Cassazione Civile, Sentenza n. 27905/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Toscana n.1413/2021 che aveva annullato gli atti di accertamento relativi alla responsabilità per imposte a seguito di una scissione societaria (Apuana Investimenti s.r.l.) ritenuta dalla CTR dotata di valide ragioni economiche. L'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art.37-bis DPR 600/1973 e dell'onere della prova (art.2697 c.c.), sostenendo che la scissione fosse un artificio elusivo posto in essere dopo la messa in liquidazione della società per ottenere indebitamente il regime di neutralità fiscale ex art.173 TUIR e che la CTR avesse valutato l'atto in modo atomistico, senza considerare gli atti anteriori e successivi e la sostanza economica complessiva dell'operazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la sentenza impugnata sia viziata per insufficiente e tautologica motivazione e per violazione dell'art.37-bis DPR 600/1973. La Corte ha rilevato che la CTR non ha valutato in modo complessivo le vicende antecedenti (comodato gratuito dell'immobile, mancata attività imprenditoriale, messa in liquidazione nel 2010) e successive alla scissione e non ha verificato se l'operazione avesse sostanza economica o fosse diretta esclusivamente a conseguire un vantaggio fiscale. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata e il giudizio rinviato alla Corte regionale per un nuovo esame conforme ai principi indicati, con regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
art. 37-bis, DPR 29.9.1973 n.600
Norma antielusiva richiamata quale criterio per negare opponibilita' agli atti fiscali fondati su operazioni prive di sostanza economica; la Corte richiede un esame complessivo e non atomistico della scissione per verificarne l'abuso.
Norma che disciplina la responsabilita' per tributi di soggetti diversi; rilevante perché gli atti impugnati sono accertamenti di responsabilità collegati alla stessa vicenda societaria.
Principio sull'onere della prova; richiamato nel motivo di ricorso per la valutazione delle prove circa la ragione economica dell'operazione.
Norma di legittimità che consente la cassazione per motivazione inesistente o insufficiente; invocata per censurare la motivazione ritenuta tautologica della CTR.
"con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci…"
Definizione civilistica della scissione come operazione straordinaria di riorganizzazione aziendale; la Corte ricorda la liceità dello strumento ma sottolinea che la liceità formale non esclude il controllo di sostanza economica ai fini tributari.
Previsione dell'opposizione dei creditori entro termini dall'iscrizione delle deliberazioni; citata nella disamina delle tutele previste per i creditori in caso di scissione.
Prevede responsabilità solidale delle società coinvolte nei limiti del patrimonio assegnato; evidenziata come misura di tutela dei creditori.
Norma sullo scioglimento e liquidazione delle società; la Corte richiama che l'iscrizione della deliberazione di liquidazione ha effetti costitutivi e modifica i criteri di valutazione dello stato di insolvenza.
Regime fiscale di neutralità della scissione che l'Amministrazione avrebbe indebitamente fruito; la Corte indica che tale regime può essere disconosciuto se la scissione manca di sostanza economica.
Richiamato nella ricostruzione dell'Amministrazione quale regime alternativo (attribuzione ai soci in liquidazione) che avrebbe dovuto trovare applicazione se l'operazione fosse stata effettiva liquidazione, non scissione elusiva.
art. 53 Cost.
Principio costituzionale della capacità contributiva e progressività richiamato a fondamento del principio antielusivo in materia tributaria.
Direttiva 82/891/CEE e pronuncia C-394/18 (CGUE)
La Corte richiama la giurisprudenza comunitaria che ha affermato che le tutele previste per i creditori dalla Direttiva sono 'minime' e non escludono rimedi (es. revocatoria) per contrastare abusi nella scissione.
Massime di principio
- La scissione societaria e' uno strumento lecita di riorganizzazione, ma la sua liceita' formale non esclude il sindacato di sostanza economica: occorre valutare se l'operazione abbia reali ragioni economiche o sia finalizzata all'elusione fiscale.
- Il controllo antielusivo deve essere complessivo e non atomistico: il giudice deve esaminare gli atti anteriori e successivi alla scissione per valutarne la reale funzione economica.
- La messa in liquidazione della societa' modifica i criteri di valutazione (es. insolvenza) e rende sospetta l'adozione successiva di operazioni che attribuiscono beni ai soci senza corrispettivo, se mirate a ottenere benefici fiscali.
- Il giudice puo' rilevare d'ufficio l'abuso del diritto in materia tributaria e disconoscere gli effetti fiscali degli atti privi di sostanza economica, anche se formalmente conformi alla legge.
- La motivazione giudiziale deve essere adeguata e non tautologica: l'affermazione di 'ragioni economiche' senza elementi probatori specifici e indici concreti e' insufficiente.
- Le tutele processuali e societarie per i creditori (opposizione ex art.2503 c.c., responsabilita' solidale ex art.2506-quater) non escludono altri rimedi, inclusa la valutazione dell'inefficacia o dell'inopponibilita' per abuso.
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