Cassazione Civile, Ordinanza n. 15413/2025 del 09/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto l'imposta di registro in misura proporzionale su una sentenza civile pronunciata ex art. 2932 c.c., avente effetti traslativi di un immobile. Gli eredi del destinatario originario hanno impugnato la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato la pretesa erariale. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto cinque censure: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 in relazione alla delega di firma del funzionario; 2) nullità dell'avviso per omessa o carente motivazione e per mancata allegazione della sentenza tassata, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000; 3) violazione dell'art. 27 d.P.R. 131/1986, sostenendo che la sentenza sarebbe stata soggetta a condizione sospensiva e dovesse quindi essere tassata in misura fissa; 4) violazione dell'art. 40 d.P.R. 131/1986 e del principio di alternatività IVA/registro, assumendo che il trasferimento avrebbe dovuto ricadere in regime IVA; 5) violazione dell'art. 1, comma 497, L. 266/2005, invocando l'applicazione del meccanismo del cd. prezzo-valore alla base imponibile. L'Agenzia ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla delega di firma perché la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e non apparente; ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla motivazione dell'avviso, richiamando il principio per cui, per gli atti giudiziari, è sufficiente l'indicazione di data e numero della sentenza senza necessità di allegazione; ha escluso che vi fosse una vera condizione sospensiva, osservando che la sentenza ex art. 2932 c.c. aveva effetto costitutivo-traslativo e dunque era correttamente tassata in misura proporzionale; ha escluso l'operatività del principio di alternatività IVA/registro rispetto alla tassazione della sentenza, distinta dalla disciplina della cessione in sé; infine ha precisato che il prezzo-valore può applicarsi anche ai trasferimenti ex art. 2932 c.c., ma solo se l'opzione sia tempestivamente esercitata prima dell'avviso di accertamento, circostanza non allegata dai ricorrenti. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore statuizione sul contributo unificato.
Norme richiamate
La sentenza pronunciata ai sensi di questa norma ha natura costitutiva ed effetto traslativo della proprietà; perciò, ai fini dell'imposta di registro, si tassa come il corrispondente atto traslativo.
La delega di firma è ritenuta valida quando la motivazione esprima in modo puntuale i poteri conferiti e le ragioni organizzative dell'assetto dell'ufficio, senza necessità di ulteriori formalità.
Per gli atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione è soddisfatto con l'indicazione della sentenza (data e numero) che consenta una facile individuazione dell'atto, senza allegazione materiale dello stesso.
Non si applica la tassazione in misura fissa se dalla sentenza non emerge una vera condizione sospensiva del trasferimento; in presenza di effetto traslativo costitutivo opera la tassazione proporzionale.
Gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti a imposta anche se impugnati o impugnabili, con conguaglio o rimborso successivo se del caso.
Il principio di alternatività IVA/registro non esclude l'imposta proporzionale sulla sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., perché oggetto di tassazione è il provvedimento giudiziale che produce l'effetto traslativo, non la cessione in sé.
art. 8, lett. a), Tariffa, Parte prima, d.P.R. 131/1986
La sentenza che trasferisce o costituisce diritti reali immobiliari è soggetta alla stessa imposta prevista per il corrispondente atto traslativo.
La base imponibile degli atti giudiziari va determinata in relazione agli effetti economici concretamente prodotti, applicando per relationem i criteri previsti per gli atti con effetti analoghi.
Rileva, insieme all'art. 43, quale criterio generale per la determinazione della base imponibile, salvo deroghe speciali.
È richiamato come criterio di determinazione del valore catastale nel sistema del prezzo-valore.
art. 1, comma 497, L. 266/2005
Il prezzo-valore è un regime agevolativo derogatorio del criterio ordinario, applicabile anche ai trasferimenti ex art. 2932 c.c., ma solo se l'opzione sia esercitata in modo espresso, univoco e tempestivo, prima della notificazione dell'avviso di accertamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Le censure sono state esaminate secondo i diversi numeri invocati dai ricorrenti; il motivo sulla motivazione apparente è stato ricondotto alla reale doglianza di vizio motivazionale.
La censura, formalmente richiamata, è stata ritenuta in realtà diretta contro una pretesa motivazione apparente e non contro un'omessa pronuncia.
È stata dichiarata inammissibile la censura sulla motivazione dell'avviso perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non basta lamentare una motivazione non esaustiva o il mancato esame di ogni singolo argomento difensivo.
- Negli atti di liquidazione dell'imposta di registro relativi ad atti giudiziari, l'obbligo motivazionale è assolto con l'indicazione della sentenza in modo da renderla agevolmente individuabile, senza necessità di allegazione materiale del provvedimento.
- Una sentenza resa ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e produce effetto traslativo della proprietà; pertanto, ai fini dell'imposta di registro, è tassata come il corrispondente atto traslativo con imposta proporzionale.
- Il principio di alternatività IVA/registro non impedisce la tassazione proporzionale della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., poiché l'oggetto dell'imposizione è il provvedimento giudiziale che realizza il trasferimento, distinto dalla cessione negoziale in sé.
- Il regime del prezzo-valore è un'agevolazione speciale che richiede esercizio espresso, univoco e tempestivo dell'opzione; in mancanza di tale allegazione o di tale esercizio prima dell'intervento dell'Ufficio, non può essere applicato.
- Quando la controparte riconosce la qualità di erede e sviluppa difese incompatibili con la negazione di tale qualità, la prova dello status di erede può considerarsi esonerata.
- La doglianza sulla motivazione apparente non può risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito sulla sufficienza o opportunità dell'argomentazione adottata dal giudice di merito.
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