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Sentenza

Sentenza del 03/09/2025 n. 24467 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

ENEL ha chiesto il rimborso di 372.674,46 euro, versati l’11 aprile 2007 a titolo di accisa sull’olio combustibile impiegato per produrre energia elettrica nella centrale di Termini Imerese, invocando l’esenzione prevista dall’art. 14, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/96/CE, dotata di effetto diretto prima del recepimento italiano. La CTP di Palermo aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso del 29 ottobre 2010; la CGT di secondo grado della Sicilia aveva rigettato l’appello, ritenendo che l’accisa fosse un costo di produzione trasferito nel prezzo dell’energia. In Cassazione ENEL ha formulato sette motivi: i primi due denunciavano nullità per carenze e apparenza della motivazione; il terzo e il quarto contestavano l’insufficienza della prova della traslazione dell’accisa e dell’ingiustificato arricchimento; il quinto censurava la ricostruzione della formazione del prezzo dell’energia; il sesto e il settimo denunciavano omessa pronuncia su tali questioni.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi due motivi: pur concisa, la motivazione della sentenza d’appello consentiva di comprendere il ragionamento seguito e superava il minimo costituzionale. Ha accolto il terzo e il quarto motivo: la CTR aveva desunto la traslazione dell’accisa da un generico riferimento al bilancio e alla sua inclusione nei costi di produzione, senza accertare in quale voce contabile fosse stata iscritta né indicare elementi concreti, gravi, precisi e concordanti; inoltre non aveva verificato se ADM avesse provato l’effettivo arricchimento che il rimborso avrebbe procurato alla società. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Il rimborso non è stato quindi disposto direttamente: la questione dovrà essere riesaminata in rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 14, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/96/CE

    nel caso in esame viene in rilievo un'istanza di rimborso di accisa versata in data 11.04.2007 sull'olio combustibile destinato alla produzione di energia elettrica, che costituisce pacificamente un "pagamento indebito", in quanto non dovuta ab origine, in considerazione del regime di esenzione, in forza dell'efficacia diretta dell'art. 14, comma 1, lett. a), della Direttiva del Consiglio, n. 2003/96/CE del 27/10/2003, anche prima della adozione del D.Lgs. n. 26 del 2007, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 17.07.2008 (C-226/07 - Flughafen Köln/Bonn GmbH).

    La disposizione sull’esenzione dell’accisa per i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità è sufficientemente chiara e incondizionata da produrre effetto diretto; l’accisa riscossa in contrasto con essa è un pagamento indebito anche prima del recepimento nazionale.

  • Art. 29, comma 2, della legge n. 428/1990, come modificato dall’art. 21 della legge n. 13/2007

    Secondo la giurisprudenza unionale, infatti, un'interpretazione dell'art. 29, comma 2, della L. n. 428 del 1990 che consenta l'utilizzo di presunzioni - quale quella per la quale le imposte indirette siano in via di principio trasferite a valle della catena delle vendite da parte degli operatori economici - è contraria al diritto unionale. La prova della traslazione dell'imposta deve essere a carico dell'Amministrazione doganale che non può fare ricorso ad una prova presuntiva generica, fondata sull'id quod plerumque accidit (ritenendo, ad esempio, che l'imposta sia stata traslata perché così sono solite fare le imprese), ma deve indicare gli elementi concreti dai quali evincersi, anche in via indiziaria, l'effettiva traslazione dell'imposta.

    Nel rimborso di tributi riscossi in contrasto con il diritto UE, la traslazione dell’onere è un fatto impeditivo che deve provare l’Amministrazione. Non basta presumere in via generale che le imprese trasferiscano i tributi sui clienti: occorrono elementi concreti; la prova può essere indiziaria, ma deve rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Art. 2729 del codice civile

    L'onere della prova della traslazione delle accise sul gas naturale, quale fattore impeditivo del diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 29 L. n. 428 del 1990 (anche dopo le modifiche apportata dall'art. 21 della L. 6 febbraio 2007, n. 13), è a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale può ricorrere anche a presunzioni, purché gravi precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 cod. civ.; ne consegue che l'appostazione di una voce generica nel bilancio d'esercizio dell'imprenditore tenuto al pagamento delle accise, costituendo un mero indizio, non è idonea di per sé sola ad integrare la prova indiziaria della traslazione dell'imposta su terzi, a meno che dal bilancio si evinca che l'imposta pagata dall'imprenditore sia collocata tra i costi di produzione del reddito, dei quali si tiene normalmente conto ai fini della determinazione del prezzo.

    Sono ammesse presunzioni semplici solo se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Una voce generica di bilancio, da sola, non dimostra la traslazione; può assumere rilievo se il bilancio mostra che l’accisa è stata inclusa nei costi considerati per determinare il prezzo.

Massime di principio

  • Quando un tributo armonizzato è stato riscosso in violazione del diritto UE, la traslazione del suo onere non è un elemento che il contribuente deve escludere per ottenere il rimborso: è un fatto impeditivo che deve provare l’Amministrazione.
  • L’Amministrazione non può fondare il diniego sulla presunzione generica che i tributi indiretti siano normalmente trasferiti ai clienti. Deve indicare elementi concreti e, se ricorre a presunzioni, queste devono essere gravi, precise e concordanti.
  • L’iscrizione dell’accisa in bilancio non prova automaticamente che sia stata trasferita sul prezzo. Occorre esaminare la specifica voce contabile e verificare se da essa risulti che l’imposta è stata considerata nella determinazione del prezzo praticato agli utenti.
  • Anche se l’imposta è stata trasferita, il rimborso non comporta necessariamente un arricchimento senza causa: l’Amministrazione deve provare l’esistenza e la misura dell’effettivo arricchimento, considerando anche eventuali perdite economiche, come la riduzione delle vendite.
  • Se il giudice di merito non svolge gli accertamenti necessari sulla traslazione e sull’arricchimento, la Cassazione può cassare con rinvio; ciò non equivale, da solo, a riconoscere immediatamente il rimborso.

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