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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16461 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, con i quali l’Agenzia delle entrate recuperava l’IVA connessa all’utilizzo di un deposito fiscale gestito dalla Work System S.r.l. La contribuente aveva impugnato gli avvisi ottenendo esito favorevole nei due gradi di merito. L’Agenzia ha proposto tre motivi: sosteneva, anzitutto, di poter disconoscere la detrazione IVA anche senza un accertamento dell’Agenzia delle dogane; deduceva poi che, essendo il deposito solo virtuale e quindi illecito, l’IVA non fosse detraibile perché relativa a un’operazione inesistente; infine denunciava l’omessa valutazione di elementi oggettivi indicativi della natura virtuale del deposito, tra cui l’annotazione di entrata e uscita delle merci nello stesso giorno, tempi di permanenza molto brevi, autofatture anteriori all’ingresso dei beni e l’assenza di un contratto di deposito. La CTR aveva ritenuto che l’accertamento dell’IVA all’importazione spettasse all’Agenzia delle dogane e che non fosse provato un comportamento elusivo della contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate: ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, esaminati prioritariamente e congiuntamente, e assorbito il primo perché privo di decisività. In base alla sentenza della Corte di giustizia UE Equoland, l’irregolare immissione solo virtuale dei beni nel deposito costituisce una violazione formale e non fa venir meno la detrazione quando il contribuente abbia già assolto, anche tardivamente, l’obbligazione IVA mediante autofattura e registrazione nei registri degli acquisti e delle vendite. L’Agenzia delle entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità: 4.000 euro di compenso, 150 euro per spese vive e oneri accessori. Non si applica all’Amministrazione statale l’ulteriore contributo unificato previsto in caso di rigetto, in ragione della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 4, lett. b), convertito dalla L. n. 427 del 1993

    Invero, l'Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al D.L. n. 331 del 1993, n. 331, art. 50 bis, comma 4, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all'adempimento, sia pur tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile mediante un'autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell'IVA, realizzata dall'importatore per effetto dell'immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione

    La mancata introduzione materiale dei beni nel deposito rende irregolare il ricorso al regime di sospensione, ma, se l’IVA è stata assolta anche tardivamente mediante inversione contabile, autofattura e registrazione, l’irregolarità è formale e non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 16, 17 e 70

    L’Agenzia aveva invocato queste disposizioni per sostenere la propria competenza e il disconoscimento della detrazione. La Corte non ha deciso nel merito la questione relativa al primo motivo, dichiarandolo assorbito dopo aver rigettato gli altri due.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Sono le disposizioni processuali indicate per i motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge per i primi due motivi e omesso esame motivazionale per il terzo. Il ricorso è stato rigettato, senza che il terzo motivo potesse condurre alla cassazione della decisione.

  • Art. 276 c.p.c.

    I due motivi sono da valutare unitariamente in ragione del vincolo di connessione.

    La Corte ha richiamato l’ordine di trattazione delle questioni per spiegare che, in applicazione della ragione più liquida, si può decidere prima la questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata.

  • Art. 111 Cost.

    I due motivi sono da valutare unitariamente in ragione del vincolo di connessione.

    La Corte collega la scelta di decidere sulla questione di più agevole soluzione alle esigenze di economia processuale e celerità del giudizio, ricondotte alla garanzia costituzionale della durata e dell’efficienza del processo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    L'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo

    L’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento degli oneri processuali tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • L’irregolarità consistente nell’utilizzare un deposito fiscale senza che i beni vi siano materialmente introdotti non comporta automaticamente la perdita della detrazione IVA: se il tributo è stato comunque assolto, anche tardivamente, con autofattura e registrazione contabile, la violazione può avere natura formale.
  • La sola irregolarità del regime di deposito non basta, in questa situazione, a qualificare l’operazione come inesistente ai fini del disconoscimento della detrazione, quando l’obbligazione IVA risulti già adempiuta.
  • Nel ricorso per cassazione la Corte può esaminare prima il motivo di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinato, e dichiarare assorbiti gli altri motivi divenuti non decisivi.
  • La soccombenza dell’Amministrazione statale può comportare la rifusione delle spese alla controparte, ma non l’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto del ricorso, se l’Amministrazione è esentata tramite prenotazione a debito.

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