Sentenza del 03/09/2025 n. 398 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’avviso con cui erano state liquidate maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione all’atto di divisione immobiliare a stralcio rogato il 1° ottobre 2024. Ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 6-bis della legge n. 212/2000 per l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; dall’altro, la violazione dell’art. 34, comma 4, del DPR n. 131/1986, sostenendo che la divisione riguardasse una massa unitaria. In particolare, l’ultimo acquisto di quote era avvenuto per successione nel 2019 e il successivo subentro testamentario dei cugini nella quota di un condividente costituiva soltanto una variazione soggettiva, non un nuovo titolo costitutivo di comunione. L’Agenzia ha chiesto il rigetto, sostenendo che vi fossero masse plurime e che l’ultima successione non avesse interessato tutti i condividenti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’avviso di liquidazione. Quanto alla disciplina della divisione, ha ritenuto unitaria la massa divisionale: le comunioni derivavano da più titoli, ma l’ultimo acquisto delle quote rilevanti era avvenuto per successione mortis causa nel 2019; il successivo subentro testamentario di altri condividenti era una mera variazione soggettiva, non un nuovo titolo costitutivo di comunione. Ha quindi ritenuto applicabile l’art. 34, comma 4, del DPR n. 131/1986. Ha inoltre stabilito che l’avviso non era escluso dall’obbligo di contraddittorio previsto dall’art. 6-bis della legge n. 212/2000: comportando una riqualificazione giuridica della divisione e una contestazione dell’aliquota, non era un atto automatizzato o di pronta liquidazione. L’omessa attivazione del contraddittorio comportava l’annullabilità dell’avviso. Spese compensate.
Norme richiamate
Art. 6-bis della legge n. 212/2000
L'avviso impugnato non rientra tra gli atti esclusi dall'obbligo di contraddittorio ai sensi del DM 24 aprile 2024, in quanto non si tratta di atto automatizzato o di pronta liquidazione, ma di un atto che implica una riqualificazione giuridica dell'atto di divisione e una contestazione dell'aliquota applicata. L'omessa attivazione del contraddittorio comporta l'annullabilità dell'avviso ai sensi dell'art. 6-bis L. 212/2000.
Il contraddittorio preventivo è necessario quando l’avviso deriva da una valutazione giuridica dell’atto e dalla contestazione dell’aliquota, se l’atto non appartiene alle categorie escluse. La sua omissione determina l’annullabilità dell’avviso.
Art. 34, comma 4, del DPR n. 131/1986
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 7604/2018) e la prassi amministrativa (Circ. AE 18/E/2013) chiariscono che non costituiscono nuovo titolo le variazioni soggettive tra i condividenti, ma solo gli atti costitutivi di comunione su beni diversi. Pertanto, nel caso di specie, la comunione deve essere considerata unitaria ai fini fiscali, ricorrendo i presupposti dell'art. 34, co. 4, DPR 131/1986.
Ai fini fiscali, il mutamento delle persone che partecipano alla comunione, se dovuto a successione e non accompagnato dalla costituzione di una nuova comunione su beni diversi, non crea un nuovo titolo. In tale situazione la massa divisionale può essere considerata unitaria ai fini dell’applicazione della disciplina della divisione.
Massime di principio
- Il subentro di eredi o legatari nelle quote di un condividente costituisce, di per sé, una variazione soggettiva e non un nuovo titolo costitutivo di comunione; occorre verificare se siano stati introdotti nuovi beni o un autonomo titolo che abbia costituito una diversa comunione.
- La pluralità dei titoli di provenienza degli immobili non comporta automaticamente la presenza di masse divisionali plurime: è necessario valutare la concreta formazione delle comunioni e gli eventuali successivi acquisti di quote.
- Quando l’Amministrazione riqualifica giuridicamente un atto e contesta l’aliquota, l’avviso non è per ciò solo un atto automatizzato o di pronta liquidazione; se non ricade in un’esclusione prevista, va attivato il contraddittorio preventivo, la cui omissione può comportare l’annullabilità dell’atto.
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