Cassazione Civile, Ordinanza n. 16855/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per imposta di pubblicità relativo all'anno 2012. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva accolto l'appello dell'ente/concessionaria ritenendo che l'avviso fosse adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 507/1993. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, denunciando la violazione delle norme sulla specificità dei motivi di appello nel processo tributario, sostenendo che l'appello della controparte fosse generico e meramente riproduttivo delle difese di primo grado; secondo, denunciando la violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi, perché l'avviso non indicherebbe compiutamente fatti, prove, data dell'accertamento, mezzi pubblicitari, verbale richiamato e altri elementi necessari a consentire una difesa piena. La resistente ha depositato controricorso ed entrambe le parti memorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso, osservando che nel giudizio di legittimità il requisito di specifica indicazione degli atti è valutato meno rigorosamente rispetto al ricorso. Nel merito, ha escluso la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, ritenendo che l'atto di appello fosse sufficientemente specifico perché, letto nel suo complesso, consentiva di comprendere le statuizioni contestate e le ragioni della censura, anche mediante la riproposizione delle difese già svolte. Ha poi respinto la censura sulla motivazione dell'avviso, affermando che l'atto conteneva gli elementi essenziali della pretesa tributaria: fonti normative, periodo di esposizione, numero dei mezzi pubblicitari, ubicazione, tipologia, metratura, tariffa unitaria e tariffe applicate; in un prelievo predeterminato per legge non era necessario un livello descrittivo ulteriore, tale da imporre la descrizione analitica di elementi già conoscibili dal contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 6
Nel controricorso il requisito di specifica indicazione di atti e documenti è applicato con minore rigore rispetto al ricorso, perché l'atto non ha autonomia processuale ma serve a replicare all'impugnazione.
Richiama, per il controricorso, il medesimo requisito di specifica indicazione degli atti e documenti, interpretato in modo meno rigoroso rispetto al ricorso principale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale usato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nei due motivi di ricorso.
Nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto se l'atto, letto nel suo complesso, consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni contestate, anche senza formule sacramentali.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, anche dopo la riforma del 2012, l'appello deve indicare chiaramente questioni e punti contestati della sentenza, ma non richiede formalismi eccessivi; la riproposizione delle difese può essere sufficiente se idonea a far comprendere la censura.
Costituisce la norma di settore sulla base della quale è stata valutata la legittimità dell'avviso di accertamento per imposta di pubblicità.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che l'avviso sarebbe carente nell'indicazione dei fatti e degli elementi probatori posti a base della pretesa.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'atto privo di elementi essenziali.
La Corte ribadisce che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo serve a consentire al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi, ma non si estende sino a imporre una descrizione analitica di elementi già conoscibili o predeterminati dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello è soddisfatta quando l'atto, considerato nel suo complesso, rende riconoscibili le statuizioni impugnate e le ragioni della censura; non sono necessari formalismi o una rigorosa indicazione delle norme violate, purché il giudice di appello possa comprendere la critica alla decisione impugnata.
- La riproposizione delle difese di primo grado può integrare motivi di appello specifici se, letto l'atto nella sua interezza, risulta chiara la contestazione del percorso logico-giuridico della sentenza di primo grado.
- L'obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento è assolto quando l'atto consente al contribuente di conoscere, con sufficiente determinatezza, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, così da esercitare il diritto di difesa senza difficoltà non giustificate.
- Quando il tributo è determinato sulla base di parametri predeterminati per legge e gli elementi fattuali essenziali sono agevolmente conoscibili dal destinatario, non è richiesta una motivazione analitica o la riproduzione integrale di atti presupposti non indispensabili alla comprensione della pretesa.
- La valutazione della sufficienza della motivazione di un atto impositivo va compiuta in relazione alla natura e alla funzione concreta dell'atto stesso, non secondo un criterio astratto e uniforme valido per ogni tipologia di prelievo.
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