Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di aggiudicazione di una procedura per la fornitura di un sistema integrato hardware e software per il monitoraggio della flotta e la gestione delle risorse operative, nonché il verbale di valutazione dell'offerta tecnica
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, seconde classificate con 90,47 punti, hanno impugnato l'aggiudicazione disposta in favore di un RTI controinteressato, deducendo l'erronea attribuzione dei punteggi tecnici e, in particolare, la mancata assegnazione di 3,5 punti relativi ai sub-criteri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 dell'Allegato D1 del disciplinare, concernenti la valutazione dei curricula delle figure professionali offerte. Secondo le ricorrenti, la commissione avrebbe illegittimamente ritenuto inidonei i curricula brevi prodotti, pretendendo elementi nominativi e identificativi non espressamente previsti dalla lex specialis. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività del ricorso, poiché il verbale della commissione, contenente i punteggi e le motivazioni contestate, era stato trasmesso via PEC il 24 marzo 2025, mentre il ricorso era stato notificato il 29 settembre 2025. Hanno inoltre dedotto l'inammissibilità della nuova impugnazione, in quanto le ricorrenti avevano già impugnato la medesima aggiudicazione in un precedente giudizio, poi definito per sopravvenuta carenza di interesse, e avrebbero dovuto eventualmente proporre le nuove censure mediante motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo che il termine di trenta giorni decorresse dalla comunicazione via PEC del verbale della commissione, avvenuta il 24 marzo 2025. Il verbale conteneva già i punteggi attribuiti alle ricorrenti e le motivazioni relative alla ritenuta inidoneità dei curricula, sicché le interessate avevano piena conoscenza dell'atto lesivo e delle ragioni su cui fondare l'impugnazione. La successiva ostensione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario non era necessaria, poiché le censure riguardavano esclusivamente la valutazione della documentazione prodotta dalle ricorrenti e non avevano natura comparativa. Il Collegio ha aggiunto che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per avere le ricorrenti già dichiarato, in un precedente giudizio relativo alla medesima aggiudicazione, la sopravvenuta carenza di interesse: tale dichiarazione avrebbe consumato l'azione caducatoria, mentre la riproposizione di autonome censure con un nuovo ricorso avrebbe violato l'esigenza di concentrazione e unitarietà del giudizio. In via ulteriormente subordinata, il TAR ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, osservando che la commissione aveva legittimamente esercitato la propria discrezionalità tecnica nel ritenere che i documenti prodotti non fossero veri curricula brevi riconducibili a persone determinate, ma elenchi anonimi e generici, privi degli elementi identificativi minimi necessari sia per la valutazione premiale sia per la successiva verifica in fase esecutiva. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 120, comma 2, c.p.a.
termine decadenziale di trenta giorni
Il termine per impugnare gli atti delle procedure di affidamento decorre dalla comunicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo; quando il verbale contiene già i punteggi e le motivazioni contestate, la piena conoscenza si realizza con la sua comunicazione, senza necessità di attendere l'ostensione dell'offerta dell'aggiudicatario.
art. 120, comma 7, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale espressione del principio di concentrazione e unitarietà delle azioni nel contenzioso relativo a un'unica procedura di gara.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il ricorso tardivo deve essere dichiarato irricevibile.
Massime di principio
- Nel rito appalti, quando il verbale di gara comunicato al concorrente contiene i punteggi attribuiti alla sua offerta e le motivazioni della valutazione contestata, il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorre da tale comunicazione; l'accesso successivo all'offerta dell'aggiudicatario non differisce la decorrenza se le censure non richiedono alcuna comparazione con l'offerta vincitrice.
- La necessità di acquisire l'offerta dell'aggiudicatario può incidere sulla piena conoscenza solo quando le censure dipendono da elementi comparativi o da profili non percepibili dal provvedimento già comunicato; non quando il ricorso contesta esclusivamente la valutazione della propria offerta e la relativa motivazione.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa in un precedente giudizio avente ad oggetto la medesima aggiudicazione può consumare l'azione caducatoria, impedendo la successiva proposizione di un nuovo ricorso fondato su censure autonome già conosciute, in applicazione dei principi di concentrazione e unitarietà del giudizio.
- Nella valutazione premiale dei curricula professionali offerti in una gara pubblica, la stazione appaltante può richiedere che la documentazione sia riferibile a soggetti determinati e contenga elementi identificativi minimi, anche se la lex specialis non li elenca espressamente, quando tali elementi siano necessari per verificare l'effettiva esperienza delle risorse e la corrispondenza tra i profili dichiarati e le persone impiegate nell'esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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