Cassazione Civile, Sentenza n. 27891/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Partecipanza Agraria di Cento impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado; la questione centrale è la mancata integrazione del contraddittorio a favore di Ercole Bregoli, titolare di un diritto di superficie sul fondo ritenuto servente, in un giudizio nel quale i convenuti avevano chiesto in via riconvenzionale l'accertamento per usucapione di una servitù di passaggio e, in subordine, la costituzione coattiva della servitù ex art. 1051 c.c. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 102 c.p.c. per omissione di chiamata del superficiario e, separatamente, deduceva la violazione della legge n. 168/2017 (art. 3, commi 1 e 3) sostenendo l'inalienabilità e l'inusucapibilità dei beni collettivi della Partecipanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio in favore del titolare del diritto di superficie), dichiarando assorbito il secondo motivo. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Ferrara in diversa composizione, rimettendo al primo giudice l'eventuale integrazione del contraddittorio e la prosecuzione del procedimento anche in ordine alle spese. In sostanza la Corte ha ritenuto che, essendo stata richiesta in via subordinata la costituzione coattiva della servitù di passaggio, dovevano essere chiamati in giudizio tutti i titolari di diritti reali sul fondo servente (tra cui il superficiario); la loro esclusione ha reso il procedimento viziato e la sentenza nulla sotto questo profilo.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Imposizione dell'integrazione del contraddittorio quando la decisione possa produrre effetti nei confronti di soggetti non inizialmente chiamati; va chiamato il titolare del diritto reale di godimento (es. superfice) quando la domanda mira a costituire una servitù coattiva sul fondo servente.
art. 360, n. 4 c.p.c.
Fondamento dell'impugnazione per violazione di norme processuali; usato per censurare la mancata integrazione del contraddittorio.
art. 1051 c.c.
Disciplina della costituzione coattiva della servitù di passaggio per fondi interclusi: l'azione costitutiva produce un diritto reale che deve avere effetto verso tutti i titolari di diritti reali sul fondo servente.
art. 1059, comma 2 c.c.
Richiamato nei precedenti giurisprudenziali come limite all'applicazione analogica per supplire a un contraddittorio incompleto; non applicabile per evitare l'inutilità della sentenza costitutiva.
art. 354 c.p.c.
Potere del giudice d'appello, una volta constatata la nullità del giudizio per difetto di contraddittorio, di rinviare la causa al primo giudice per le necessarie integrazioni o ulteriori attività istruttorie.
art. 383 c.p.c.
Regole sulle conseguenze della cassazione e sulla prosecuzione del giudizio; applicata per disporre la cassazione e il rinvio al Tribunale di Ferrara.
artt. 391-bis e 380-bis c.p.c.
Norme procedurali utilizzate dal relatore e dal Presidente per valutare l'inammissibilità/manifesta infondatezza e per organizzare la trattazione del ricorso; non determinanti sulla decisione di merito qui.
art. 3, commi 1 e 3, legge n. 168/2017
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'inalienabilità e l'inusucapibilità dei beni collettivi della Partecipanza; la Corte di Cassazione non ha deciso il merito di quest'eccezione perché ha accolto il motivo processuale che ha reso assorbita la questione sostanziale.
Massime di principio
- Se la domanda è costitutiva di un diritto reale (es. costituzione coattiva di servitù di passaggio ex art. 1051 c.c.), il giudizio deve comprendere tutti i titolari di diritti reali sul fondo servente (proprietari e titolari di diritti di godimento come usufrutto o superficie) in veste di litisconsorti passivi necessari; la loro esclusione determina nullità del procedimento.
- Se l'azione è meramente dichiarativa sull'esistenza di una servitù preesistente (actio negatoria o confessoria diretta solo ad accertare l'esistenza o la cessazione di molestie), il litisconsorzio necessario non sussiste di regola, salvo che la domanda implichi una modifica della cosa comune non attuabile pro quota.
- La valutazione sulla necessità di integrare il contraddittorio va fatta 'al momento in cui essa sorge', ossia tenendo conto delle domande, comprese quelle subordinate, che possono trasformare la natura del provvedimento (dichiarativo vs costitutivo).
- In caso di mancata integrazione del contraddittorio quando dovuta, il rimedio processuale è la cassazione con rinvio o la rimessione al primo giudice per integrazione e prosecuzione del processo, non la semplice conferma della sentenza.
- Questioni sostanziali collegate (es. inusucapibilità dei beni collettivi ex legge 168/2017) possono rimanere assorbite e non esaminate se il vizio processuale principale è accolto; pertanto, la competenza sulle eccezioni sostanziali può essere rimessa al giudice di merito nel nuovo rito.
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