Sentenza del 05/08/2016 n. 16470 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di accertamento ICI per il 2003 emesso dal Comune. La società contestava la debenza di sanzioni e interessi in relazione a rendite catastali attribuite prima del 31 dicembre 1999, sostenendo che la CTR avesse applicato erroneamente l'art. 74, comma 3, della legge n. 342/2000 e la circolare ministeriale n. 4/2001. Contestava inoltre, per vizio di motivazione, l'attribuzione di una rendita elevata. L'Agenzia del Territorio, con ricorso incidentale condizionato, denunciava la nullità della notifica dell'appello della società nei propri confronti e la conseguente mancata integrazione del contraddittorio in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia: la notifica dell'appello all'Agenzia del Territorio era nulla e il contraddittorio processuale in secondo grado non si era regolarmente instaurato. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Campania, che aveva respinto l'appello della società e confermato l'avviso ICI, e ha rinviato ad altra sezione della stessa CTR per rinnovare la notifica dell'appello all'Agenzia delle Entrate e riesaminare i motivi di impugnazione nel pieno contraddittorio. Il ricorso principale della società è rimasto assorbito: la Corte non ha deciso nel merito la questione di sanzioni e interessi, precisando che dovrà essere rivalutata anche alla luce della giurisprudenza di legittimità citata. La CTR in sede di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 2
per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto
La norma esclude sanzioni e interessi per il periodo indicato quando una rendita attribuita o modificata entro il 31 dicembre 1999 sia recepita in un atto impositivo non definitivo. La Corte non ne ha deciso l'applicazione concreta: ha rimesso la questione al giudice di rinvio, che dovrà rivalutarla alla luce della giurisprudenza di legittimità.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni sono richiamate come parametri dei motivi di ricorso principale: violazione o falsa applicazione di legge e vizio di motivazione. Poiché il ricorso principale è stato assorbito, la Corte non ha esaminato tali censure nel merito.
Massime di principio
- Se l'impugnazione in appello non è notificata correttamente a una parte necessaria del giudizio, il contraddittorio non è integro; la decisione resa senza tale parte può essere cassata e la causa rinviata per rinnovare la notifica e consentire un nuovo esame.
- Quando la cassazione accoglie una questione processuale preliminare e rinvia la causa, i motivi di merito possono restare assorbiti: non se ne può dedurre che siano stati accolti o respinti, perché dovranno essere valutati dal giudice di rinvio.
- Per le rendite catastali attribuite o modificate entro il 31 dicembre 1999 e recepite in atti impositivi non definitivi, l'art. 74, comma 2, della legge n. 342/2000 prevede una specifica esclusione di sanzioni e interessi per il periodo compreso tra l'attribuzione o modifica della rendita e la scadenza del termine per ricorrere; l'applicazione concreta va verificata in base ai fatti e alla giurisprudenza pertinente.
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