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Sentenza

Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento 1. - della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento -OMISSIS-” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata alla ricorrente a mezzo raccomandata ricevuta il 12 maggio 2022, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 52.027,38 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- notificata il 13 dicembre 2018, ed inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000; 2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica della ricorrente, compresi il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell'intimazione di pagamento sopra descritta.

Giustizia amministrativa202200868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento per euro 52.027,38 relativa a prelievi supplementari sul latte delle campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, nonché atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento deducendo: violazione della normativa europea e nazionale sui prelievi supplementari nel settore lattiero-caseario, per asserite compensazioni nazionali discriminatorie, dati produttivi non verificati e quantificazione erronea del prelievo; decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione per tardiva notificazione della cartella; prescrizione della pretesa ai sensi del termine quadriennale previsto dal regolamento (CE) n. 2988/1995; erroneità dell'an e del quantum del credito e degli interessi; nullità dell'intimazione per mancata indicazione della data di esecutività del residuo ruolo; carenza di motivazione e indeterminatezza dei criteri, tassi e decorrenze relativi a interessi, interessi di mora e oneri di riscossione. ADER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni relative al merito del credito, sostenendo la natura meramente esecutiva della propria attività, e ha difeso la validità dell'intimazione, della motivazione per relationem e della liquidazione degli accessori.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutte le censure rivolte alla formazione del ruolo, alla cartella di pagamento, alla quantificazione del prelievo, agli interessi e ai criteri di compensazione, poiché la cartella presupposta era divenuta definitiva e l'intimazione, quale atto sollecitatorio e prodromico all'esecuzione forzata, può essere contestata soltanto per vizi propri. Il richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non consente di rimettere indirettamente in discussione un titolo ormai consolidato, trattandosi di questioni sostanziali relative alla determinazione del prelievo e non a norme attributive del potere. La motivazione dell'intimazione è stata ritenuta sufficiente per relationem, poiché l'atto individuava la cartella e il ruolo, l'importo richiesto, le relative voci e le campagne interessate; la mancata allegazione materiale della cartella non determina invalidità, purché l'atto richiamato sia accessibile. È stata esclusa anche la nullità per omessa indicazione della data di esecutività del residuo ruolo, dato che l'art. 25, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 riguarda la cartella e non l'intimazione. L'eccezione di decadenza è stata ritenuta riferibile alla formazione e notificazione della cartella e quindi tardivamente proposta in sede di impugnazione dell'intimazione; comunque, non ne è stata dimostrata la maturazione, anche considerando le sospensioni e i differimenti emergenziali. L'eccezione di prescrizione è stata respinta perché alla pretesa si applica il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non quello quadriennale del regolamento (CE) n. 2988/1995; inoltre, il termine è stato interrotto o sospeso dagli atti e dal contenzioso relativo al titolo, dalla notificazione dell'intimazione e dalla normativa emergenziale. ADER non è legittimata a contraddire sui profili sostanziali del credito, spettando tali questioni ad AGEA, ma le censure riferite agli atti della riscossione sono risultate infondate. Spese compensate per la complessità delle questioni e le oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973

    La decadenza relativa alla notificazione della cartella deve essere fatta valere impugnando il titolo presupposto; non può essere dedotta per la prima volta contro la successiva intimazione di pagamento.

  • art. 25, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973

    La disposizione disciplina il contenuto della cartella di pagamento e non impone, per la validità dell'intimazione, l'indicazione della data di esecutività del residuo ruolo.

  • art. 30 d.P.R. n. 602/1973

    Costituisce il fondamento degli interessi di mora nella fase esecutiva della riscossione, con tasso determinato in via generale.

  • art. 17 d.lgs. n. 112/1999

    Costituisce il fondamento degli oneri di riscossione correlati ai costi del servizio.

  • art. 2946 cod. civ.

    Alla pretesa oggetto della riscossione si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, anziché il termine quadriennale previsto dal regolamento (CE) n. 2988/1995.

  • art. 3, comma 1, regolamento (CE) n. 2988/1995

    Il termine quadriennale riguarda le irregolarità lesive direttamente degli interessi finanziari dell'Unione e non governa la fase esecutiva interna di un credito già accertato e posto in riscossione coattiva.

  • art. 10, comma 34, legge n. 119/2003

    La contestazione della sua applicazione attiene al merito e alla quantificazione del credito cristallizzati nella cartella definitiva, non deducibili contro l'intimazione.

  • artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, legge n. 33/2009

    Le censure fondate sulla disciplina nazionale dei prelievi supplementari riguardano la formazione del ruolo e il merito della pretesa, ormai non più contestabili mediante l'impugnazione dell'intimazione.

  • regolamenti (CE) n. 3950/1992, n. 536/1993, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009

    Le contestazioni basate sulla normativa europea sui prelievi supplementari incidono sulla determinazione sostanziale del credito e non possono essere utilizzate per rimettere in discussione un titolo divenuto definitivo.

Massime di principio

  • L'intimazione di pagamento è un atto sollecitatorio e prodromico all'esecuzione forzata, fondato su un titolo esecutivo già formato; quando la cartella presupposta è divenuta definitiva, essa può essere impugnata soltanto per vizi propri e non per contestare nuovamente l'an, il quantum o la legittimità della formazione del credito.
  • Le contestazioni relative alla formazione, notificazione e contenuto della cartella di pagamento devono essere proposte contro la cartella nei termini previsti; non possono essere recuperate mediante l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento.
  • La motivazione per relationem dell'intimazione di pagamento è sufficiente quando l'atto individua specificamente la cartella e il ruolo richiamati, indica l'importo e le singole voci richieste e consente al destinatario di accedere all'atto presupposto; la mancata allegazione materiale della cartella non determina di per sé l'invalidità dell'intimazione.
  • L'art. 25, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 disciplina il contenuto della cartella di pagamento e non impone che l'intimazione indichi la data di esecutività del ruolo, purché essa consenta di individuare il titolo e l'importo residuo dovuto.
  • Alla pretesa già accertata e posta in riscossione coattiva si applica il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.; il termine quadriennale del regolamento (CE) n. 2988/1995 riguarda le irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione e non la fase esecutiva interna del credito consolidato.
  • L'agente della riscossione non è legittimato a contraddire sulle questioni sostanziali relative al credito iscritto a ruolo, di cui è titolare l'ente impositore o creditore, mentre è il naturale contraddittore per le censure concernenti la legittimità degli atti propri della riscossione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDifetto di motivazioneRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

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