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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16427 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia originava da provvedimenti di rettifica di bollette doganali relative alle importazioni effettuate nel 2005 e 2006. L’Agenzia aveva recuperato i dazi, riclassificando i reticoli dalla voce VD 9010-9010, esente in base all’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) del 24 giugno 2004, alla voce VD 3705 1000, soggetta a dazio del 5,3%; aveva inoltre rettificato il valore doganale e recuperato la maggiore IVA, includendo il costo del progetto necessario a realizzare i reticoli. L’ITV era stata revocata il 26 giugno 2008 in seguito al Regolamento CE n. 457/2008. Dopo l’accoglimento dei ricorsi della società da parte della CTP dell’Aquila e il rigetto dell’appello dell’Agenzia da parte della CTR dell’Abruzzo, l’Agenzia ha proposto tre motivi di ricorso per Cassazione: nullità della sentenza per l’inserimento delle conclusioni autografe delle parti; violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse accertato l’identità dei prodotti sulla base di una propria conoscenza privata; violazione dell’art. 12 del Reg. CEE n. 2913/1992 e dell’art. 10, comma 3, lett. a), del Reg. CEE n. 2454/1993, contestando la corrispondenza tra le merci importate e la descrizione contenuta nell’ITV.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: l’inserimento materiale delle conclusioni autografe, pur non previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, era ultroneo ma non determinava la nullità della sentenza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché sotto la dedotta violazione processuale l’Agenzia contestava in realtà la valutazione delle prove; la CTR aveva fondato l’accertamento di corrispondenza dei prodotti sul materiale probatorio, non su conoscenze private. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto nel complesso e l’Agenzia è stata condannata a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 22.800 euro, di cui 300 euro per esborsi, oltre accessori di legge. La decisione impugnata della CTR, favorevole alla contribuente, è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    la materiale allegazione delle conclusioni autografe delle parti, rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 maggio 2014, tra l'intestazione della sentenza e lo "svolgimento del processo", pur essendo ultronea - in quanto non contemplata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 - non integra un vizio radicale di nullità della sentenza.

    L’inserimento in sentenza di materiale non contemplato dall’art. 36 è irregolare o superfluo, ma non comporta di per sé la nullità radicale della pronuncia.

  • Art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere usata per ottenere una diversa valutazione delle prove quando il giudice di merito ha deciso sulla base del materiale probatorio acquisito, e non di conoscenze private.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), art. 12

    Dalla lettura della sentenza impugnata risulta infatti che i giudici di merito di primo e secondo grado non hanno avuto dubbi in ordine alla suddetta "identità materiale e fattuale" non già in base a cognizioni personali, avulse dal contesto processuale, bensì proprio alla luce dell'intero materiale probatorio acquisito agli atti.

    La Cassazione non decide autonomamente se i prodotti corrispondessero alla descrizione dell’ITV: considera tale corrispondenza un accertamento di fatto del giudice di merito, non rivedibile tramite una censura di violazione di legge.

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 10, comma 3, lett. a)

    La disposizione era invocata dall’Agenzia per contestare l’applicabilità dell’ITV, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto, nella sostanza, a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36; art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di nullità della sentenza richiede un vizio effettivamente idoneo a determinarla: la mera presenza, nel testo, delle conclusioni autografe delle parti non è sufficiente.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non è ammissibile presentare come violazione di legge una contestazione che mira in realtà a ottenere dalla Cassazione una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove.

Massime di principio

  • In Cassazione, una contestazione sull’identità o sulle caratteristiche dei beni importati, quando dipende dalla lettura di documenti e prove, riguarda normalmente l’accertamento di fatto: non può essere trasformata in una violazione di legge per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La denuncia di decisione basata su conoscenza privata non è sufficiente se la motivazione mostra che il giudice ha tratto la conclusione dalle prove presenti nel processo.
  • Un’irregolarità redazionale della sentenza non ne comporta automaticamente la nullità: occorre che integri un vizio processuale radicale, non bastando l’inserimento di materiale superfluo.
  • Quando la decisione d’appello favorevole al contribuente si fonda su accertamenti di fatto non efficacemente censurabili in Cassazione, essa resta ferma; il ricorso respinto comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese.

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