Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento - del diniego in data 02 giugno 2022, Prot. Uscita n. -OMISSIS- e del diniego in data 02 giugno 2022, Prot. Uscita n. -OMISSIS- da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 e per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per le annate indicate negli atti di diniego di autotutela impugnati con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19; - e per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate indicate negli atti di diniego di autotutela impugnati, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; - e per la declaratoria dell'obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente; - per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza e per le annate indicate negli atti di diniego di autotutela impugnati” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo; - per l’annullamento di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di autotutela del 2 giugno 2022 relativi al riesame e al ricalcolo del prelievo supplementare sulle quote latte, con conferma della debenza e dell'iscrizione del credito
Esito
Favorevole al resistente (organismo pagatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda agricola ha impugnato i dinieghi con cui AGEA aveva respinto le istanze di riesame in autotutela relative al prelievo supplementare sulle quote latte per annate anteriori al 31 marzo 2015. La ricorrente sosteneva che successive sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea avessero accertato l'incompatibilità con il diritto unionale di profili della disciplina nazionale e imponessero il ricalcolo del prelievo, lo sgravio del debito e la cancellazione o rettifica dell'iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti. Deduceva la violazione dell'art. 1, comma 538, lett. a), l. n. 228/2012 e dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, nonché dei principi di legalità, buona fede, buon andamento, leale cooperazione ex art. 4, par. 3, TUE, parità di trattamento e corretta ripartizione del prelievo. Contestava inoltre l'esistenza di un giudicato ostativo, richiamava provvedimenti favorevoli asseritamente adottati in casi analoghi e chiedeva l'accertamento dell'inesistenza del debito, la declaratoria dell'obbligo di AGEA di provvedere e il risarcimento dei danni derivanti dal prelievo e dalle compensazioni PAC. Il Collegio ha preliminarmente respinto la richiesta di rinvio dell'udienza e ha ritenuto superabile la questione officiosa relativa all'eventuale estraneità dei crediti in esame all'ambito tributario dell'istituto previsto dall'art. 1, commi 537 e seguenti, l. n. 228/2012, poiché AGEA aveva comunque adottato dinieghi espressi, sottoponibili al sindacato giurisdizionale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'eventuale contrasto dell'atto amministrativo con il diritto dell'Unione determini, in linea generale, annullabilità e non nullità, salvo il caso eccezionale di radicale incompatibilità della norma attributiva del potere, non ricorrente nella fattispecie. Il primato e l'effettività del diritto unionale non impongono, di regola, all'amministrazione di riesaminare d'ufficio decisioni ormai definitive per decorso dei termini di impugnazione o coperte da giudicato. I principi di equivalenza ed effettività devono essere bilanciati con la certezza dei rapporti giuridici e l'autorità della cosa giudicata; il diritto dell'Unione non richiede generalmente la riapertura di rapporti esauriti alla luce di successive interpretazioni della Corte di giustizia. L'autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 resta un potere discrezionale, subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, al termine ragionevole e al rispetto dell'affidamento, senza configurare un diritto del privato all'annullamento dell'atto, soprattutto quando esso sia divenuto inoppugnabile. Sono state respinte anche le censure di disparità di trattamento, poiché la ricorrente non aveva dimostrato l'identità delle situazioni comparate e l'eventuale adozione di provvedimenti favorevoli in altri casi non crea una prassi vincolante né un affidamento tutelabile alla reiterazione dell'autotutela. Le contestazioni sui criteri generali di riparto del prelievo erano inoltre estranee all'oggetto dei dinieghi impugnati e comunque non idonee a superare la definitività delle determinazioni individuali. Il principio di leale cooperazione non impone la rimozione generalizzata di atti inoppugnabili al di fuori dei casi previsti dall'ordinamento e dei presupposti dell'autotutela. AGEA ha quindi legittimamente negato lo sgravio, anche perché i crediti risultavano definitivi ed esigibili e non prescritti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 537 e ss., l. n. 228/2012
La disciplina deflattiva è stata ritenuta prevista per crediti tributari; tuttavia, l'adozione da parte di AGEA di un diniego espresso ha consentito il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti impugnati, indipendentemente dal corretto inquadramento dell'istanza originaria.
