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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27897/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa sulla proprietà di un terreno nella comune di Sarule e sulla legittimità della domanda di petizione di eredità; i ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello (rigetto dell'appello di Lucia Pinna Coi) affidato a sei motivi, tra cui la doglianza per preclusione da giudicato e per omessa pronuncia su eccezioni processuali. La Corte di Cassazione aveva in primo tempo dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per tardivo deposito (ordinanza n.24173/2022): i ricorrenti hanno quindi chiesto la revocazione dell'ordinanza per errore di fatto, sostenendo che il plico era stato spedito il 10/11/2017 e pervenuto in cancelleria il 14/11/2017 (entro i 20 giorni decorrenti dalla notifica PEC del 25/10/2017), mentre la cancelleria aveva indicato come data di iscrizione il 16/11/2017. In subordine, hanno riproposto i sei motivi di cassazione non esaminati dall'ordinanza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione (art. 391-bis e art. 395 n.4 c.p.c.), ritenendo che la Corte di Cassazione avesse commesso un errore di percezione sulla data di deposito del ricorso (il plico è pervenuto in Corte il 14/11/2017 e risultava spedito il 10/11/2017), con la conseguenza che il deposito era tempestivo rispetto al termine di venti giorni decorrente dalla notifica del 25/10/2017. L'ordinanza n.24173/2022 è stata revocata e, in sede rescissoria, la Corte ha esaminato i motivi di cassazione: ha accolto i primi quattro motivi (tra cui la questione del giudicato e la qualificazione della domanda come petizione di eredità), ha dichiarato assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.122/2017 e ha rinviato la causa al giudice a quo in diversa composizione. Sono state disposte anche le spese dei giudizi di legittimità a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma sulla revocazione per errore di fatto: la Corte l'ha applicata per revocare l'ordinanza di improcedibilità quando l'errore era una svista percettiva sulla data di deposito del plico, immediatamente desumibile dagli atti e decisiva per la statuizione

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Ulteriore riferimento alle ipotesi di revocazione per errore di fatto; utilizzata unitamente all'art. 391-bis per giustificare la revoca dell'ordinanza impugnata

  • art. 369 c.p.c.

    Disciplina del termine di 20 giorni per il deposito del ricorso per cassazione decorrente dalla notificazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ritiene rilevante la data di spedizione del plico ai fini del rispetto del termine

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4)

    Norme che individuano i motivi di ricorso in cassazione per violazione di legge (n.3) e per omessa o contraddittoria motivazione o mancanza di pronuncia su questione decisiva (n.4). La Corte ha accolto alcuni motivi sul presupposto di violazione di legge e omessa pronuncia

  • art. 533 c.c.

    Norma sulla petizione di eredità: la Corte ha esaminato la qualificazione della domanda come petizione di eredità e ha ritenuto che la precedente pronuncia sul medesimo oggetto impedisse il riesame se gli elementi della causa sono identici

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla preclusione da giudicato; la Corte ha valutato la preclusione del giudicato esterno ai fini di impedire la riproposizione della stessa questione

  • art. 2909 c.c.

    Citato tra le norme impugnate in relazione a questioni sulla proprietà e sugli effetti di atti traslativi; dal testo della decisione emerge che la norma è stata richiamata dai ricorrenti in relazione alla pretesa di proprietà e alla sua efficacia

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni sollevate dalle parti; la Corte ha censurato l'omessa pronuncia su eccezioni rilevanti nei motivi di cassazione

  • art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli obblighi motivazionali della sentenza d'appello; i ricorrenti denunciavano omessa motivazione su aspetti relativi alla cancellazione della trascrizione della successione

  • art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.

    Norma sulle modalità di motivazione della decisione: invocata per criticare la motivazione della Corte d'appello sulla richiesta di cancellazione della trascrizione

Massime di principio

  • Per il termine di 20 giorni previsto dall'art. 369 c.p.c. per il deposito del ricorso per cassazione rileva la data di spedizione del plico (o altro elemento probatorio di tempestiva spedizione/protocollazione), non soltanto la data di iscrizione al ruolo.
  • La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis e art. 395 n.4 c.p.c.) è ammissibile quando l'errore è una svista percettiva, desumibile direttamente dagli atti, immediata e decisiva per la decisione, e non riguardi un fatto che sia stato oggetto di reale contrasto tra le parti nella decisione impugnata.
  • Il giudicato (res judicata) impedisce la riproposizione della stessa questione anche se la nuova domanda è formulata con diversa qualificazione giuridica, quando il petitum e la causa petendi (oggetto e titolo dell'azione) e le parti coincidono e non siano sopravvenuti fatti nuovi deducibili ex novo.
  • Se si chiede la cancellazione di una trascrizione derivante da denuncia di successione occorre dimostrare interesse e il corretto inquadramento giuridico della domanda: le ipotesi di cancellazione sono considerate tassative e il giudice deve motivare espressamente sulla loro sussistenza.
  • In impugnazioni di merito e di legittimità è essenziale porre con chiarezza sia i fatti provati sia il titolo giuridico invocato (es. qualità di erede vs. domanda di accertamento di proprietà), perché il mutamento di prospettazione giuridica non è sufficiente quando ricorre identità del fatto e dell'oggetto del giudicato.
  • Prima di dichiarare l'improcedibilità per tardivo deposito in Cassazione, l'ufficio deve considerare tutti gli elementi di prova relativi alla trasmissione e al ricevimento del plico (timbri, protocollo, PEC, ricevute postali).

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