Cassazione Civile, Ordinanza n. 33547/2022 del 15/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente del servizio)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per somme pretese a titolo di tariffe e relative penali per il servizio di gestione dei rifiuti, con addebito anche dell'IVA. La società destinataria della cartella aveva impugnato il titolo sostenendo, tra l'altro, che per il periodo considerato fosse applicata una tariffa di natura tributaria non assoggettabile a IVA; il tribunale aveva accolto solo in parte l'appello, disponendo la restituzione dell'IVA indebitamente applicata, sul rilievo che nel periodo in contestazione il comune avesse applicato la TIA 1 e non la TIA 2. La società di servizi ambientali ricorre in cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che la controparte, quale società di capitali, non avrebbe avuto interesse concreto alla ripetizione dell'IVA, perché avrebbe potuto già portarla in detrazione o comunque non ne avrebbe provato l'impossibilità; (2) violazione delle norme che disciplinano la TIA e il regime IVA, deducendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la natura privatistica della tariffa applicata e, quindi, la sua assoggettabilità a IVA.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo afferma che, in tema di ripetizione dell'IVA indebitamente pagata, è irrilevante la mera possibilità teorica di detrazione da parte del soggetto che agisce in ripetizione, poiché la detrazione presuppone un versamento corretto dell'imposta; dunque, non è decisivo l'assunto della ricorrente sull'asserita mancanza di interesse. Sul secondo motivo richiama l'orientamento delle Sezioni Unite e successive conformi: la TIA 1 ha natura tributaria e non è soggetta a IVA; la TIA 2 ha natura privatistica ed è soggetta a IVA, ma la sua applicazione da parte dei comuni è stata temporalmente circoscritta e nel caso concreto i giudici di merito hanno accertato che il comune aveva applicato la TIA 1 fino al 31.8.2011. Poiché tale accertamento in fatto non è stato specificamente censurato, il motivo non può essere accolto. La ricorrente è condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'interesse ad agire viene escluso non per la mera astratta possibilità di detrazione IVA, considerata irrilevante ai fini della ripetizione dell'imposta indebitamente versata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata per veicolare le censure di violazione di legge.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
la detrazione dell'IVA è rilevante solo se l'imposta sia stata correttamente applicata; se l'operazione è stata erroneamente assoggettata a IVA, la detrazione non sana l'indebito.
Direttiva 77/388/CEE, art. 17
richiamata in coerenza con il principio secondo cui la detrazione presuppone un'imposta dovuta.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 167 e 63
richiamate per affermare che il diritto a detrazione opera rispetto a operazioni effettivamente assoggettabili a IVA nella misura dovuta.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238
norma che disciplina la c.d. TIA 2, tariffa di natura privatistica e, in linea di principio, soggetta a IVA.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33
interpretata come disposizione che qualifica la TIA 2 in senso privatistico.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
disciplina la c.d. TIA 1, tariffa avente natura tributaria e quindi non soggetta a IVA.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1, 3 e 4, commi 2 e 3
richiamati per fondare l'assoggettabilità a IVA delle prestazioni aventi natura privatistica.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 5, comma 2-quater
richiamato per il possibile esercizio da parte dei comuni della facoltà di adottare la TIA 2 in un determinato arco temporale.
norma sul rito camerale adottato in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
giustifica l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nella domanda di ripetizione dell'IVA indebitamente versata, la mera possibilità teorica per il soggetto di detrarre l'imposta non esclude di per sé l'interesse ad agire, poiché la detrazione presuppone che l'IVA sia stata correttamente dovuta e applicata.
- Se un'operazione è stata erroneamente assoggettata a IVA, il versamento dell'imposta, la rivalsa e l'eventuale detrazione operata dal cessionario non trovano base giuridica, con conseguente azionabilità della ripetizione nei rapporti tra i soggetti coinvolti.
- La distinzione tra TIA 1 e TIA 2 è decisiva ai fini dell'assoggettamento a IVA: la prima ha natura tributaria ed è esclusa dall'IVA, la seconda ha natura privatistica ed è invece imponibile.
- In tema di prelievi sui rifiuti, per il periodo di transizione occorre verificare in concreto quale disciplina sia stata effettivamente adottata dal comune; l'accertamento di fatto sulla concreta applicazione della TIA 1 o della TIA 2, se non specificamente censurato, è decisivo in cassazione.
- Il diritto alla detrazione e il diritto alla ripetizione devono essere coerentemente ricostruiti alla luce della natura dell'operazione: la detrazione non può essere invocata per giustificare un'imposta che non era dovuta fin dall'origine.
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