Cassazione Civile, Sentenza n. 27937/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le società italiane chiedevano il riconoscimento e la liquidazione di indennizzi ex legge n.16/1980, n.135/1985 e n.98/1994 per beni e diritti perduti nello Zaire a seguito di tumulti (1991-1993). Le questioni principali erano: (a) la legittimazione delle società italiane titolari di partecipazioni in REDO a ottenere l'indennizzo; (b) se REDO avesse autonoma soggettività giuridica e quindi la titolarità diretta dei beni perduti; (c) come determinare l'ammontare dell'indennizzo per partecipanti italiani (valore dei beni perduti vs. riduzione del valore della partecipazione); (d) rilievi processuali e di diritto internazionale privato sulla legge applicabile alla qualificazione dell'ente straniero
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate diverse censure dei ricorrenti e ha censurato l'interpretazione della Corte d'appello che aveva riconosciuto alla REDO una soggettività autonoma idonea a farle acquisire il diritto esclusivo all'indennizzo. La Corte di legittimità ha precisato: (i) l'interpretazione sistematica dell'atto costitutivo deve considerare la causa concreta e i criteri ermeneutici del codice civile; (ii) la REDO va qualificata, alla luce delle clausole contrattuali e dei principi sul raggruppamento temporaneo/consorzi per appalti, come struttura esecutiva/consortile simile alle ATI italiane, con la titolarità degli obblighi verso la committente rimessa alle imprese partecipanti e con responsabilità solidale; (iii) il diritto all'indennizzo in capo a soci italiani che controllano partecipazioni in entità straniere sussiste, ma l'indennizzo per il socio deve essere commisurato alla perdita del valore della partecipazione sociale (quota) e non all'intero valore dei beni perduti dalla società partecipata; (iv) sulla questione della conoscenza e applicazione del diritto straniero è richiamata la regola temporale: per fatti anteriori all'entrata in vigore della legge n.218/1995 vige l'onere della parte di provare la legge straniera; per il resto la controversia è stata rimessa al giudice di merito per riaccertare la nazionalità delle parti rilevanti, quantificare la perdita effettiva patita dai soci e liquidare gli indennizzi conformemente ai principi enunciati
Norme richiamate
legge 26 gennaio 1980, n. 16
"i cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ... potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite"
Riconosce il diritto all'indennizzo anche alla titolarità indiretta; la Corte richiama che il titolo indiretto è rilevante ma l'indennizzo del socio va rapportato alla perdita effettiva del valore della partecipazione
legge 5 aprile 1985, n. 135
"la domanda per ottenere i benefici... deve essere presentata... entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" (art.5)
Disposizione procedurale di decadenza; la legge delimita tempi e condizioni dell'azione amministrativa per l'indennizzo
legge 29 gennaio 1994, n. 98
"il Ministero del Tesoro è autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare... entro 120 giorni... a liquidare... l'indennizzo relativo all'avviamento..." e "il diritto agli indennizzi... spetta... ai cittadini, enti e società italiani... che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire" (art.1, art.2 comma 5 lett. a)
Contiene disposizioni interpretative e innovatrici: amplia l'oggetto dell'indennizzo (incluso avviamento) e estende l'indennizzo agli eventi in Zaire (1991-1993); chiarisce termini e giurisdizione
art.1362, 1363, 1366, 1369 c.c.
Criteri di interpretazione contrattuale usati dalla Corte: interpretazione sistematica e teleologica del contratto, applicazione della buona fede e considerazione della causa concreta per ricostruire la volontà delle parti
art.23-bis legge 8 agosto 1977, n. 584
"Le imprese riunite possono costituire tra loro una società anche consortile... per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. La società subentra... nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite"
La norma autorizza la costituzione di società di scopo per l'esecuzione, ma non trasferisce la titolarità dell'appalto: le imprese riunite conservano responsabilità e diritti economici; la Corte usa questo principio per affermare che REDO era mero strumento esecutivo e non liberava le partecipanti dalle responsabilità
legge 31 maggio 1995, n. 218 (diritto internazionale privato), artt.14, 25, 57, 72
Stabilisce il regime di accertamento e conoscenza del diritto straniero; la Corte ricorda la regola temporale (art.72): per situazioni esaurite prima dell'entrata in vigore della legge spetta alla parte provare la legge straniera; per giudizi iniziati dopo l'entrata in vigore operano le regole del nuovo diritto internazionale privato
Convenzione di Roma 19 giugno 1980, art.4
"quando le parti non abbiano scelto la legge che regola il contratto, quest'ultimo è disciplinato dalla legge del paese con il quale resta il collegamento più stretto"
Richiamata per stabilire che, in assenza di scelta, il contratto relativo alla REDO sarebbe disciplinato dalla legge del paese con il collegamento più stretto (lo Zaire), ma la Corte ha altresì considerato la rilevanza temporale e probatoria del diritto straniero
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art.48
"l’offerta degli operatori economici raggruppati... determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante... al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale... il mandato è gratuito e irrevocabile"
Norme moderne sugli ATI/raggruppamenti confermano la permanenza della responsabilità delle imprese riunite e la rappresentanza esclusiva del mandatario; la Corte le utilizza per analogia nel valutare la natura e gli effetti dell'ATI/REDO
Massime di principio
- Titolarità indiretta: un soggetto italiano che controlla o detiene partecipazioni in una società estera può essere titolare del diritto all'indennizzo, ma l'indennizzo per il socio si determina in rapporto alla perdita effettiva del valore della partecipazione (quota), non sull'intero valore dei beni perduti dalla società partecipata
- Qualificazione dell'ente composto (ATI/consortile): se l'atto costitutivo e il concreto svolgimento delle attività mostrano che una società di scopo è stata costituita solo per l'esecuzione e che le partecipanti mantengono responsabilità e autonomia, quella entità va interpretata come strumento esecutivo/consortile e non automaticamente come soggetto autonomo titolare esclusivo dei diritti perduti
- Interpretazione contrattuale: il giudice deve applicare i criteri sistematici e funzionali del codice civile (art.1362 e ss.): non va limitarsi all'analisi atomistica delle singole clausole ma occorre una lettura complessiva, secondo buona fede e causa concreta, per ricostruire la volontà delle parti
- Onere probatorio e diritto straniero: per fatti esauriti prima dell'entrata in vigore della legge n.218/1995 grava sulla parte l'onere di provare la legge straniera; per fatti successivi utilizzare le regole di diritto internazionale privato vigenti al momento del giudizio
- Prova della perdita del socio: non è sufficiente allegare la perdita dei beni della società partecipata; il socio deve dimostrare la concreta perdita patrimoniale a suo carico (es. diminuzione del valore della partecipazione, effetti sui bilanci societari personali, ecc.)
- Calcolo dell'indennizzo: adottare criteri oggettivi riconosciuti (valore della quota partecipativa stimato secondo criteri di mercato o in base a bilanci rilevanti) piuttosto che liquidare somme pari all'intero patrimonio della società estera
- Nazionalità e legittimazione: verificare la nazionalità dell'attore (persona fisica o giuridica) e la qualificazione giuridica dell'entità estera; solo soggetti con la nazionalità italiana, secondo le leggi citate, possono ottenere l'indennizzo previsto
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