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Sentenza

Sentenza del 03/09/2025 n. 24468 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 e in forza della deliberazione del Comune di Roma n. 5/2010, la classe e la rendita delle 15 unità immobiliari situate nella microzona 7-XX Settembre. La società contestava, tra l’altro, che l’avviso fosse privo di motivazione concreta: non spiegava come lo scostamento tra valori di mercato e valori catastali, né le generiche riqualificazioni della zona, giustificassero il cambiamento di classe e rendita per ciascun immobile. Deduceva inoltre questioni di giudicato interno, omesso esame dei precedenti riclassamenti, omessa pronuncia e violazione delle regole sull’istruttoria e sui criteri di comparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo, relativo all’insufficiente motivazione dell’avviso; ha respinto i primi due motivi sulla pretesa formazione del giudicato interno e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR Lazio n. 6318/6/2017, che aveva riformato la decisione di primo grado ritenendo legittimo l’accertamento, e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la complessità della vicenda e l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, n. 311

    In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell' art. 1 , comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall' art. 8 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un'operazione di riclassificazione a carattere diffuso.

    La revisione per microzone è legittima in astratto, ma il richiamo allo scostamento dei valori e ai provvedimenti generali non basta: l’avviso deve indicare le circostanze concrete, riferibili anche alla singola unità, che giustificano il nuovo classamento.

  • Art. 8 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    In applicazione dei suindicati principi, che si devono confermare in questa sede, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dall' art. 8 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (qualità urbana ed ambientale della microzona, nonché caratteristiche edilizie dell'unità medesima e del fabbricato che la comprende), e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'amministrazione finanziaria di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto

    La motivazione deve collegare la revisione ai fattori rilevanti per il classamento: qualità urbana e ambientale della microzona e caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’unità. Le ragioni indicate nell’avviso delimitano inoltre quelle che l’Amministrazione può sostenere in giudizio.

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    l'atto di classamento va necessariamente motivato e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all' art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , che a sua volta richiama l' art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , secondo cui l'amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione".

    L’avviso deve rendere conoscibili i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione in modo da consentire al contribuente di comprenderla e difendersi; per un riclassamento diffuso la motivazione deve essere rigorosa e concreta.

  • Art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

    l'amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione".

    L’Amministrazione deve esporre nell’atto i fatti e le ragioni giuridiche che sorreggono il riclassamento, non potendo supplire in giudizio a una motivazione generica con ragioni nuove.

  • Art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall' art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci.

    In appello tributario la riproposizione delle ragioni originarie può soddisfare l’onere di specificità quando, letta nel complesso, manifesta inequivocabilmente il dissenso rispetto alla decisione impugnata; in tal caso non si forma giudicato interno sui capi contestati in questi termini.

  • Art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte ha cassato la sentenza e deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Un riclassamento catastale d’ufficio per revisione di microzona non è illegittimo in quanto tale, ma l’avviso deve spiegare concretamente perché i presupposti della revisione incidono sulla rendita e sulla classe dell’immobile interessato.
  • Il richiamo generico allo scostamento tra valori di mercato e catastali, a una delibera comunale o a interventi di riqualificazione della zona non è sufficiente se non sono indicati fonti, criteri e dati utilizzati e il collegamento con il singolo immobile.
  • La motivazione deve rendere identificabili i fattori posizionali e quelli edilizi rilevanti, così da permettere al contribuente di comprendere il riclassamento e contestarlo efficacemente.
  • Le ragioni del riclassamento devono risultare dall’atto notificato: l’Amministrazione non può fondare successivamente la pretesa in giudizio su cause diverse da quelle ivi enunciate.
  • Nel processo tributario, l’appello dell’Ufficio può contestare specificamente la decisione anche riproponendo le ragioni originarie, purché dal gravame complessivamente considerato emerga in modo inequivocabile il dissenso.

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