Cassazione Civile, Ordinanza n. 09107/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Un soggetto ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro una cartella di pagamento di importo rilevante, deducendo di avere appreso casualmente dell'esistenza della pretesa e contestando sia la validità della notificazione della cartella, per asserita omissione o irregolarità della relata, sia la conseguente prescrizione del credito. Il giudice di pace ha rigettato l'opposizione ritenendo rituale la notifica e il tribunale, in appello, ha confermato la decisione valorizzando i tentativi di accesso al domicilio, l'invio della raccomandata informativa e la firma di ricezione non disconosciuta. In cassazione il ricorrente ha dedotto due censure: violazione degli artt. 148 e 221 c.p.c. e 2700 c.c. per l'asserita totale omissione delle generalità del destinatario nella notifica, con conseguente impossibilità di sanatoria e irrilevanza della querela di falso; nonché violazione degli artt. 140 c.p.c. e 2700 c.c. per la mancanza di identificazione della raccomandata di conferma e la contestazione della fede privilegiata della relata. La Corte ha però rilevato che, sopravvenuta la disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come interpretata dalle Sezioni Unite, il ricorso è ammissibile solo se il debitore alleghi e dimostri uno specifico interesse tassativamente previsto alla diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificati; nel caso concreto tale interesse non era stato dedotto, sicché i motivi sono stati dichiarati inammissibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile ai processi pendenti la novella dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, che limita la diretta impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio specifico e tipizzato. Poiché nel ricorso non era stato allegato alcun interesse rientrante in tali ipotesi, la questione di legittimità costituzionale evocata è stata ritenuta irrilevante e la causa è stata decisa sulla base della ragione più liquida. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per la sopravvenienza della disciplina normativa e della successiva pronuncia delle Sezioni Unite. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
atto di citazione ex art. 615 cod. proc. civ.
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro la cartella di pagamento
invocato dal ricorrente per contestare la regolarità della notificazione
invocato dal ricorrente in relazione alla contestazione della notificazione e della querela di falso
richiamato per il valore probatorio della relata di notifica e i limiti della contestazione
richiamato per il procedimento notificatorio in caso di assenza o irreperibilità relativa del destinatario
richiamato dal giudice di merito per escludere la prescrizione quinquennale dedotta
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
ritenuto applicabile anche ai giudizi pendenti; limita l'impugnazione della cartella/ruolo invalidamente notificati ai soli casi di specifico pregiudizio tipizzato
art. 3-bis d.l. 146/2021 convertito in L. 215/2021
norma novellatrice che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. 602/1973
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
uno dei pregiudizi tipizzati che consentono la diretta impugnazione della cartella/ruolo
richiamato come ulteriore ipotesi tipizzata di pregiudizio per l'impugnazione diretta
richiamato per il deposito in cassazione di documenti relativi alla persistenza dell'interesse ad agire
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato ulteriore
artt. 3, 24, 101, 104, 111, 113, 117 Cost.
evocati nella questione di legittimità costituzionale della disciplina limitativa dell'impugnazione
art. 6 CEDU
richiamato in relazione alla questione di legittimità costituzionale
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato in relazione alla questione di legittimità costituzionale
Massime di principio
- La diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento dedotta come invalidamente notificata è ammissibile solo se il debitore allega e dimostra uno specifico interesse tra quelli tipizzati dalla legge; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 si applica anche ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l'interesse ad agire in materia di riscossione a mezzo ruolo.
- Quando manca la deduzione di un interesse processualmente rilevante, la Corte può definire la controversia sulla base della ragione più liquida, senza esaminare questioni ulteriori, comprese quelle di legittimità costituzionale.
- In cassazione l'interesse ad agire può essere allegato anche con deposito di documenti, ma se non emerge alcun elemento idoneo a provarlo la censura resta inammissibile.
- La contestazione della regolarità della notificazione e delle relative attestazioni non è esaminabile nel merito se, a monte, manca la legittimazione processuale sostanziale alla diretta impugnazione secondo la disciplina speciale vigente.
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