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Sentenza

Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento - del diniego in data 10 giugno 2022, Prot. Uscita n. -OMISSIS- e del diniego in data 10 giugno 2022, Prot. Uscita n. -OMISSIS- da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 e - e per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19; - per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; - per la declaratoria dell'obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente; - per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo; - per l’annullamento di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202201195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di autotutela relativi al ricalcolo e allo sgravio del prelievo supplementare sulle quote latte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organismo pagatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato i dinieghi con cui AGEA aveva respinto le istanze di riesame e confermato la debenza e l’iscrizione del prelievo supplementare relativo alle annate controverse. Ha chiesto l’annullamento dei dinieghi, l’accertamento dell’obbligo di AGEA di riesaminare e ricalcolare il prelievo alla luce di alcune pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, la declaratoria di inesistenza del debito, la rimozione dell’iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti e il risarcimento dei danni derivanti dal prelievo e dalle compensazioni PAC. Sono state dedotte la violazione dell’art. 1, comma 538, lett. a), l. n. 228/2012 e dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, dei principi di legalità, buon andamento, buona fede e leale cooperazione ex art. 4, par. 3, TUE, del principio di effettività del diritto dell’Unione, nonché l’inesistenza di un giudicato ostativo, la disparità di trattamento rispetto a casi asseritamente analoghi, la violazione dei principi di parità e di corretta ripartizione del prelievo tra i produttori responsabili del superamento delle quote e la violazione dell’art. 1, comma 1, l. n. 119/2003. In via preliminare, la ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione per valutare l’adesione a una procedura conciliativa sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In primo luogo ha negato il rinvio dell’udienza, rilevando che nel processo amministrativo non sussiste un diritto soggettivo al differimento e che il rinvio è ammesso solo per ragioni eccezionali incidenti sul diritto di difesa o per pregiudiziali tecniche di competenza di altro giudice, non ravvisate nel caso concreto. Ha inoltre ritenuto superabile la questione officiosa relativa all’utilizzo dell’istituto previsto dall’art. 1, commi 537 e seguenti, l. n. 228/2012 per crediti non tributari, poiché AGEA aveva comunque adottato dinieghi espressi, sottoponibili al sindacato giurisdizionale. Nel merito, il Collegio ha affermato che il contrasto dell’atto amministrativo con il diritto dell’Unione determina, di regola, annullabilità e non nullità, salvo il caso eccezionale di norma attributiva del potere radicalmente incompatibile con il diritto unionale, non ricorrente nella fattispecie. Il diritto dell’Unione non impone, in linea generale, la riapertura di rapporti amministrativi ormai definitivi per decorso dei termini di impugnazione, dovendosi bilanciare effettività ed equivalenza con certezza del diritto, stabilità dei rapporti e autorità della cosa giudicata. L’autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 resta un potere discrezionale, subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, all’esercizio entro un termine ragionevole e al rispetto dell’affidamento; essa non attribuisce al privato un diritto all’annullamento, soprattutto quando l’atto sia divenuto inoppugnabile. Il principio di leale cooperazione non impone di rimuovere automaticamente atti stabilizzati in contrasto interpretativo con il diritto dell’Unione. Le allegazioni di disparità di trattamento sono state ritenute prive di prova puntuale quanto all’identità delle situazioni comparate; eventuali precedenti autotutele favorevoli non costituiscono una prassi vincolante né fondano un affidamento alla loro reiterazione. Le censure sulla ripartizione generale del prelievo sono state ritenute estranee all’oggetto dei dinieghi impugnati e comunque inidonee a travolgere determinazioni definitive sul debito individuale. Poiché i crediti risultavano ancora esigibili e non prescritti, AGEA aveva legittimamente escluso lo sgravio. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 537 e seguenti, l. n. 228/2012

    La disciplina, pur configurata per crediti tributari, non impedisce il sindacato sui dinieghi espressi quando l’amministrazione abbia comunque esercitato il potere amministrativo pronunciandosi sull’istanza.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio è un potere discrezionale, subordinato a un interesse pubblico concreto e attuale, al termine ragionevole e al rispetto dell’affidamento; non attribuisce al privato un diritto all’autotutela favorevole, soprattutto rispetto ad atti inoppugnabili.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione è ammesso solo in casi eccezionali e non costituisce un diritto soggettivo della parte.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al collegio di rilevare d’ufficio una possibile questione pregiudiziale, assicurando il contraddittorio processuale.

  • art. 4, paragrafo 3, TUE

    Il principio di leale cooperazione impone alle amministrazioni nazionali di assicurare l’osservanza del diritto dell’Unione, ma non impone, di regola, la rimozione di atti amministrativi ormai inoppugnabili né supera le preclusioni interne.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base della domanda di accertamento della fondatezza della pretesa e dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, ma non conduce all’accoglimento della pretesa sostanziale.

  • art. 8-ter l. n. 33/2009

    È richiamato in relazione all’iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AGEA.

  • art. 1, comma 1, l. n. 119/2003

    La relativa censura è stata respinta nel quadro della confermata definitività delle determinazioni sul prelievo supplementare.

Massime di principio

  • Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione europea determina, di regola, un vizio di annullabilità e non di nullità, salvo che l’atto sia stato adottato sulla base di una norma attributiva del potere radicalmente incompatibile con il diritto unionale e quindi da disapplicare.
  • Il primato e l’effettività del diritto dell’Unione non impongono in via generale all’amministrazione di riesaminare e rimuovere provvedimenti divenuti inoppugnabili per decorso dei termini di impugnazione, dovendosi salvaguardare la certezza del diritto, la stabilità dei rapporti giuridici e l’autorità del giudicato.
  • L’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 costituisce esercizio discrezionale del potere amministrativo e richiede un interesse pubblico concreto e attuale, un termine ragionevole e il rispetto dell’affidamento; il privato non vanta un diritto all’adozione dell’autotutela in senso favorevole, in particolare rispetto ad atti ormai definitivi.
  • Il principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, paragrafo 3, TUE non comporta, al di fuori delle ipotesi previste dall’ordinamento e dei presupposti dell’autotutela, un obbligo generalizzato di rimozione degli atti amministrativi stabilizzati che siano ritenuti incompatibili con una successiva interpretazione del diritto dell’Unione.
  • L’adozione di provvedimenti favorevoli di autotutela in altri casi non prova, in assenza di dimostrazione puntuale dell’identità delle situazioni, una disparità di trattamento e non crea una prassi vincolante né un affidamento giuridicamente protetto alla reiterazione della scelta discrezionale.
  • Nel processo amministrativo il rinvio dell’udienza non costituisce un diritto della parte, ma può essere disposto soltanto per ragioni eccezionali idonee a incidere sul diritto di difesa o in presenza di una pregiudiziale tecnica di competenza di altro giudice.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutelaDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPrimato del diritto UE e disapplicazioneLegittimo affidamentoTermini del procedimento

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