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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35965/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva presentato istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per una quota di imposta sui redditi versata con riferimento al 2003, sostenendo l'indeducibilità dell'IRAP relativa al costo del personale dipendente e chiedendo la restituzione delle maggiori imposte sui redditi corrisposte per effetto di tale mancata deduzione. L'Agenzia aveva poi negato il rimborso, ritenendo applicabile la disciplina introdotta dal d.l. n. 201/2011 soltanto ai periodi d'imposta per i quali, alla data del 28 dicembre 2011, fosse ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi per chiedere il rimborso. In cassazione l'Ufficio ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 201/2011, dell'art. 6, comma 2, d.l. n. 185/2008 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente esteso retroattivamente la disciplina favorevole a un'annualità, quella 2003, non compresa nel limite temporale fissato dalla legge. La società resistente ha difeso la decisione di merito e, in via subordinata, ha anche sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina limitativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la disciplina sul rimborso delle maggiori imposte sui redditi in conseguenza della deducibilità dell'IRAP relativa al personale dipendente si applica solo ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, era ancora aperto il termine di decadenza di 48 mesi ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, quindi, in sostanza, a ritroso dal 28 dicembre 2011 fino al 28 dicembre 2007. Poiché l'istanza della contribuente riguardava imposte versate per il 2003 ed era stata presentata il 20 giugno 2008, essa era fuori dal perimetro temporale della norma. La Corte ha inoltre giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ribadendo la discrezionalità del legislatore in materia di agevolazioni e la prevalenza della certezza dei rapporti tributari. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della società, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    termine di quarantotto mesi

    costituisce il termine decadenziale per presentare l'istanza di rimborso e delimita la retroattività della disciplina sul rimborso dell'IRAP deducibile; decorso il termine, il diritto non è più azionabile

  • art. 2, comma 1-quater, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214

    consente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate

    la disposizione è applicabile solo ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, il termine di rimborso ex art. 38 era ancora pendente; non ha efficacia retroattiva illimitata

  • art. 6, comma 2, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2

    richiamato quale antecedente normativo della disciplina sul rimborso, senza autonomo rilievo decisivo nella motivazione

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato dal ricorrente per il criterio di interpretazione della legge; la Corte ne fa applicazione nel senso di valorizzare il dato letterale della limitazione temporale

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    indicato come norma residuale e di chiusura del sistema delle istanze di rimborso tributario

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 2 Cost.

    richiamato indirettamente nel bilanciamento con la certezza delle situazioni giuridiche e la tutela dell'affidamento

  • art. 3 Cost.

    evocato come parametro di ragionevolezza nella valutazione della discrezionalità legislativa in materia agevolativa

Massime di principio

  • In tema di rimborso delle imposte sui redditi correlate alla deducibilità dell'IRAP sul costo del personale, la disciplina agevolativa introdotta dal legislatore va applicata nel solo perimetro temporale espressamente fissato dalla legge, individuato dal termine decadenziale previsto per la presentazione dell'istanza di rimborso.
  • Quando una norma tributaria collega il diritto al rimborso alla pendenza del termine decadenziale ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 alla data di entrata in vigore della disposizione sopravvenuta, non è consentita un'estensione retroattiva oltre il limite temporale indicato dal testo normativo.
  • In materia di agevolazioni fiscali, la scelta del legislatore di limitare la retroattività a specifiche annualità è espressione di ampia discrezionalità e può essere censurata solo per manifesta arbitrarietà o irrazionalità.
  • Nel sistema tributario, la ripetizione dell'indebito è soggetta a un regime speciale fondato su istanza di parte e su termini decadenziali che rispondono all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
  • L'affidamento del contribuente nella permanenza di un regime più favorevole non prevale, di regola, sull'esigenza di stabilità e definitività dei rapporti fiscali quando il legislatore abbia ancorato espressamente il rimborso a un termine decadenziale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiPrescrizioneDecadenzaTutela del legittimo affidamento

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