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Sentenza

Sentenza del 03/09/2025 n. 24457 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A2A chiedeva il rimborso della maggiore accisa versata, secondo l’aliquota per usi civili, sulle forniture di gas metano destinate alla produzione di vapore per gli Ospedali civili di Brescia. Sosteneva che dovesse applicarsi l’aliquota agevolata per usi industriali e che la somma fosse comunque rimborsabile, anche perché la società acquirente A2A Calore e Servizi S.r.l. le aveva chiesto la restituzione dell’accisa trasferita. La CTP di Brescia aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso n. 32269RU del 9 ottobre 2015; la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva respinto l’appello, rilevando sia la mancata comunicazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate sia l’avvenuto trasferimento dell’onere del tributo. In Cassazione A2A ha dedotto: 1) che l’Ufficio non poteva integrare in giudizio la motivazione del diniego con l’eccezione di inammissibilità; 2) che l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 29, comma 4, della legge n. 428/1990 non fosse applicabile o fosse incompatibile con norme successive e principi unionali; 3) che la traslazione dell’accisa non bastasse a negare il rimborso e che spettasse all’Ufficio provare l’indebito arricchimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la costituzione dell’Agenzia delle Entrate, estranea ai precedenti gradi di giudizio. Ha rigettato i primi due motivi: la comunicazione dell’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, quando ricorrono i presupposti dell’art. 29, comma 4, della legge n. 428/1990, è un requisito di ammissibilità della domanda, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e deducibile dall’Amministrazione anche in giudizio; la regola riguarda i tributi indicati dalla disposizione, sia quando il rimborso si fonda sul diritto nazionale sia quando si fonda sul diritto unionale, e non è incompatibile con lo Statuto del contribuente né con i principi unionali di effettività e proporzionalità. La disposizione aggiunta all’art. 10-ter dello Statuto dal d.lgs. n. 219/2023 è entrata in vigore il 18 gennaio 2024 e non ha efficacia retroattiva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse: una volta rimasta ferma l’autonoma ragione di rigetto relativa alla mancata comunicazione, l’esame della traslazione dell’accisa non avrebbe potuto modificare l’esito. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando A2A alle spese in favore dell’Agenzia delle Dogane, liquidate in 10.700 euro oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 29, commi 2, 3 e 4, legge n. 428/1990

    La previsione, a pena di inammissibilità, della comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate, sancita dall'art. 29, comma 4, della L. n. 428 del 1990, integra un requisito che attiene alla possibilità del contribuente di ottenere il rimborso reclamato, come tale rilevabile ex officio dal giudice in qualunque stato e grado del giudizio.

    La comunicazione all’Agenzia delle Entrate è un requisito di ammissibilità del rimborso, rilevabile d’ufficio in ogni fase e grado, e non un elemento della motivazione del diniego. La regola si applica alle azioni di rimborso relative ai tributi contemplati dai commi 2 e 3, siano esse fondate sul diritto nazionale o su quello unionale.

  • Art. 10-ter della legge n. 212/2000, introdotto dall’art. 1 del d.lgs. n. 219/2023

    La disposizione, entrata in vigore il 18 gennaio 2024, non è retroattiva e quindi non incide sulla controversia.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la legge subordina un rimborso tributario a una specifica comunicazione a un altro ufficio, l’adempimento va trattato come requisito di ammissibilità: la sua omissione può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio e in qualunque grado.
  • L’eccezione relativa a un requisito di ammissibilità della domanda di rimborso può essere sollevata dall’Amministrazione nel corso del giudizio; non costituisce, per ciò solo, un’inammissibile integrazione della motivazione del diniego.
  • L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 29, comma 4, della legge n. 428/1990 opera per i rimborsi dei tributi contemplati dalla norma anche se la pretesa restitutoria deriva da una violazione del diritto nazionale anziché unionale.
  • Se la decisione impugnata poggia su più ragioni autonome e sufficienti ciascuna a sostenerla, il ricorrente deve contestarle tutte con motivi fondati; altrimenti la censura delle altre ragioni è inammissibile per carenza d’interesse.
  • Una norma sopravvenuta non può essere invocata per modificare retroattivamente i requisiti di ammissibilità di una domanda, salvo che il legislatore le attribuisca espressamente efficacia retroattiva.

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