Sentenza del 05/08/2016 n. 16500 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per IVA, IPREG e IRAP relative agli anni d’imposta 2001 e 2002. L’Agenzia delle entrate ha impugnato per violazione dell’art. 9-bis della legge n. 289/2002 la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania, sostenendo che la definizione agevolata non si perfeziona se non vengono pagate tutte le rate dovute. Era incontestato che la società non avesse versato tutte le rate. La CTR aveva ritenuto valida ed efficace la definizione, imponendo il pagamento dei ratei e degli interessi residui, ma escludendo la sanzione ordinaria del 30%; aveva inoltre considerato tempestiva la notifica della cartella.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contro la cartella. Ha stabilito che il condono clemenziale previsto dall’art. 9-bis è subordinato al pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto: il mancato o incompleto pagamento delle rate rende inefficace la definizione. Ha inoltre ritenuto che, per la parte relativa all’IVA, la norma sul condono dovesse essere disapplicata perché incompatibile con il diritto dell’Unione nella misura in cui comportava la rinuncia definitiva alle sanzioni per omesso o tardivo versamento. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per il recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9-bis
Il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata.
La definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti si perfeziona soltanto con il pagamento integrale di imposte e interessi secondo termini e modalità stabiliti dalla norma. Il pagamento della prima rata non basta: l’omissione anche di rate successive rende inefficace la definizione.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto.
Poiché l’importo dovuto è già indicato nella dichiarazione integrativa e non richiede un’ulteriore liquidazione, la definizione è subordinata al versamento integrale di quell’importo e degli interessi.
Disposizioni preliminari al codice civile, art. 14
In materia tributaria, l'interpretazione analogica, pur essendo in astratto possibile, in quanto le norme impositive non appartengono alle categorie contemplate dall'art. 14 preleggi (che concerne solo le norme penali e quelle eccezionali), trova, tuttavia, in concreto, difficile possibilità di applicazione in ragione della struttura solitamente rigida della loro formulazione, e risulta del tutto esclusa per le disposizioni che accordano benefici fiscali, di natura derogatoria e quindi eccezionale, così come nel caso in esame dettata in tema di condono.
Le norme che accordano benefici fiscali eccezionali, compresi i condoni, non possono essere estese per analogia a fattispecie o condizioni diverse da quelle previste.
VI direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 17 maggio 1977
Va perciò disapplicato, con riferimento all'IVA, la citata L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, che, in quanto consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento, comporta una rinuncia definitivo alle suddette sanzioni.
In materia di IVA, una misura nazionale che comporti la rinuncia definitiva alle sanzioni per omesso o tardivo versamento è incompatibile con gli obblighi derivanti dal sistema comune dell’IVA e deve essere disapplicata.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È la disposizione processuale invocata dall’Agenzia per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione dell’art. 9-bis della legge n. 289/2002; la Corte ha accolto il motivo.
Codice di procedura civile, art. 378
Disciplina il deposito della memoria illustrativa della resistente in cassazione; la sentenza dà atto che la società ha depositato una memoria, senza attribuire a tale disposizione un’autonoma funzione decisoria.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata fiscale prevede il pagamento rateale come condizione, il pagamento della sola prima rata non consolida il beneficio: occorre versare integralmente tutte le somme dovute nei termini e con le modalità stabiliti.
- Le condizioni e i benefici di un condono fiscale, in quanto eccezionali, non possono essere estesi per analogia a ipotesi non previste dalla legge; il giudice non può sostituire alle condizioni legali una disciplina più favorevole.
- Per le controversie relative all’IVA, una disciplina nazionale di condono che elimina definitivamente sanzioni per omessi o tardivi versamenti può dover essere disapplicata se incompatibile con il diritto dell’Unione, che tutela la corretta riscossione dell’imposta.
- La Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.
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