Sentenza del 05/08/2016 n. 16458 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'utilizzo ritenuto meramente virtuale di un deposito IVA gestito da W. s.r.l., sostenendo che la merce vi transitasse solo per il tempo necessario a usufruire del beneficio fiscale. Chiedeva quindi il recupero dell'IVA, o il disconoscimento della detrazione dell'imposta indicata nelle autofatture emesse all'estrazione dei beni. Secondo l'Agenzia, la CTR aveva erroneamente escluso la propria competenza e aveva violato il D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 5, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, nonché gli artt. 2729 e 2697 c.c.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la CTR aveva fondato la decisione su due autonome ragioni: il difetto di competenza funzionale dell'Agenzia delle Entrate e, comunque, l'assenza di prove sufficienti dell'elusione contestata. L'Agenzia aveva censurato soltanto la prima ragione, lasciando incontestata la seconda, di per sé idonea a sorreggere la decisione. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.500 euro, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 5
La norma è stata invocata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere la legittimità dell'attività di accertamento relativa all'utilizzo dei depositi IVA e al disconoscimento della detrazione. La Corte non ha esaminato nel merito tale censura, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70
La CTR aveva ritenuto che l'Agenzia delle Dogane fosse l'unico organo competente per accertare e riscuotere l'IVA all'importazione. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che la contestazione riguardasse la detrazione dell'IVA da autofatturazione e non l'IVA all'importazione. La questione non è stata decisa nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato in tema di onere della prova. La CTR aveva ritenuto non adeguatamente dimostrato il comportamento elusivo della contribuente, valorizzando la documentazione prodotta dalla società e l'assenza di riscontri sufficienti alle dichiarazioni di terzi.
Richiamato dall'Agenzia in relazione all'utilizzo di presunzioni. La sentenza di merito aveva tuttavia ritenuto insufficienti gli elementi probatori posti a fondamento della contestazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Individua il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, posto dall'Agenzia a fondamento del ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, art. 366
La decisione applica il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve censurare tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, il ricorso per cassazione deve contestarle tutte; se anche una sola resta incontestata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile perché l'eventuale accoglimento delle altre censure non cambierebbe il risultato.
- In materia tributaria, la contestazione dell'uso elusivo o fraudolento di un deposito IVA deve essere sostenuta da elementi probatori concreti, coerenti e adeguatamente riscontrati; non è sufficiente una ricostruzione basata soltanto su dichiarazioni di terzi non corroborate.
- La questione della competenza dell'ufficio accertatore e quella relativa alla prova dell'elusione sono profili distinti: contestare soltanto la competenza non supera una motivazione ulteriore fondata sull'insufficienza della prova.
- Il ricorso incidentale della parte vittoriosa può risultare assorbito quando l'interesse a proporlo dipende dalla soccombenza e il ricorso principale avversario viene dichiarato inammissibile.
- In situazioni analoghe, chi impugna deve individuare ogni autonoma motivazione della decisione e formulare censure specifiche contro ciascuna di esse, oltre a dimostrare con documenti e riscontri oggettivi la pretesa fiscale.
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