Cassazione Civile, Sentenza n. 27772/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva respinto l'appello avverso il diniego del permesso di soggiorno ex art.3, comma 2, lett. a) d.lgs. n.30/2007 richiesto come "altro familiare" a carico di un cittadino dell'Unione (italiano). Il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse ritenuto necessario il requisito della convivenza (anziché riconoscere la sussistenza della "vivenza a carico" già accertata dalla Questura), denunziava errata valutazione e mancata ammissione di prove e chiedeva, in subordine, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla interpretazione della norma comunitaria e nazionale in tema di requisiti per il rilascio della carta di soggiorno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudizio di merito sulla sussistenza dei requisiti (vivenza a carico e convivenza) rientra nel potere di indagine del giudice e che la Corte d'appello non ha ecceduto il thema decidendum. Ha precisato e corretto la motivazione impugnata nel senso che i requisiti della "vivenza a carico" e della "convivenza" sono alternativi (non cumulativi) e che la convivenza va valutata con riferimento al paese di provenienza dell'interessato, non allo Stato membro ospitante. Ha respinto l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e ha dichiarato assorbiti i motivi relativi all'ammissione di prove perché afferenti a un requisito (convivenza in Italia) irrilevante alla luce dell'interpretazione data; non ha condannato alle spese per la tardiva costituzione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
d.lgs. n.30/2007, art. 3, comma 2, lett. a)
"ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale"
La Corte conferma che i requisiti "a carico" e della "convivenza" sono alternativi; la convivenza deve essere valutata con riferimento al paese di provenienza dell'interessato.
Direttiva 2004/38/CE
Considerando 6 e 14 e disposizioni sull'art.3(2) (richiamate nel testo)
La direttiva ha finalità "agevolativa" in favore dei familiari; impone allo Stato membro un esame approfondito della situazione personale e consente ampia discrezionalità sugli elementi da valutare (grado di dipendenza economica o fisica, grado di parentela), purché non si introducano requisiti incompatibili con la ratio della direttiva.
Sent. C-83/11 (Corte di Giustizia)
Motivazione della Corte UE secondo cui l'art.3(2) impone agli Stati membri di concedere un vantaggio a determinate persone e di effettuare un esame approfondito della loro situazione personale
Usata per affermare che lo Stato membro può valutare diversi fattori (dipendenza economica/fisica, parentela) ma deve rispettare la finalità agevolativa della direttiva.
Cassazione penale/civile: Cass. 22864/2020 (richiamata)
Citata in motivazione come pronuncia che chiarisce l'alternatività dei requisiti e fornisce indirizzi interpretativi
Sostiene che i requisiti della vivenza a carico e della convivenza non sono cumulativi e conferisce linea interpretativa coerente con la direttiva.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. 21108/2013
Richiamata in tema di valutazione della vivenza a carico e convivenza con riferimento al paese di provenienza
Conferma che vivenza a carico/convivenza si valutano con riferimento al paese di provenienza dell'extracomunitario quando si applica la disciplina di cui all'art.3.
Codice di procedura civile: art. 112 c.p.c. e art. 384 c.p.c.
Art.112 c.p.c.: la motivazione del provvedimento amministrativo delimita il thema decidendum unitamente ai motivi di impugnazione; art.384 c.p.c.: possibilità di correzione della motivazione della sentenza impugnata (utilizzata per precisare il corretto ambito della valutazione della convivenza).
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (es. Cass.10925/2019; Cass.5378/2020; Cass.17030/2021; Cass.10813/2019)
Richiami usati per affermare principi processuali sulla delimitazione del thema decidendum, sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi e su aspetti di rito (tardiva costituzione dell'Amministrazione e conseguente esclusione della condanna alle spese).
Massime di principio
- Per le domande di permesso di soggiorno come "altro familiare" ai sensi dell'art.3(2)(a) d.lgs.30/2007 i requisiti della "vivenza a carico" e della "convivenza" sono alternativi: è sufficiente dimostrarne uno dei due.
- La "convivenza" va valutata facendo riferimento al paese di provenienza/origine dell'interessato (non allo Stato membro ospitante in cui risiede il cittadino UE), conformemente al tenore letterale della norma e alla finalità della Direttiva 2004/38/CE.
- Lo Stato membro deve compiere un esame approfondito della situazione personale del richiedente e può considerare diversi fattori (dipendenza economica o fisica, grado di parentela, entità e durata delle rimesse, ecc.), ma non può imporre requisiti non previsti dalla normativa di recepimento e dalla direttiva.
- La motivazione del provvedimento amministrativo delimita l'oggetto del giudizio, ma il giudice (e la Corte d'appello) possono sindacare e valutare in concreto la sussistenza dei requisiti sostanziali invocati dal ricorrente, purché ciò rientri nel thema decidendum e nelle doglianze effettivamente proposte in appello.
- Le questioni preliminari alla Corte di Giustizia UE (rinvio pregiudiziale) possono essere escluse se il giudice nazionale ritiene corretta l'interpretazione conformemente alla direttiva; la richiesta di rinvio non è automatica quando la disciplina è chiaramente interpretabile alla luce della normativa comunitaria e della giurisprudenza UE.
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