. L’ADM, con provvedimento del 16.06.2016, aveva riconosciuto il rimborso soltanto per i pagamenti ricadenti nel biennio precedente all’istanza dell’11.08.2015, negandolo per il periodo anteriore. La CTP di Trapani aveva accolto il ricorso e la CTR della Sicilia aveva riconosciuto il rimborso anche per il periodo precedente, ritenendo che l’esclusione dall’accisa derivasse direttamente dai presupposti di fatto e che la prima istanza, presentata il 25.10.2011, impedisse la decadenza. L’ADM ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi: il primo denunciava la violazione degli artt. 14, comma 2, e 52, comma 2, lett. f), del TUA, sostenendo che l’istanza iniziale era priva dei requisiti e della documentazione necessari e non poteva interrompere la decadenza; il secondo denunciava la violazione degli artt. 14, comma 2, e 53 del TUA, contestando la legittimazione della consumatrice a chiedere direttamente all’Amministrazione il rimborso di accise versate dal fornitore.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendolo assorbente, e non ha esaminato il primo. Ha stabilito che, nei rapporti relativi alle accise sull’energia, il soggetto obbligato verso l’Amministrazione è il fornitore, mentre il consumatore finale sopporta il tributo trasferito nel prezzo: i rapporti tra fornitore e Amministrazione e tra fornitore e consumatore sono autonomi. Pertanto, il consumatore non può chiedere direttamente all’Erario il rimborso, salvo dimostrare l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di ottenere la restituzione dal fornitore, in conformità al principio di effettività della tutela. Il difetto di legittimazione, rilevabile d’ufficio anche in Cassazione e non coperto da giudicato implicito in assenza di discussione sul punto, ha comportato la cassazione senza rinvio della sentenza della CTR e la declaratoria d’inammissibilità del ricorso introduttivo di Ecomarmo. Spese dei giudizi di merito compensate integralmente; Ecomarmo condannata alle spese di Cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
In conclusione, quindi, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, atteso il difetto di legittimazione, la causa non poteva essere proposta, sicché la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con la declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso proposto dalla società contribuente.
Quando il giudice rileva che la causa non poteva essere proposta per difetto di legittimazione, può cassare senza rinvio la decisione impugnata e dichiarare inammissibile la domanda originaria.
Art. 52, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 504/1992 (TUA)
La disposizione è richiamata nel contesto della richiesta di esclusione dall’accisa per l’energia elettrica impiegata in processi mineralogici. La Corte non decide se Ecomarmo avesse diritto sostanziale all’esenzione, perché definisce la controversia sulla base del difetto di legittimazione a chiedere direttamente il rimborso.
Art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 (TUA)
La norma era invocata dall’ADM per contestare che la prima istanza, asseritamente priva di documentazione adeguata, potesse impedire la decadenza dal rimborso. Il motivo relativo a tale questione è rimasto assorbito e la Corte non ne ha deciso il merito.
Art. 53 d.lgs. n. 504/1992 (TUA)
La norma è richiamata nel motivo dell’ADM relativo al soggetto legittimato a chiedere la restituzione delle accise. La Corte accoglie la censura sulla legittimazione applicando il principio per cui la domanda all’Amministrazione spetta, di regola, al fornitore, titolare del rapporto d’imposta.
Massime di principio
- Per le accise trasferite nel prezzo dell’energia, il consumatore finale non è normalmente legittimato a chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione: deve rivolgersi al fornitore, che è il soggetto obbligato verso l’Erario e titolare del rapporto d’imposta.
- Il consumatore può rivolgersi direttamente all’Erario in via eccezionale se dimostra che ottenere la restituzione dal fornitore è impossibile o eccessivamente difficile, nel rispetto del principio di effettività della tutela.
- Il difetto di legittimazione ad agire può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado, anche in Cassazione; la decisione di merito non forma, da sola, un giudicato implicito su una questione di legittimazione mai discussa in contraddittorio.
- Se la Cassazione accerta che la causa non poteva essere proposta per difetto di legittimazione, può cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso originario, senza decidere le questioni sostanziali o di decadenza rimaste assorbite.
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