Cassazione Civile, Ordinanza n. 23048/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2008, ritenute non operate su redditi da lavoro dipendente o assimilati corrisposti a due soggetti indicati come amministratori e dirigenti di una società controllata al 100% dalla società contribuente. Separatamente è stata irrogata anche la sanzione per omesso versamento delle ritenute. I giudici di primo e secondo grado hanno accolto l'impugnazione della contribuente, ritenendo non provato il vincolo di subordinazione e non configurabile l'abuso del diritto. In cassazione l'Ufficio ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulle presunzioni e sulla qualificazione del rapporto di lavoro, lamentando che la CTR non avesse esaminato in modo analitico e unitario gli indizi offerti per dimostrare che il rapporto, formalmente intercorrente con la società controllata, fosse sostanzialmente riferibile alla società contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR dell'Umbria in relazione al vizio accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La Corte ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente, perché non riportava i fatti di causa, non indicava i motivi di appello, si limitava a formule astratte non collegate alla fattispecie concreta e non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere l'esposizione dei fatti e la concisa indicazione dei motivi in fatto e in diritto; la loro mancanza o mera apparenza integra nullità
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione apparente o mancante è deducibile in cassazione come nullità processuale
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale, consentendo il controllo sull'iter logico della decisione
richiamato in relazione alla prova presuntiva e alla necessità di valorizzare gli indizi secondo inferenza logica
richiamato per la valutazione delle presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti
richiamato tra le norme sulla ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente
richiamato tra le norme sulla ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente
richiamato per la nozione di lavoro subordinato
richiamato per l'individuazione dei redditi di lavoro dipendente
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione, pur graficamente presente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Integra motivazione apparente la decisione che si limiti a formule astratte o ad affermazioni apodittiche senza collegamento con i fatti di causa, senza indicare le questioni controverse e senza esaminare i motivi di appello.
- La valutazione delle presunzioni richiede un esame unitario degli indizi allegati, verificandone gravità, precisione e concordanza; la censura in cassazione può investire anche l'omesso esame del materiale indiziario dedotto dall'Ufficio.
- Quando il vizio accolto attiene alla nullità della motivazione, l'esame degli ulteriori motivi di ricorso resta assorbito.
- Nel processo tributario, il giudice di merito deve dare conto, anche sinteticamente, dei fatti, delle difese e delle ragioni per cui eventuali ulteriori doglianze risultano assorbite, altrimenti la sentenza non supera il minimo costituzionale di motivazione.
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