art. 1, comma 538, lett. a), l. n. 228/2012
La norma è stata invocata per sostenere l'obbligo di autotutela, ma il TAR ha escluso che potesse fondare un diritto del privato al riesame favorevole di determinazioni ormai definitive.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
L'annullamento d'ufficio costituisce esercizio discrezionale del potere amministrativo, subordinato a un interesse pubblico concreto e attuale, al termine ragionevole e al rispetto dell'affidamento; non impone all'amministrazione di annullare atti inoppugnabili solo perché successivamente ritenuti incompatibili con il diritto dell'Unione.
art. 4, par. 3, TUE
Il principio di leale cooperazione impone alle amministrazioni nazionali di assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, ma non elimina, di regola, le preclusioni e le stabilizzazioni proprie dell'ordinamento interno né impone la rimozione generalizzata degli atti definitivi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione può essere disposto soltanto in casi eccezionali; non sussiste un diritto soggettivo al differimento per consentire alla parte di valutare l'adesione a una procedura conciliativa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La norma consente al Collegio di rilevare d'ufficio una possibile questione pregiudiziale, sottoponendola al contraddittorio delle parti prima della decisione.
art. 31, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato dalla ricorrente per chiedere l'accertamento della fondatezza della pretesa e dell'obbligo di provvedere, ma il rigetto dell'impugnazione dei dinieghi ha escluso la fondatezza di tali domande.
art. 8-ter l. n. 33/2009
La disposizione è stata richiamata in relazione all'iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti; tale iscrizione non è stata ritenuta illegittima, in quanto riferita a crediti definitivi ed esigibili.
art. 1, comma 1, l. n. 119/2003
La norma è stata invocata in relazione alla ripartizione del prelievo, ma le censure sui criteri generali non sono state ritenute idonee a travolgere le determinazioni individuali ormai definitive.
art. 10-ter l. n. 103/2023, introdotto dall'art. 1, comma 554, l. n. 207/2024
La possibilità di aderire alla procedura conciliativa non costituisce ragione eccezionale sufficiente a imporre il rinvio della trattazione; la definizione del giudizio di primo grado non impedisce una successiva valutazione dell'adesione.
Massime di principio
- L'eventuale incompatibilità di un atto amministrativo con il diritto dell'Unione determina, di regola, un vizio di annullabilità e non di nullità, salvo che l'atto sia stato adottato in carenza radicale di una norma attributiva del potere incompatibile con il diritto unionale.
- Il primato e l'effettività del diritto dell'Unione non impongono generalmente all'amministrazione di riaprire o riesaminare d'ufficio rapporti amministrativi ormai definitivi per decorso dei termini di impugnazione o per formazione del giudicato, quando la richiesta si fondi su successive interpretazioni della Corte di giustizia.
- L'autotutela decisoria ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 è un potere discrezionale e non un diritto del privato: il suo esercizio richiede un interesse pubblico concreto e attuale, il rispetto del termine ragionevole e la ponderazione dell'affidamento, anche quando l'atto sia contestato per contrasto con il diritto dell'Unione.
- Il principio di leale cooperazione ex art. 4, par. 3, TUE non comporta la generalizzata disapplicazione delle regole interne sulla definitività degli atti, sulla certezza dei rapporti giuridici e sull'autorità del giudicato, salvo specifiche ipotesi previste dall'ordinamento o la ricorrenza dei presupposti dell'autotutela.
- L'adozione di provvedimenti favorevoli in casi asseritamente analoghi non dimostra una disparità di trattamento se il ricorrente non prova l'identità delle situazioni; inoltre, decisioni discrezionali di autotutela riferite a singoli casi non costituiscono una prassi vincolante né fondano un affidamento tutelabile alla loro reiterazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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