Sentenza del 03/09/2025 n. 24450 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. aveva proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi contro la sentenza impugnata. Nel corso del giudizio ha dichiarato di aver definito la controversia mediante adesione alla rottamazione-quater, depositando le quietanze dei pagamenti e le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e ha rinunciato al ricorso. Le Agenzie resistenti avevano chiesto l'inammissibilità o il rigetto; la Procura generale ha concluso per l'estinzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., tenuto conto della definizione agevolata. Ha compensato integralmente le spese tra le parti. Ha inoltre escluso il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, perché tale conseguenza, di natura sanzionatoria, opera soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non per l'estinzione conseguente alla rinuncia.
Norme richiamate
Art. 391 del codice di procedura civile
Ai sensi dell' art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l'estinzione del giudizio per rinuncia;
La rinuncia del ricorrente al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, legge n. 228 del 2012 , trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
L'ulteriore contributo unificato è dovuto solo nei casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia.
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia al ricorso in cassazione, il giudizio viene dichiarato estinto; quando la rinuncia segue la definizione agevolata della controversia, la Corte può prenderne atto e chiudere il processo senza decidere nel merito i motivi di impugnazione.
- L'estinzione per rinuncia non equivale al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione: perciò, secondo la decisione, non comporta il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per tali esiti.
- La compensazione delle spese può essere disposta tenendo conto delle modalità con cui il giudizio è stato definito; in questo caso le spese sono state compensate integralmente.
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