Cassazione Civile, Ordinanza n. 29705/2025 del 10/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRES 2012, connessa alla possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi oltre il termine di cui all’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, per fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 6 l. n. 388/2000 (cd. Tremonti ambiente) relativa a un investimento effettuato nel 2010. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione favorevole alla società; l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 388/2000 e dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, e, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 13, comma 6, l. n. 388/2000 e del d.m. 18/09/1997. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha depositato tempestiva domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi della l. n. 197/2022, con prova del pagamento in unica soluzione, risultando l’istanza corrispondente all’elenco trasmesso dall’Agenzia e senza diniego.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022, come modificati, prendendo atto del deposito tempestivo della domanda e del pagamento dovuto, nonché dell’assenza di diniego. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura si applica soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
È la base del controllo automatizzato da cui era scaturita la cartella di pagamento impugnata.
È la disposizione agevolativa invocata dalla contribuente per l'investimento effettuato (cd. Tremonti ambiente).
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
È il termine rispetto al quale si discuteva l'emendabilità della dichiarazione dei redditi oltre il termine ordinario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale del secondo motivo di ricorso per nullità processuale/violazione di norme processuali.
È invocato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dedotta come violata dall'Agenzia.
art. 13, comma 6, l. n. 388/2000
È richiamato nel secondo motivo di ricorso insieme al d.m. 18/09/1997.
d.m. 18/09/1997
È richiamato nel secondo motivo di ricorso come disciplina attuativa rilevante per il beneficio fiscale.
art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022
Introduce la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022
Il deposito della domanda e del pagamento entro il termine previsto comporta la declaratoria di estinzione del processo; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023
Ha modificato la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte.
art. 1, commi 200 e 201, l. n. 197/2022
Regolano il diniego della definizione agevolata e la sua impugnazione, nonché la revocazione del provvedimento di estinzione in caso di diniego successivo.
art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023 conv. in l. n. 41/2023
Prevede il deposito da parte dell'Agenzia dell'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione agevolata, utile a verificare la corrispondenza della domanda e l'assenza di diniego.
È richiamato nel contesto della riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la tempestiva adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria, accompagnata dal deposito della domanda e della prova del pagamento dovuto entro il termine previsto, impone la declaratoria di estinzione del processo.
- L'estinzione per definizione agevolata presuppone la verifica della corrispondenza tra domanda depositata, versamenti eseguiti ed elenco delle controversie trasmesso dall'Agenzia, nonché l'assenza di un diniego notificato.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate in base alla disciplina speciale.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere applicato in via estensiva o analogica al di fuori dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame, trattandosi di misura di natura sostanzialmente sanzionatoria.
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