Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23829/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento relativi all’imposta unica per le annualità 2000-2002 notificati a più società concessionarie operanti nella raccolta di scommesse ippiche e sportive. Le società contestavano la quantificazione del tributo e, soprattutto, la sorte delle pendenze a seguito della normativa sopravvenuta in materia di definizione agevolata e condoni: dapprima l’art. 8, comma 2, della l. n. 289/2002, poi la sua abrogazione retroattiva per effetto dell’art. 5-ter del d.l. n. 282/2002 conv. in l. n. 27/2003, nonché le successive discipline agevolative del 2003. In appello la CTR aveva ritenuto che il condono del 2002 non fosse applicabile alle imposte sulle scommesse, che gli atti avessero natura sostanzialmente liquidatoria e che la definizione possibile fosse solo quella rateizzata prevista dalla normativa del 2003; per alcuni contribuenti aveva dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta rateizzazione, per altri aveva confermato il dovuto con sanzioni e interessi. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione del giudicato e degli artt. 2909 c.c., 324 e 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse attribuito alla precedente sentenza di legittimità n. 2598/2012 un indebito valore vincolante e avesse omesso di esaminare l’applicabilità dell’art. 8, comma 2, l. n. 289/2002; 2) violazione delle norme sul condono e sulle impugnazioni tributarie, censurando la declaratoria di cessazione della materia del contendere per chi aveva aderito alla rateizzazione, poiché ciò non avrebbe eliminato la contestazione sul quantum; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta definizione delle pendenze tramite condono e dichiarazioni integrative già presentate all’amministrazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure perché la disciplina speciale delle imposte sulle scommesse costituisce un sottosistema autonomo, incompatibile con la definizione agevolata ordinaria delle liti fiscali ex art. 16 l. n. 289/2002; ha richiamato la propria giurisprudenza che esclude l’applicabilità agli operatori del settore sia dell’art. 8, comma 2, sia dell’art. 15 della l. n. 289/2002, e ha ribadito che la sola modalità definitoria era quella introdotta dalla normativa del 2003, consistente nel pagamento rateizzato dell’imposta unica residua, con cessazione degli effetti degli atti impositivi solo nei limiti previsti da quella disciplina. La Corte ha inoltre osservato che il giudice regionale non aveva attribuito formale efficacia di giudicato alla precedente sentenza di legittimità, ma ne aveva correttamente condiviso la ratio, e che le deduzioni sul quantum erano generiche e quindi inammissibili sotto tale profilo. Condanna alle spese in favore dell’Agenzia resistente e applicazione del contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le controversie relative all’imposta unica sulle scommesse e ai concorsi pronostici costituiscono un settore speciale, disciplinato da regole proprie, non automaticamente riconducibile alle ordinarie procedure di condono tributario previste per altre imposte.
  • Quando la pretesa erariale riguarda somme che il concessionario incassa per legge e deve riversare all’Erario mediante meccanismi automatici, l’atto non è necessariamente un accertamento in senso pieno, ma può avere natura sostanzialmente liquidatoria; in tal caso la definizione agevolata della lite segue solo le modalità espressamente previste dalla disciplina speciale.
  • L’abrogazione retroattiva di una sanatoria fiscale impedisce di invocare il perfezionamento del condono sulla base della sola presentazione della domanda o del versamento effettuato in vigenza della disciplina poi soppressa, salvo diversa previsione legislativa espressa.
  • La rateizzazione prevista da una disciplina speciale di chiusura delle posizioni fiscali può costituire l’unica forma di definizione ammessa; in tale ipotesi, l’adesione alla rateizzazione esaurisce la controversia sul tributo nei limiti stabiliti dalla legge e non consente una successiva rideterminazione del quantum secondo le regole del condono ordinario.
  • Per dedurre in cassazione l’erronea quantificazione del tributo è necessario indicare in modo specifico quale sarebbe l’imponibile corretto o quale errore concreto sia stato commesso: censure generiche sul quantum sono inammissibili.
  • Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito si limita a fare propria, in motivazione, la ratio di una precedente decisione di legittimità già risolutiva delle questioni, senza attribuirle formalmente efficacia di giudicato esterno o interno.
  • Le questioni già affrontate o logicamente assorbite dalla precedente giurisprudenza di legittimità non impongono un nuovo esame analitico da parte del giudice di merito se la soluzione adottata si colloca coerentemente nel medesimo quadro interpretativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoNullitàDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.