Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4006/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione - Divisione X – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, prot. 23974 del 20 novembre 2024, unitamente alla graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2024 delle emittenti televisive a carattere commerciale e agli elenchi degli importi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, inclusi in particolare tutti gli atti istruttori correlati all’approvazione delle graduatorie, inclusi, ove occorra, il decreto direttoriale del 4 ottobre 2024, prot. 17614, di approvazione della graduatoria provvisoria e della nota prot. 23753 del 18 novembre 2024, concernente la relazione ministeriale svolta in merito all’istruttoria dei reclami pervenuti; - dell’art. 6, co. 1 e 2, del d.P.R. 146/2017; - nonché, ove occorra, per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in relazione agli artt. 3, 24, 77, 103, 111, commi 1 e 2, Cost., 113, e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché, in subordine, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni per violazione degli artt. 2, 3, 21, 41, Cost., e dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Giustizia amministrativa202501354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di approvazione della graduatoria definitiva e degli importi dei contributi alle emittenti televisive locali commerciali per l’annualità 2024, nonché gli atti istruttori e l’art. 6, commi 1 e 2, d.P.R. 146/2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l’assegnazione dei contributi pubblici per l’annualità 2024, deducendo anzitutto la nullità per violazione o elusione del giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato, per annualità pregresse, il criterio del cosiddetto scalino preferenziale previsto dall’art. 6, comma 2, d.P.R. 146/2017, consistente nella destinazione del 95% delle risorse alle prime cento emittenti e del residuo 5% alle successive. Ha sostenuto che l’Amministrazione avesse illegittimamente riapplicato tale criterio nonostante l’annullamento erga omnes, contestando la tesi della successiva legificazione del d.P.R. 146/2017. Ha dedotto inoltre violazione delle norme sui contributi all’emittenza locale, dei principi di pluralismo dell’informazione e concorrenza, difetto di motivazione e istruttoria, difetto dei presupposti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e illegittimità derivata. In via subordinata ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità degli artt. 4-bis, comma 1, d.l. 91/2018 e 13, comma 1-bis, d.l. 145/2023, come convertiti, già sollevate dal Consiglio di Stato, sostenendo che la legificazione del regolamento avrebbe violato plurimi parametri costituzionali e convenzionali. Infine ha contestato la graduatoria per l’utilizzo dei dati Auditel senza considerazione del cosiddetto errore campionario, invocando l’art. 6, comma 1, lett. c), d.P.R. 146/2017, le delibere AGCOM in materia di rilevazione degli ascolti, i principi di pluralismo e concorrenza, nonché difetto di motivazione e istruttoria.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che il giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato relative alle annualità anteriori al 2018 si estendesse all’annualità 2024, poiché nel frattempo l’art. 4-bis d.l. 91/2018 aveva legificato il d.P.R. 146/2017. Ha recepito gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, secondo cui il rinvio al d.P.R. 146/2017 è recettizio, integrale e novativo della fonte, con elevazione delle norme regolamentari al rango primario a decorrere dal 22 settembre 2018. Ne consegue che la graduatoria 2024, applicando il criterio dello scalino preferenziale, è conforme a disposizioni aventi forza di legge, non sindacabili dal giudice amministrativo ma soltanto dalla Corte costituzionale. Il TAR ha inoltre rilevato che la Corte costituzionale aveva già ritenuto ragionevoli e costituzionalmente legittimi sia l’utilizzo dei dati Auditel sia lo scalino preferenziale: i dati di ascolto sono idonei a premiare emittenti performanti, economicamente stabili e capaci di contribuire alla qualità del pluralismo informativo; la concentrazione maggioritaria delle risorse a favore delle prime cento emittenti non è stata ritenuta irragionevole né lesiva della concorrenza. Quanto alla censura sull’errore campionario, il TAR ha osservato che l’art. 6, comma 1, lett. c), d.P.R. 146/2017 impone di utilizzare la media ponderata degli indici di ascolto e dei contatti netti rilevati da Auditel, ma non impone di considerare l’errore campionario. Le delibere AGCOM richiamate dalla ricorrente riguardano obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza sulle rilevazioni, non l’introduzione di un criterio di attendibilità da applicare nella formazione delle graduatorie. La censura è stata inoltre ritenuta generica per mancata indicazione della specifica disposizione AGCOM violata. Il cosiddetto errore campionario è stato qualificato come fisiologico e non patologico e, in assenza di una previsione normativa che gli attribuisca rilevanza nella valutazione degli ascolti, non doveva essere considerato dall’Amministrazione. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate per la novità della questione e per l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 1 e 2, d.P.R. 146/2017

    «della media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente, calcolata secondo quanto indicato nell'allegata tabella 1, per marchio/palinsesto nella relativa regione, indicati nella domanda, rilevati dall'Auditel, nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda»

    La norma disciplina i criteri di valutazione delle domande, compreso l’utilizzo dei dati Auditel, e il criterio dello scalino preferenziale; secondo il TAR, non impone la considerazione dell’errore campionario.

