Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento dell'atto prot. PG/2022/0205904 del 9/05/2022 a firma della Dirigente Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita con il quale il ricorrente viene diffidato dall'utilizzo dei locali sottotetto facenti parte dell'edificio sito in Mestre Via Forte Marghera n. 99, in quanto privi dell'attestazione di agibilità fino all'ottenimento dei dovuti permessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffida all'utilizzo di locali sottotetto privi di attestazione di agibilità fino all'ottenimento dei necessari permessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la diffida comunale con cui gli era stato vietato l'uso abitativo dei locali sottotetto di un edificio in Mestre, deducendo, in primo luogo, la carenza di una norma attributiva del potere, poiché il provvedimento avrebbe inciso sul diritto di proprietà senza adeguata base legale. Ha inoltre lamentato l'assenza di un'adeguata istruttoria tecnico-sanitaria da parte dell'azienda sanitaria competente e la mancata dimostrazione di inderogabili ragioni igieniche idonee a giustificare l'inibizione dell'uso. In via ulteriore, ha contestato la carenza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la mancanza di agibilità non avrebbe impedito l'utilizzo dell'immobile in assenza di ulteriori comprovate ragioni sanitarie. Le unità immobiliari erano state oggetto di condono edilizio ai sensi della l. n. 47/1985, ma la concessione in sanatoria aveva espressamente fatto salva la successiva verifica dell'abitabilità. Le segnalazioni certificate di agibilità presentate nel 2019 erano state rimosse dal Comune perché l'altezza media interna risultava inferiore a 2,40 metri, requisito minimo per i locali abitabili.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il condono edilizio non avesse accertato né derogato i requisiti di agibilità e che l'attestazione, oggi ottenibile mediante segnalazione certificata ai sensi dell'art. 24 d.P.R. n. 380/2001, presupponga il rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, inclusi i requisiti igienico-sanitari vigenti. L'altezza media inferiore a 2,40 metri costituisce carenza di un requisito essenziale e non derogabile, tale da impedire il perfezionamento degli effetti della SCA anche quando l'unità immobiliare derivi da condono. Il d.m. 5 luglio 1975 è stato considerato parametro sostanziale dei requisiti minimi di salubrità degli alloggi; la disciplina eccezionale del condono non può essere interpretata estensivamente fino a sacrificare il nucleo minimo della tutela della salute. La diffida all'uso dei locali privi di agibilità è stata qualificata come esercizio doveroso della funzione comunale di vigilanza sull'igiene e sulla salute pubblica, non come sanzione in senso proprio. Non era necessario acquisire un parere dell'azienda sanitaria, poiché l'atto si fondava su un dato tecnico oggettivo, direttamente ricavabile dalla documentazione e dalle planimetrie. È stata inoltre ritenuta legittima la motivazione per relationem: la diffida richiamava specificamente i precedenti provvedimenti di rimozione degli effetti delle SCA, formalmente comunicati e idonei a rendere conoscibile la ragione ostativa. La clausola della concessione in sanatoria che faceva salva la verifica dell'abitabilità escludeva anche la formazione di un affidamento qualificato contrario. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 24 d.P.R. n. 380/2001
L'agibilità, attestabile mediante segnalazione certificata, presuppone la conformità dell'edificio e degli impianti alle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità e ai requisiti igienico-sanitari vigenti.
d.m. 5 luglio 1975
Costituisce parametro sostanziale dei requisiti igienico-sanitari minimi di salubrità degli alloggi, in particolare quanto all'altezza minima dei locali abitabili.
artt. 218 e 221 r.d. n. 1265/1934
Costituiscono la base normativa del d.m. 5 luglio 1975 in materia di requisiti igienico-sanitari degli alloggi.
l. n. 47/1985
La sanatoria edilizia non comporta, di per sé, l'accertamento dell'abitabilità né consente di derogare ai requisiti igienico-sanitari essenziali; nel caso concreto la concessione in sanatoria aveva fatto salva la verifica dell'abitabilità.
Massime di principio
- Il condono edilizio regolarizza l'illecito edilizio nei limiti propri della disciplina eccezionale, ma non equivale all'accertamento dell'agibilità e non consente di derogare ai requisiti igienico-sanitari essenziali posti a tutela della salute pubblica.
- La mancanza dell'altezza media minima richiesta per i locali abitabili integra il difetto di un requisito igienico-sanitario essenziale e non derogabile, impedendo il perfezionamento degli effetti della segnalazione certificata di agibilità anche per immobili condonati.
- La diffida comunale a non utilizzare locali privi di agibilità, quando l'inagibilità dipenda dall'assenza di un requisito igienico-sanitario essenziale e oggettivamente accertato, costituisce esercizio doveroso della funzione di vigilanza sull'igiene e sulla salute pubblica e non una sanzione amministrativa in senso proprio.
- Quando la carenza di agibilità risulta da un dato tecnico oggettivo e incontrovertibile ricavabile dagli atti e dalle planimetrie, l'amministrazione può adottare la diffida senza acquisire uno specifico apporto consultivo dell'azienda sanitaria.
- La motivazione per relationem della diffida è legittima se gli atti richiamati sono individuati in modo specifico, sono stati comunicati o messi a disposizione dell'interessato e consentono di comprendere la ragione ostativa all'utilizzo dei locali.
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