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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16481 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso per cassazione riguardava l’avviso di accertamento n. 144/AR ICI 1999 relativo a un terreno in comproprietà, qualificato edificabile dal Comune. P.N. contestava: (1) la legittimazione del Comune a proporre appello e a stare in giudizio, deducendo l’omessa prova dell’autorizzazione; (2) l’omessa verifica preliminare della regolare costituzione delle parti in appello e la mancata produzione della delibera comunale; (3) l’assoggettamento a ICI del terreno sulla base della sua inclusione nel PRG adottato, pur senza approvazione regionale o strumenti attuativi, nonché la determinazione del valore imponibile senza considerare l’effettiva e prossima edificabilità e le variazioni intervenute; (4) l’insufficienza della motivazione sulla comparabilità del terreno con quelli oggetto delle compravendite utilizzate per stimarne il valore. La CTR Molise, con sentenza n. 44/03/09 del 30 marzo 2009, aveva accolto l’appello del Comune e riformato la decisione della CTP di Campobasso n. 193/03/05, ritenendo congruo il valore stimato sulla base dei certificati allegati agli atti di compravendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi. Il primo era inammissibile perché mescolava censure di violazione di legge e di motivazione senza quesiti distinti e formulava un quesito astratto, privo di riferimenti al caso concreto. Il secondo era inammissibile per astrattezza del quesito e difetto di autosufficienza; inoltre, la mancata verifica preliminare del Presidente della CTR non comporta nullità, trattandosi di strumento deflattivo non assistito da tale sanzione. Il terzo era inammissibile perché i quesiti erano astratti e confondevano questioni di diritto e di fatto; la Corte ha comunque confermato il principio per cui, ai fini ICI, è edificabile l’area qualificata tale nel PRG adottato dal Comune anche senza approvazione regionale o strumenti attuativi, ferma la rilevanza delle potenzialità edificatorie e degli oneri urbanistici nella stima del valore venale. Il quarto era inammissibile per mancata trascrizione dei documenti essenziali e degli atti di comparazione; la valutazione della CTR sulla somiglianza dei terreni non era sindacabile in cassazione. È quindi rimasta ferma la sentenza della CTR e il ricorrente è stato condannato a rimborsare al Comune € 5.250,00 per compensi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis non solo perchè lo stesso si articola in una denuncia di vizio di violazione di legge e in una denuncia di vizio motivazionale senza che a ciò corrispondano distinti quesiti di diritto e cosiddetto di fatto.

    Per i ricorsi soggetti alla norma, le censure di violazione di legge e quelle motivazionali richiedono quesiti distinti; quesiti astratti, non collegati alla concreta decisione impugnata, rendono il motivo inammissibile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 27, comma 1, e 55

    La norma disciplina uno strumento processuale soltanto deflattivo la cui mancata utilizzazione non è sanzionata in quanto con il decreto di fissazione d'udienza o al più con la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza la giurisdizione passa interamente in capo al collegio decidente.

    La verifica preliminare della regolare costituzione delle parti è un controllo organizzativo e deflattivo: la sua omissione non determina, di per sé, la nullità della sentenza d’appello, una volta investito il collegio della decisione.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), come interpretato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. con mod. in L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, conv. con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel PRG adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

    Ai fini ICI, è sufficiente che il PRG adottato dal Comune qualifichi l’area come edificabile: non occorrono l’approvazione regionale né strumenti attuativi. L’imponibile va però determinato secondo il valore venale, considerando l’attualità delle potenzialità edificatorie e l’incidenza degli eventuali oneri di urbanizzazione; le variazioni rilevanti possono riflettersi sul prelievo nei periodi d’imposta interessati.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5

    L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio.

    Quando la base imponibile è calcolata sul valore venale dell’area edificabile, la stima deve considerare quanto siano attuali le possibilità edificatorie e l’effetto degli oneri di urbanizzazione sul valore di mercato.

Massime di principio

  • Per l’ICI sulle aree edificabili, la qualificazione come edificabile nel PRG adottato dal Comune è sufficiente anche prima dell’approvazione regionale e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi.
  • L’edificabilità urbanistica non determina da sola l’importo imponibile: il valore venale deve riflettere le concrete potenzialità edificatorie, gli oneri di urbanizzazione e le variazioni rilevanti nel periodo d’imposta.
  • In cassazione, i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e rispettare i requisiti formali applicabili; quesiti astratti o documenti decisivi non trascritti possono comportare l’inammissibilità.
  • La mancata verifica preliminare della regolare costituzione delle parti da parte del Presidente della CTR non determina automaticamente la nullità del giudizio d’appello.
  • Chi contesta la comparabilità dei terreni utilizzati per la stima deve riportare nel ricorso gli elementi documentali essenziali; la valutazione di fatto della CTR, se motivata e non specificamente censurabile, non è riesaminata in cassazione.

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