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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29705/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRES 2012, connessa alla possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi oltre il termine di cui all’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, per fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 6 l. n. 388/2000 (cd. Tremonti ambiente) relativa a un investimento effettuato nel 2010. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione favorevole alla società; l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 388/2000 e dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, e, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 13, comma 6, l. n. 388/2000 e del d.m. 18/09/1997. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha depositato tempestiva domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi della l. n. 197/2022, con prova del pagamento in unica soluzione, risultando l’istanza corrispondente all’elenco trasmesso dall’Agenzia e senza diniego.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022, come modificati, prendendo atto del deposito tempestivo della domanda e del pagamento dovuto, nonché dell’assenza di diniego. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura si applica soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la tempestiva adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria, accompagnata dal deposito della domanda e della prova del pagamento dovuto entro il termine previsto, impone la declaratoria di estinzione del processo.
  • L'estinzione per definizione agevolata presuppone la verifica della corrispondenza tra domanda depositata, versamenti eseguiti ed elenco delle controversie trasmesso dall'Agenzia, nonché l'assenza di un diniego notificato.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate in base alla disciplina speciale.
  • Il raddoppio del contributo unificato non può essere applicato in via estensiva o analogica al di fuori dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame, trattandosi di misura di natura sostanzialmente sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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