  • art. 4-bis, comma 1, d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla l. 21 settembre 2018, n. 108

    «da intendersi qui integralmente riportato»

    La disposizione ha operato un rinvio recettizio e integrale al d.P.R. 146/2017, elevandone le norme al rango primario con effetto dal 22 settembre 2018.

  • art. 13, comma 1-bis, d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla l. 15 dicembre 2023, n. 191

    «l'articolo 4-bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore»

    La disposizione interpretativa conferma la legificazione di tutte le norme del d.P.R. 146/2017 a decorrere dalla sua entrata in vigore.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per elusione o violazione del giudicato è stata dedotta dalla ricorrente, ma esclusa in concreto perché il giudicato relativo alle annualità anteriori non si estendeva alla disciplina successivamente legificata applicabile al 2024.

  • art. 3 l. 241/1990

    Le censure di difetto di motivazione e istruttoria sono state ritenute infondate nell’ambito del rigetto complessivo del ricorso.

  • art. 1, commi 160 e 163, l. 208/2015

    Le disposizioni sono state richiamate quale fondamento degli obiettivi di interesse pubblico relativi al pluralismo e alla concorrenza nell’emittenza televisiva locale, senza che il TAR ravvisasse una loro violazione.

  • art. 295 c.p.c.

    Il giudizio era stato sospeso impropriamente in attesa della decisione della Corte costituzionale; dopo la sentenza n. 44/2025 il processo è stato riassunto e definito.

  • art. 80 c.p.a.

    La ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione dopo la pubblicazione della pronuncia costituzionale.

  • art. 6 delibera AGCOM n. 85/06/CSP

    Prevede esigenze di informazione sull’errore campionario per finalità di pubblicità e trasparenza, non un criterio di valutazione dell’attendibilità dei dati ai fini della graduatoria.

  • art. 6 delibera AGCOM n. 130/06/CSP

    È stata interpretata nello stesso senso, senza introdurre l’obbligo di ponderare l’errore campionario nella formazione della graduatoria.

  • art. 1 delibera AGCOM n. 55/07/CSP

    Rileva per gli obblighi di pubblicità e trasparenza sulle rilevazioni Auditel, ma non impone di applicare l’errore campionario come criterio selettivo per i contributi.

Massime di principio

  • Quando una legge richiama integralmente un regolamento con una formula recettizia quale «da intendersi qui integralmente riportato», il rinvio può operare una novazione della fonte e attribuire rango primario a tutte le disposizioni regolamentari richiamate, non soltanto a quelle direttamente modificate.
  • La legificazione del d.P.R. 146/2017, operata dall’art. 4-bis d.l. 91/2018, produce effetti dal 22 settembre 2018; pertanto, il giudicato di annullamento di una disposizione regolamentare relativo ad annualità anteriori non impedisce l’applicazione della medesima regola, ormai avente rango legislativo, alle annualità successive.
  • Una volta che la disciplina applicata dall’Amministrazione abbia rango primario, il giudice amministrativo non può disapplicarla o annullarla per contrasto con la Costituzione, ma deve, ove ne ricorrano i presupposti, rimettere la questione alla Corte costituzionale; se la Corte ne conferma la legittimità, l’atto amministrativo conforme alla legge non è annullabile per tale profilo.
  • Il criterio dello scalino preferenziale nella ripartizione dei contributi alle emittenti televisive locali non è irragionevole né lesivo del pluralismo o della concorrenza quando è diretto a concentrare le risorse su operatori ritenuti maggiormente capaci di garantire qualità e sostenibilità dell’informazione.
  • L’utilizzo dei dati Auditel per la formazione della graduatoria dei contributi è legittimo quando previsto dalla disciplina applicabile e giustificato dalla capacità dell’indice di ascolto di misurare sia la sostenibilità economica dell’emittente sia il gradimento della sua programmazione.
  • L’errore campionario, in quanto fisiologico nelle indagini statistiche, non deve essere considerato nella formazione di una graduatoria amministrativa se la disciplina applicabile non gli attribuisce espressamente rilevanza; le prescrizioni AGCOM sulla relativa informazione perseguono finalità di pubblicità e trasparenza e non introducono automaticamente un criterio di ponderazione del dato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAtti amministrativi generali e linee guida
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaQuestione di legittimità costituzionaleLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.